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Bur n. 145 del 02 novembre 2021


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 51 del 18 ottobre 2021

REFILL S.R.L. Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA per ampliamento codici CER da conferire al deposito sotterraneo. Comune di localizzazione: Grezzana (VR). Procedura di Verifica di Assoggettabilità (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 568/2018). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con limitazioni.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla procedura di V.I.A. del progetto presentato dalla Ditta Refill S.r.l.s. relativa all'ampliamento dei codici CER da conferire al deposito sotterraneo di Grezzana con l'esclusione al conferimento dei codici EER 190814, 190112, 191209 e 191212.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”, come da ultimo modificato dal DL 77/2021 (convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021);

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto, tra l’altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dalla Ditta Refill S.r.l. (P.IVA.04321180236), con sede legale a Verona, Via Meucci, n. 2 - CAP 37135, e la relativa documentazione trasmessa con PEC del 25/06/2021 ed acquisita dagli Uffici della Unità Organizzativa VIA con prot. n. 289270 e 289335 del 25/06/2021;

VISTA la nota prot. n. 293453 del 29/06/2021 con la quale gli Uffici della Direzione Ambiente – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati della avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 07/07/2021 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso.

VISTO la DGR n. 817 del 31/05/2016 che esprime giudizio favorevole di compatibilità ambientale ed autorizzazione all’intervento relativamente al progetto di realizzazione di deposito sotterraneo dei rifiuti inerti e non pericolosi derivanti dalla lavorazione della pietra (CER 01.04.13) ai sensi del D.Lgs. 36/2003 e DM 27/09/2010 nella cava denominata “Vegri di sottocoda” in comune di Grezzana (VR) presentata dalla ditta Refill S.r.l.;

CONSIDERATO che l’istanza in oggetto prevede in sintesi l’aumento dei codici CER dei rifiuti da conferire al deposito sotterraneo, mantenendo invariati gli altri elementi identificativi del progetto autorizzato (quali i quantitativi, il numero di camion in ingresso, il bacino di utenza, le modalità di abbancamento e di chiusura e post gestione);

CONSIDERATO altresì che il progetto prevede anche l’adeguamento di una strada silvo-pastorale di innesto alla strada esistente al fine di realizzare una viabilità alternativa di accesso al sito di deposito sotterraneo;

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 non risultano pervenute osservazioni sul progetto presentato;

PRESO ATTO altresì che risulta pervenuto il Parere espresso dalla Provincia di Verona nella seduta di Comitato Tecnico Provinciale VIA del 16/07/2021 e trasmesso con nota acquisita al prot. regionale n. 334265 del 26/07/2021;

CONSIDERATO che il proponente con nota prot. n. 333464 del 26/07/2021 ha presentato documentazione integrativa volontaria di chiarimento in relazione al parere espresso dalla Provincia di Verona nella seduta di Comitato Tecnico Provinciale VIA del 16/07/2021;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 29/09/2021, premesse le valutazioni di seguito indicate:

CONSIDERATO che con DGR n. 817 del 31/05/2016 è stato rilasciato giudizio favorevole di compatibilità ambientale, autorizzazione all’intervento e rilascio dell’autorizzazione per gli aspetti paesaggistici, idrogeologici e forestali il progetto per la realizzazione del deposito sotterraneo di rifiuti inerti e non pericolosi derivanti dalla lavorazione della pietra (CER 01.04.13) ai sensi del D.Lgs 36/2003 e DM 27/09/2010 nella cava denominata “Vegri di Sottocoda” in Comune di Grezzana (VR) alla ditta Refill S.r.l.;

CONSIDERATO che con la medesima autorizzazione si da atto che il progetto presentato dalla Ditta Refill S.r.l costituisce progetto di messa in sicurezza e ricomposizione ambientale della cava “Vegri di Sottocoda”, in adempimento agli obblighi in capo alla ditta Granul Filler s.r.l., concessionaria dell’attività di escavazione, ed i cui obblighi sono stati messi in capo con la medesima autorizzazione alla ditta Refill S.r.l.;

CONSIDERATO che l’istanza in oggetto prevede in sintesi l’aumento del numero di codici CER dei rifiuti da conferire al deposito sotterraneo;

CONSIDERATO altresì che il progetto prevede anche l’adeguamento di una strada silvo-pastorale di innesto alla strada esistente al fine di realizzare una viabilità alternativa di accesso al sito di deposito sotterraneo;

