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Bur n. 142 del 26 ottobre 2021


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 41 del 08 ottobre 2021

Next Power Development Italia S.r.l. - Impianto fotovoltaico ad inseguitori monoassiali per la produzione di energia elettrica, con sistema di accumulo (energy storage system), sito nel Comune di Vigasio (VR) in località Via delle Robinie ex lottizzazione Green Village, avente potenza nominale di 22040 kW e potenza richiesta in immissione di 17970 kW alla tensione rete 20 kV, comprensivo delle opere di rete per la connessione ricadenti nel medesimo Comune di Vigasio (VR). Comune di localizzazione: Vigasio (VR). Procedura di Verifica di Assoggettabilità (art. 19 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 8 L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., DGR n. 568/2018). Assoggettamento alla Procedura di VIA.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento assoggetta alla procedura di V.I.A. il progetto di un Impianto fotovoltaico ad inseguitori monoassiali per la produzione di energia elettrica, con sistema di accumulo (energy storage system), sito nel Comune di Vigasio (VR) in località Via delle Robinie ex lottizzazione Green Village, presentata da Next Power Development Italia S.r.l., ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

  • istanza presentata da Next Power Development Italia S.r.l. acquisita agli atti con protocollo regionale 334922 del 27/07/2021 e perfezionata con prot. n. 338996 del 29/07/2021;
  • comunicazione di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA in data 30/07/2021 - protocollo regionale n. 342214;
  • verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 29/09/2021, le cui determinazioni sono state approvate seduta stante.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO in particolare l’art. 19 del D.Lgs. 152/06 (come da ultimo riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26 marzo 1999 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto a stabilire, tra le altre, la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della L.R. n. 4/2016;

VISTA la DGR n. 1620/2019 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a definire criteri e procedure per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nei provvedimenti di VIA/verifica di assoggettabilità e per l’esecuzione del monitoraggio ambientale relativo ai progetti sottoposti a VIA in ambito regionale;

TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 2 lettera b) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTE le modifiche apportate dal D.L. n. 77/2021 alle soglie di cui all’Allegato IV, punto 2, lettera b), alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06, per la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all’art. 19 del medesimo decreto;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dalla società Next Power Development Italia S.r.l. (C.F e P.IVA 11091860962), con sede legale in via San Marco n. 21, 20121 Milano (MI), acquisita al protocollo regionale con n. 334922 del 27/07/2021 e perfezionata con prot. n. 338996 del 29/07/2021;

CONSIDERATO che il progetto riguarda la realizzazione di un impianto fotovoltaico ad inseguitori monoassiali per la produzione di energia elettrica, con sistema di accumulo (energy storage system), nel Comune di Vigasio (VR), avente potenza nominale di 22040 kW e potenza richiesta in immissione di 17970 kW alla tensione rete 20 kV, comprensivo delle opere di rete per la connessione ricadenti nel medesimo Comune di Vigasio (VR).

VISTA la nota prot. n. 342214 del 30/07/2021 con la quale gli Uffici della U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 15/09/2021 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso.

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento:

  •  il proponente, in allegato alla domanda ha presentato la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza con allegata “Relazione Tecnica” ai sensi della DGR n. 1400/2017;
  • riguardo alla “Relazione Tecnica” a supporto della Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza, è stata verificata l’effettiva non necessità della Valutazione di Incidenza, come risulta dalla Relazione Istruttoria Tecnica n. 55/21, del Dott. Mauro Miolo, consulente esterno del Comitato Tecnico Regionale VIA, agli atti dell’U.O. VIA;

PRESO ATTO che durante l’iter istruttorio risultano pervenute i seguenti pareri/osservazioni:

  • nota del Comando Forze Operative Nord di Padova, acquisito al protocollo regionale con n. 375702 del 25/08/2021.
  • Nota del Ministero dello Sviluppo Economico, Ispettorato Territoriale Veneto, acquisita al protocollo regionale con n. 416128 del 22/09/2021.
  • Nota del Genio Civile di Verona, prot. n. 420874 del 24/09/2021.

PRESO ATTO che, per quanto attiene le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico, non risultano essere pervenute osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale e/o la valutazione di incidenza;

RICHIAMATO l’esito delle valutazioni riportate nella relazione istruttoria del 29/09/2021 predisposta dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione, agli atti dell’amministrazione regionale;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 29/09/2021, il quale, preso atto e condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato, ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole all’assoggettamento del progetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per le considerazioni e motivazioni che si riportano di seguito:

“CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la relazione istruttoria tecnica la Relazione Istruttoria Tecnica n. 55/21 del 21/09/2021, del Dott. Mauro Miolo, consulente esterno del Comitato Tecnico Regionale VIA, agli atti dell’U.O. VIA, conclude “la dichiarazione di non necessità della valutazione d’incidenza ha trovato riscontro nell’esame della relazione tecnica e della documentazione di progetto, l’istruttoria eseguita prende atto della Dichiarazione di non necessità di Valutazione d’incidenza formulata”;

