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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 50 del 15 ottobre 2021
Nextpower Development Italia S.r.l. - Impianto fotovoltaico ad inseguitori monoassiali per la produzione di energia elettrica, sito nel Comune di Ceggia (VE) in località Ponte Romano su ex-area logistica base Nato, avente potenza nominale di 3.452,16 kW e potenza richiesta in immissione di 2.900 kW alla tensione rete 20 kV, comprensivo delle opere di rete per la connessione ricadenti nel medesimo Comune di Ceggia (VE). Propedeutica alla costruzione dei suddetti campi fotovoltaici, vi è la demolizione di fabbricati esistenti nell'area d'intervento. Comune di localizzazione: Ceggia (VE). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., DGR n. 568/2018). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con condizioni ambientali.
Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A., con condizioni ambientali, il progetto presentato dalla società Nextpower Development Italia S.r.l. per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica, avente potenza nominale di 3.452,16 kW, in Comune di Ceggia (VE).
Il Direttore
VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;
VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n.10 del 26 marzo 1999: Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;
VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto, tra l’altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;
VISTA la DGR n. 1620/2019 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a definire criteri e procedure per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nei provvedimenti di VIA/verifica di assoggettabilità e per l’esecuzione del monitoraggio ambientale relativo ai progetti sottoposti a VIA in ambito regionale;
TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alle seguenti tipologie progettuali:
VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dalla Società Nextpower Development Italia S.r.l., acquisita dagli Uffici della Unità Organizzativa VIA in data 04.06.2021 con prot. n. 255638, successivamente perfezionata con documentazione acquisita in data 14.06.2021 con n. 268374;
VISTA la nota prot. n. 275493 del 17.06.2021, con la quale gli Uffici della Direzione Ambiente – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione nel sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, della documentazione depositata dal proponente e dell’avvio del procedimento (nota trasmessa a Terna S.p.A., e- distribuzione S.p.A., Telecom Italia S.p.A., e Snam Rete Gas S.p.A. con comunicazione n. 286617 del 24.06.2021);
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 21.07.2021 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;
CONSIDERATO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. sono pervenute le seguenti comunicazioni:
CONSIDERATO che oltre i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. sono pervenute le seguenti comunicazioni:
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;
VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;
CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 04.08.2021, il quale ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione ed ha quindi disposto di richiedere al proponente le seguenti integrazioni:
CONSIDERATO che la richiesta di integrazioni è stata formalizzata alla ditta proponente con nota della U.O. V.I.A. del 10.08.2021 n. 356766;
VISTA la nota inviata dalla società proponente in data 10/8/2021 (ricevuta con prot. n. 358236 del 11/8/2021) con la quale viene richiesta la sospensione per un periodo di 45 giorni del termine per la presentazione delle integrazioni richieste dal Comitato Tecnico regionale VIA nel corso della seduta del 4/8/2021 e comunicate con nota prot. n. 356766 del 10/8/2021;
VISTA la nota della U.O. V.I.A. n. 368831 del 19.08.2021 con la quale è stato comunicato l’accoglimento della richiesta di sospensione dei termini avanzata dalla ditta proponente con la nota del 10.08.2021;
CONSIDERATO che la ditta proponente ha trasmesso la documentazione integrativa con note acquisite in data 24.09.2021 con n. 420299 e n. 420315, (e con pec. N. 424947 del 28.09.2021, per la trasmissione di file non risultati leggibili con la trasmissione del 24.09.2021);
VISTE le comunicazioni acquisite successivamente al deposito della documentazione integrativa:
CONSIDERATO che tutta la documentazione è stata pubblicata sul sito web della U.O. V.I.A.;
ESAMINATA tutta la documentazione agli atti;
RICHIAMATE le valutazioni contenute nella relazione istruttoria del 12.10.2021;
SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del giorno 13.10.2021:
TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTA la normativa vigente in materia, sia statale che regionale;
ESAMINATO lo Studio Preliminare Ambientale, la documentazione progettuale e gli elaborati allegati all’istanza, nonché la documentazione integrativa trasmessa;
VISTI i pareri pervenuti;
PRESO ATTO che il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico a inseguimento, di potenza pari a 3452,16 Kw, e che la superficie dove sorgerà l’impianto, pari a 4,5 ha, costituisce una parte della ex area logistica della base Nato di Ceggia;
PRESO ATTO che i pannelli fotovoltaici verranno posizionati su strutture di sostegno metalliche che verranno infisse nel terreno senza l’ausilio di fondazioni;