PRESO ATTO che con l’istanza non vengono richieste modifiche relativamente ai seguenti aspetti:

  • Quantitativi di rifiuti conferiti;
  • numero dei camion in ingresso;
  • bacino di utenza (limitato alla Provincia di Verona);
  • modalità di abbancamento del rifiuto;
  • modalità di chiusura e post gestione;

CONSIDERATO altresì che la richiesta di ampliamento del numero di codici CER di rifiuti da conferire al deposito sotterraneo consente di ottemperare al riempimento della cavità estrattiva e conseguentemente agli obblighi di messa in sicurezza e ricomposizione ambientale della cava “Vegri di Sottocoda” in capo alla ditta, nei tempi prestabiliti ed autorizzati con DGR n. 817/2016;

TENUTO CONTO del parere espresso dalla Provincia di Verona nella seduta di Comitato Tecnico Provinciale VIA del 16/07/2021 e trasmesso con nota acquisita al prot. regionale n. 334265 del 26/07/2021 che propone di dare parere negativo in merito al progetto presentato;

TENUTO CONTO delle controdeduzioni fornite dal proponente con nota prot. n. 333464 del 26/07/2021, nonché degli esiti degli approfondimenti e degli incontri effettuati dal gruppo istruttorio;

CONSIDERATO che le criticità rilevate hanno trovato in parte riscontro nelle controdeduzioni presentate dal proponente e che le stesse hanno contribuito alla stesura del seguente parere;

TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che i rifiuti riconducibili agli EER 190814, 190112, 191209 e 191212 provengono da impianti di trattamento di altri rifiuti o, come nel caso del 190814, da impianti di trattamento di acque reflue derivanti da processi non noti a priori, per i quali non è possibile, pertanto, garantire con ragionevole certezza la costanza delle caratteristiche fisiche e chimiche necessarie per stabilirne la compatibilità con il deposito sotterraneo di cui trattasi e con le stesse finalità di messa in sicurezza della cavità previste dal progetto approvato;

RITENUTO che alla luce di quanto sopra non sia possibile escludere in questa sede effetti significativi e negativi sull’ambiente connessi all’abbancamento nel deposito in questione dei succitati EER;

CONSIDERATO che relativamente alle caratteristiche dei rimanenti rifiuti per i quali è chiesta autorizzazione all’ampliamento, si conferma la conformità all’art. 7-octies Criteri di ammissibilità in depositi sotterranei del D.Lgs. 36/2003 e ritenuto che detta conformità dovrà essere accertata dal proponente in fase operativa;

CONSIDERATO che dovrà essere garantito che il materiale in ingresso non sia pulverulento, al fine di evitare criticità di tipo igienico-sanitario e ambientale;

CONSIDERATO che dovranno essere specificate, nell’ambito del rilascio dell’autorizzazione, le modalità di verifica dell’umidità dei rifiuti in ingresso al deposito;

CONSIDERATO che il proponente dichiara che non verrà modificata la modalità di abbancamento rispetto all’autorizzazione in essere. Dichiara inoltre che: “Nella scelta delle nuove tipologie di rifiuti da inserire nell’ampliamento dell’autorizzazione è stata fatta un’attenta valutazione perché avessero caratteristiche fisiche conformi con l’autorizzazione in essere, (…), non fossero suscettibili di causare reazioni indesiderate fra di loro e con i fanghi di materiali lapidei”;

CONSIDERATO che le caratteristiche fisiche dei rifiuti in ingresso dovranno essere comunque verificate, anche in fase operativa, in relazione al rispetto dei requisiti geotecnici previsti dal progetto approvato per garantire, in osservanza di quanto previsto da quest’ultimo, sia a breve che a lungo termine, la stabilità dell’ammasso e la messa in sicurezza della cavità sotterranea;

RITENUTO che in fase di autorizzazione dell’intervento il proponente provveda ad integrare il piano di sorveglianza e controllo ex art. 8, co. 1, lett. i) del D. Lgs. n. 36/2003 e s.m.i. con le indicazioni sopra segnalate;

CONSIDERATO altresì che il progetto prevede anche l’adeguamento di una strada silvo-pastorale di innesto alla strada esistente al fine di realizzare una viabilità alternativa di accesso al sito di deposito sotterraneo;