PRESO ATTO che il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico ad inseguitori monoassiali per la produzione di energia elettrica, con sistema di accumulo (energy storage system), nel Comune di Vigasio (VR), avente potenza nominale di 22040 kW e potenza richiesta in immissione di 17970 kW alla tensione rete 20 kV, comprensivo delle opere di rete per la connessione ricadenti nel medesimo Comune di Vigasio (VR);

preso atto che verranno installati 38.000 moduli fotovoltaici organizzati 3 lotti, installati su strutture ad inseguimento mono-assiale, distanziate le une dalle altre, in direzione Est-Ovest, di circa 4,2 m;

CONSIDERATO che l’area attualmente è utilizzata ai fini agricoli per la produzione principale di foraggere in aree irrigue;

CONSIDERATO che il sito di impianto ricade interamente in un’area di urbanizzazione consolidata e in un ambito di interesse paesistico-ambientale ai sensi del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Vigasio, mentre nella parte a est sono presenti il vincolo paesaggistico secondo il D.Lgs 42/2004 per i corsi d’acqua e il limite del perimetro del Parco Regionale Tartaro Tione.

CONSIDERATO che ai sensi del Piano degli Interventi del Comune di Vigasio l’area si trova all’interno della Zona Standard Green Village, al cui interno è stata perimetrata una Zona Residenziale Sperimentale.

CONSIDERATO che con riferimento ai criteri della DCR n. 5/2013 - Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra. (articolo 33, lettera q) dello statuto regionale - il progetto ricade per il 34% in “Aree tutelate per legge individuate dall’art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004”, non idonea all'installazione di impianti fotovoltaici;

CONSIDERATO che ai sensi dell’Allegato A alla DCR n. 5/2013, nel caso in cui venga presentata domanda di autorizzazione di un impianto ricadente all'interno di un area classificata come non idonea, il progetto è valutato in ogni caso in sede istruttoria mediante un bilanciamento in concreto dei diversi interessi contrapposti (da un lato le specifiche esigenze che hanno comportato la sottoposizione a tutela ambientale, paesaggistica ecc. dell'area in questione e dall'altro le esigenze di natura energetica e produttiva).

VALUTATO che tale bilanciamento e analisi debbano essere approfonditi in un procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale.

CONSIDERATO che l’area in oggetto è classificata dagli strumenti di pianificazione comunale e sovra comunale come “ambito di interesse paesistico – ambientale”, inoltre parte dell’area appartiene al perimetro del Parco regionale Tartaro Tione e ad una Zona umida.

CONSIDERATO che dalla documentazione presentata il progetto risulta carente per i seguenti aspetti, come evidenziato nella presente Relazione Istruttoria:

  • la gestione delle terre rocce da scavo
  • l’inquinamento luminoso
  • l’inquinamento elettromagnetico
  • l’eventuale presenza nell’aree di specie di interesse comunitario
  • l’eventuale presenza nel sito di produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG negli ultimi 5 anni.

CONSIDERATO pertanto che la documentazione presentata non sia sufficiente ad escludere eventuali impatti dovuti all’inquinamento luminoso e all’inquinamento elettromagnetico;

TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.”;

DATO ATTO pertanto che la verifica effettuata allo scopo di valutare gli impatti, non ha consentito di escludere che il progetto possa generare impatti significativi negativi sull’ambiente con riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 29/09/2021, sono state approvate nel corso della medesima seduta;

CONSIDERATO che successivamente alla riunione del Comitato V.I.A del 29/09/2021 sono pervenute le seguenti ulteriori osservazioni:

  • nota di e-distibuzione SpA, acquisita al protocollo regionale con n. 433389 del 30/09/2021;
  • nota di Snam rete gas S.p.A., acquisita al protocollo regionale con n. 433370 del 30/09/2021, che evidenzia che la documentazione allegata alla domanda risulta essere incompleta ai fini di una corretta valutazione dell’interferenza con il metanodotto di competenza di Snam;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’Allegato V alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, gli aspetti di seguito riportati.

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 29/09/2021, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica e di assoggettare il progetto in questione alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le motivazioni esposte in premessa e dettagliate nella relazione istruttoria allegata al verbale;
  3. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea;
  4. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
  5. di trasmettere il presente provvedimento alla società Next Power Development Italia S.r.l. con sede legale in via San Marco n. 21, 20121 Milano (MI), (Pec: npditalia@legalmail.it), e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso al Comune di Vigasio (VR), alla Provincia di Verona, alla Direzione Generale di ARPAV, alla Soprintendenza, Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, al Ministero dello Sviluppo Economico Sezione UNMIG Bologna, al Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per le Comunicazioni Ispettorato Territoriale Veneto – Sezione III, al Consorzio di Bonifica Veronese, all’ Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, al Comando Forze Operative Nord – Vice comandante per le infrastrutture – Demanio e Servitù Militari, all’Aeronautica Militare – Comando 1^ Regione Aerea – Reparto territorio e patrimonio, all’ Agenzia delle Dogane, a ENAC, a Snam Retegas S.p.A., a Terna S.p.A. - Rete Elettrica Nazionale, a Enel Distribuzione S.p.A., a Telecom Italia, alla Azienda ULSS n. 9 Scaligera, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Verona, alla Direzione Uffici territoriali per il Dissesto Idrogeologico - U.O. Genio Civile di Verona, alla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia - U.O. Energia, alla Direzione Pianificazione Territoriale;
  6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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