CONSIDERATO che nella configurazione di progetto è prevista la gestione della vegetazione prativa dell’area di impianto tramite operazioni di sfalcio;
RITENUTO che la permanenza del cotico erboso, che viene periodicamente sfalciato per ragioni di necessaria manutenzione, garantisca un naturale ricambio della sostanza organica nel terreno e permetta il naturale sviluppo della macro e microfauna terricola, nonché il graduale approfondimento di apparati radicali fascicolati e fittonanti, che incrementano nel tempo la componente organica negli strati superficiali del suolo;
CONSIDERATO che rispetto alla documentazione presentata con l’istanza, con la trasmissione della documentazione integrativa il progetto ha subito le seguenti modifiche: la realizzazione di volumi di invaso compensativi pari a 1310 m3, mediante la realizzazione di affossature laterali alla viabilità interna pari a 530 m3 e un bacino di laminazione pari a 720 m3;
PRESO ATTO che l’area di intervento è situata in un ambito già trasformato e in avanzato stato di degrado e abbandono;
CONSIDERATO che l’area, in base al PRGC del Comune di Ceggia, ricade in zona destinata all’attività turistica ai sensi dell’art. 43 delle Norme del Piano;
PRESO ATTO della Determinazione del Responsabile del Secondo settore del Comune di Ceggia N.R.G. 358 del 20/10/2020 con cui si è dato atto che la ditta aggiudicataria per la cessione del diritto di superficie trentennale dell’immobile di proprietà comunale, ex base logistica, è la NextPower Development Italia s.r.l. con sede a Milano (MI), p. iva e c.f. 11091860962;
CONSIDERATO che la disciplina riportata nel bando di aggiudicazione del diritto di superficie ammette per l’area di intervento la realizzazione di impianti fotovoltaici in quanto area militare dismessa e ammette la demolizione di tutti gli edifici non essendo nessuno di essi vincolato;
CONSIDERATO che il Comune di Ceggia ha trasmesso, con nota acquisita agli atti l’11.08.2021, la certificazione della conformità urbanistico - edilizia dell’intervento in oggetto;
CONSIDERATO che gli interventi interessano un’area di rispetto di 150 metri dalle sponde dei fiumi, torrenti e corsi d’acqua tutelata ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs 42/04 ed in particolare:
CONSIDERATO che gli interventi in progetto ricadono in un areale ad alto e medio rischio archeologico per la presenza della via Annia, la strada consolare di età romana il cui intero tracciato stradale è soggetto a tutela in quanto zona di interesse archeologico ai sensi dell'art. 142 co 1 lett. m) del D.lgs 42/2004.
CONSIDERATO che il territorio interessato dall’impianto ricade in area con grado di pericolosità idraulica moderata P1 in quanto soggetta a scolo meccanico sulla base del Piano di Assetto idrogeologico del bacino del fiume Sile e della pianura tra Piave e Livenza;
VISTO il parere favorevole reso dall’Autorità di Bacino il 12.10.2021 con riferimento alla relazione idraulica richiesta al fine di verificare la sicurezza dell’impianto e la mancanza di possibili interferenze, secondo quanto previsto dall’art. 10 comma 2 delle Norme di attuazione del PAI Sile;
CONSIDERATO che il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale ha reso in data 12.10.2021 il proprio parere favorevole alle seguenti condizioni (parere acquisito con n. 459814 in data 13.10.2021):
CONSIDERATO che in relazione all’attraversamento del canale Piavon, si precisa che preliminarmente alla fase esecutiva dovrà essere presentata specifica istanza di concessione al Consorzio di Bonifica, allegando idonea documentazione progettuale di dettaglio, ai sensi del R.D. n. 368/1904;
RICHIAMATO quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le province di Βelluno, Padova e Treviso nella nota acquisita con n. 314172 del 13.07.2021, in relazione alla necessità di autorizzazione paesaggistica del progetto ai sensi dell’art. 146 del d. Lgs. 42/04 e in relazione all’opportunità di interventi di controllo archeologico in tutta l’area di progetto al fine di verificare l’eventuale interferenza delle opere di manomissione del suolo con contesti archeologici sepolti,
DATO CONTO che l’attività di recupero per la produzione di Materie Prime Seconde verrà effettuata dal proponente subordinatamente alla comunicazione di inizio attività alla Provincia competente per territorio, coerentemente a quanto disposto dall’art. 208, comma 15 del D. lgs. 152/2006, nonché nel rispetto delle operazioni ricomprese nel D.M. 05/02/1998, in particolare al fine di produrre materiale nelle forme usualmente commercializzate di cui al sottopunto 4 del punto 7.1 del medesimo Decreto Ministeriale;
RITENUTO che nell’ambito del computo delle terre e rocce da scavo i materiali derivanti dalle attività di demolizione previste debbano essere tenuti separati, dalle terre e rocce da scavo vere e proprie, in quanto i materiali derivanti dalla demolizione non rientrano nella definizione delle stesse ai sensi del D.P.R. 120/2017;
RITENUTO che debba essere privilegiato l’utilizzo di mezzi di cantiere con i fattori di emissione più bassi e possibilmente di ultima omologazione;
RITENUTO come ipotizzato dalla Società proponente, che nel progetto debba essere previsto l’utilizzo di lampade con temperatura di colore non superiore a 3000 K;