RILEVATO che con Decreto del Dirigente dell’U.O. Forestale, trasmesso con nota prot. n. 259522 del 08/06/2021, è stata rilasciata unicamente l’autorizzazione ai sensi del vincolo forestale, ex art. 15 della LR 52/78 e ss.mm.ii., e idrogeologico, ex art. 7 RD L. 3267/23, per la riduzione di una superficie di 2780 mq di bosco e i movimenti di terra necessari alla realizzazione del nuovo tratto di strada silvo-pastorale della larghezza complessiva di 3 metri per una lunghezza di 400 metri lineari e che la stessa autorizzazione prevede fra le prescrizioni che detta “strada silvo-pastorale dovrà essere utilizzata unicamente per il passaggio saltuario dei mezzi agricoli a servizio del bosco”;

RITENUTO che anche qualora detta strada silvo-pastorale fosse autorizzata così come presentata la stessa non potrà essere utilizzata per il passaggio dei mezzi conferenti al sito d’intervento e quindi non risulta funzionale ai fini dell’intervento;

RITENUTO che per le finalità progettuali detto proponente dovrà attivarsi per la presentazione di un nuovo progetto di realizzazione di una strada di accesso al sito d’intervento per attività edilizia o attività ad essa connessa, la cui autorizzazione è subordinata al recepimento di tutti i pareri/autorizzazioni degli enti preposti, in relazione ai vincoli sussistenti nell’area ed in particolare per gli aspetti paesaggistici, idrogeologici e forestali;

RITENUTO al riguardo far presente al proponente che per il rilascio dell’autorizzazione ai sensi del vincolo forestale, ex art. 15 della L.R. 52/78 e ss.mm.ii., da parte della competente U.O. Servizi Forestali, è dovuto il pagamento di una misura compensativa per la riduzione della superficie boscata che sarà definita dalla medesima struttura competente al rilascio dell’autorizzazione forestale;

RITENUTO che l’intervento, con le eccezioni sopra evidenziate, non comporti impatti ambientali significativi e negativi sulle componenti ambientali, in considerazione di quanto già valutato nel progetto autorizzato con DGR 817/2006 col quale è stato rilasciato il giudizio favorevole di compatibilità ambientale;

CONSIDERATO che l’area d’intervento risulta esterna ai siti della Rete Natura 2000 e che sono stati verificati i presupposti per la non necessità della valutazione di incidenza;

ha espresso all’unanimità dei presenti, parere favorevole all’esclusione del progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, con l’esclusione al conferimento dei codici EER 190814, 190112, 191209 e 191212 per le motivazioni sopra esposte, in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ha evidenziato che, per i motivi sopra esposti, l’intervento non produce impatti ambientali significativi negativi.

TENUTO CONTO che qualora codesta ditta intenda confermare la volontà al conferimento in deposito sotterraneo anche dei codici EER esclusi, dovrà inevitabilmente provvedere ad effettuare la procedura di VIA ordinaria mediante istanza di procedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e ss. mm.ii.;

CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA della seduta del 29/09/2021, sono state approvate, per l’argomento in parola, seduta stante;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 29/09/2021 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza, e di escludere il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, con l’esclusione al conferimento dei codici EER 190814, 190112, 191209 e 191212, per le motivazioni di cui in premessa;
  3. Di dare atto che qualora codesta ditta intenda confermare la volontà al conferimento in deposito sotterraneo anche dei codici EER esclusi, dovrà inevitabilmente provvedere ad effettuare la procedura di VIA ordinaria mediante istanza di procedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e ss. mm.ii;
  4. Di dare atto altresì che in fase di autorizzazione dell’intervento il proponente è tenuto altresì a provvedere agli adempimenti indicati in premessa al presente decreto;
  5. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010;
  6. Di trasmettere il presente provvedimento alla Ditta Refill S.r.l. (P.IVA.04321180236), con sede legale a Verona, Via Meucci, n. 2 - CAP 37135 - (PEC: refill-srls@pec.it) e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona, al Comune di Grezzana (VR), alla Direzione Generale di ARPAV, alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica – UO Ciclo dei Rifiuti ed economia circolare, alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa – U.O. Servizio Geologico ed attività estrattive, alla Direzione Uffici Territoriali per il dissesto idrogeologico – UO Servizi Forestali, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza;
  7. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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