CONSIDERATO che, in relazione alle emissioni di rumore, durante le lavorazioni di cantiere sarà necessario richiedere al Comune di Ceggia specifica autorizzazione a svolgere i lavori in deroga ai limiti, trattandosi di attività temporanea;
RITENUTO che dovranno essere messe in atto tutte le misure, riportate nel documento presentato dalla Società proponente, finalizzate a limitare il disagio ai ricettori durante le lavorazioni, quali l’utilizzo di barriere acustiche in prossimità del vibrovaglio e del frantoio;
RITENUTO di richiamare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro in relazione alle operazioni di rimozione dell’amianto (D.Lgs. 81/2008);
RITENUTO che per le eventuali superfici oggetto di inerbimento e per le siepi perimetrali debbano essere utilizzate specie autoctone ecologicamente coerenti con il contesto vegetazionale;
RITENUTO che le superfici a prato debbano essere adeguatamente gestite, affinché il terreno possa continuare a svolgere i servizi ecosistemici quali, non da ultimo, la regolazione dell’impollinazione, attraverso il mantenimento di condizioni favorevoli alla vita degli insetti pronubi;
RITENUTO opportuno che debba essere ulteriormente approfondita l'analisi della sostenibilità economico-finanziaria dell'iniziativa;
RITENUTO opportuno richiamare ai fini autorizzativi quanto espresso dalla SNAM dalla nota acquisita con n. 457067 del 12.10.2021 in relazione alle interferenze delle opere di connessione della società proponente con gli impianti della SNAM;
CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la relazione istruttoria tecnica svolta evidenzia che per l’istanza in parola è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza;
PRESO ATTO che sotto il profilo programmatico è stata riconosciuta l’importanza, l’utilità e l’urgenza degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per il contrasto del cambiamento climatico;
ha espresso, all’unanimità dei presenti, parere favorevole all’esclusione del progetto in parola dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla Parte II del medesimo decreto, ha evidenziato che il progetto non comporta impatti ambientali significativi e negativi, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni ambientali:
CONDIZIONI AMBIENTALI
1
Macrofase
Corso d’opera
Oggetto della condizione
Le superfici interessate dall’impianto (ovvero l’area sottostante i pannelli, quella fra le stringhe, e le aree a margine), dovranno essere obbligatoriamente inerbite attraverso la semina di essenze erbacee polifite o attraverso inerbimento naturale, con divieto assoluto di ricorso al diserbo chimico per il controllo della vegetazione.
Termine per l’avvio della Verifica di Ottemperanza
Le condizioni di inerbimento verranno verificate a partire dalla primavera successiva alla realizzazione dell’impianto, e verranno controllate annualmente. Il controllo avverrà attraverso sopralluogo o tramite l’invio di documentazione fotografica geo-referenziata e cronologicamente riscontrabile.
Soggetto verificatore
Agenzia Veneta per il Settore Primario - AVISP
2
La vegetazione dovrà essere controllata attraverso sfalcio meccanico (o manuale), da effettuarsi in epoca successiva alla fioritura delle specie floristiche presenti, con trinciatura il loco dei residui vegetali, ovvero senza asportazione della biomassa.
Nel periodo primaverile di ogni anno (orientativamente nella seconda metà del mese di maggio) il proponente dovrà inviare al soggetto verificatore la documentazione fotografica georeferenziata attestante lo stato dei luoghi prima e dopo le operazioni relative al primo sfalcio. Gli interventi di taglio o trinciatura successivi al primo potranno invece avvenire a discrezione.
3
Post operam
In riferimento alla relazione istruttoria tecnica relativa alla Procedura di Valutazione d’incidenza ambientale e sulla base del principio di precauzione ed ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, si prescrive:
1. di escludere qualsiasi attività che dovesse essere attuata, anche parzialmente, all’interno delle aree della rete Natura 2000. Sia mantenuta invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana dalmatina, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Podarcis siculus, Hierophis viridiflavus, Natrix tessellata, Pipistrellus kuhlii, Ixobrychus minutus, Nycticorax nycticorax, Egretta garzetta, Egretta alba, Ardeola ralloides, Porzana parva, Circus cyaneus, Himantopus himantopus, Alcedo atthis , Lanius Minor, Lanius collurio, Calandrella brachydactyla.) ovvero sia garantita, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell’ambito di influenza del presente progetto.
2. di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza.
Entro 90 giorni dalla chiusura del cantiere, il proponente dovrà presentare istanza di verifica di ottemperanza alla presente condizione allegando documentazione esplicativa da trasmettere alla Regione Veneto – Direzione Ambiente ed all’Autorità Regionale per la valutazione di incidenza.
Autorità regionale per la valutazione d’incidenza.
CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA della seduta del 13.10.2021, sono state approvate, per l’argomento in parola, seduta stante;
decreta
Luigi Masia
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