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Bur n. 135 del 12 ottobre 2021


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 33 del 27 settembre 2021

Acque Veronesi S.c.a.r.l. Domanda di rinnovo autorizzazione all'esercizio ed allo scarico dell'impianto di depurazione di San Bonifacio (VR). Comune di localizzazione: San Bonifacio (VR). Procedura di cui all'art. 13 L.R. n. 4/2016, DGR n. 1020/2016 e DGR n. 1979/2016. Esito favorevole.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si dà atto della compatibilità ambientale dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione dell'impianto di depurazione esistente di San Bonifacio (VR), presentata dalla società Acque Veronesi S.c.a.r.l. ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016.
 

Il Direttore

VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO il D.M. 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale” ed in particolare l’art. 13 rubricato “Rinnovo di autorizzazioni o concessioni”;

VISTA la D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 recante “Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”. Modalità di attuazione dell’art. 13”;

VISTA la D.G.R. n. 1979 del 06/12/2016 recante: “Ulteriori specificazioni e chiarimenti in merito alle modalità applicative dell’art. 13 della L.R. 4/2016. Modifica ed integrazione della DGR n. 1020 del 29/06/2016.”;

VISTA la DGR n. 568 del 30/04/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l’altro, a rivedere la disciplina attuativa delle procedure di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 della L.R. n. 4/2016;

ATTESO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 7 lettera v) impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti, dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017) per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA l’istanza relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016 dalla società Acque Veronesi S.c.a.r.l. (P.IVA. 03567090232), con sede legale a Verona, Via Lungadige Galtarossa 8, ed acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA con prot. n. 518070 del 19.12.2018;

VISTO che l’istanza di cui al paragrafo precedente è stata successivamente perfezionata con la presentazione degli allegati tecnici con nota prot. n. 10712 del 11.01.2019;

VISTA la nota prot. n. 28368 del 23.01.2019 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del c. 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, a comunicare alle Amministrazioni ed agli enti territoriali potenzialmente interessati l’avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto ed hanno contestualmente dato avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità ;

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 non risulta pervenuta alcuna osservazione;

PRESO ATTO che l’istanza presentata riguarda l’impianto di depurazione di acque reflue urbane ubicato in Comune di San Bonifacio (VR), località Palù, per il quale la società Acque Veronesi S.c.a.r.l. è stata autorizzata all’esercizio ed allo scarico dalla Provincia di Verona per una potenzialità pari a 60.000 a.e. (Abitanti Equivalenti), con Provvedimento dirigenziale n. 1034/15 del 24.03.2015 fino al 20.03.2019;

PRESO ATTO che con proprio Provvedimento dirigenziale n. 79541 del 13.08.2013 la Provincia di Verona ha rilasciato Autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera per la linea di trattamento fanghi degli impianti di trattamento acque, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, con validità pari a 10 anni;

PRESO ATTO che con Determinazione dirigenziale n. 1034/15 del 24.03.2015 la Provincia di Verona ha rilasciato Autorizzazione all’esercizio ed allo scarico in favore di Acque Veronesi S.c.a.r.l. per l’impianto di depurazione in oggetto per una potenzialità pari a 60.000 a.e., avente validità fino al 20.03.2019;

PRESO ATTO che con Determinazione dirigenziale n. 631/21 del 18.02.2021 la Provincia di Verona ha prorogato la validità del provvedimento di autorizzazione all’esercizio ed allo scarico dell’impianto di depurazione n. 1034/15 del 24.03.2015, fino al 10.02.2022 e comunque non oltre 90 giorni successivi alla procedura regionale di cui all’art. 13 della L.R. n. 4/2016;

VISTI i criteri di cui all’Allegato V della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO l’art. 13 della L.R. n. 4/2016 che prevede che, per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA sia finalizzata all’individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all’attività esistente;

CONSIDERATO che l’istanza di cui all’oggetto è riferita all’impianto esistente, il quale non risulta sottoposto a modifiche o estensioni delle opere esistenti;

VISTA la documentazione tecnica presentata dal proponente e tenuto conto delle caratteristiche intrinseche e tecniche dell’impianto e delle misure mitigative già attuate;

DATO ATTO che gli impatti generati dall’esercizio dell’impianto risultano di entità trascurabile e che pertanto si evince l’assenza di significative perturbazioni delle componenti ambientali, legate alla domanda di rinnovo in esame;

RILEVATO che non risultano agli atti segnalazioni di fastidi o lamentale da parte di eventuali soggetti recettori per alcuna tipologia di impatto ambientale;

RITENUTO pertanto di voler approfondire, per il principio di massima precauzione e solamente in caso di segnalazioni da parte di recettori sensibili, la valutazione degli impatti generati dall’impianto sulle componenti odore e rumore;

RITENUTO che la gestione dell’impianto in oggetto non provochi impatti significativi negativi sulle componenti ambientali considerate, senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella documentazione allegata all’istanza, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate:
 

1.

CONTENUTO

DESCRIZIONE

Macrofase

Esercizio post rinnovo dell’autorizzazione/post operam

Oggetto della condizione


In caso di segnalazioni da parte di recettori sensibili trasmesse direttamente alla Provincia, o inoltrate al Comune, all’AULSS o all’ARPAV, che provvederanno all’inoltro alla Provincia, la stessa potrà disporre l’effettuazione di una valutazione dell’eventuale impatto odorigeno, sulla base delle modalità operative contenute nel documento di orientamento operativo per la valutazione dell'impatto odorigeno (scaricabile al sito: https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/strumenti). I risultati di tale valutazione dovranno essere inviati alla Regione Veneto, alla Provincia, al Comune e ad ARPAV, entro 15 giorni dalla loro conclusione.

Qualora dalle succitate valutazioni dovessero emergere criticità, la ditta dovrà individuare e proporre alla Provincia, entro 60 giorni dall’accertamento, le soluzioni per il superamento delle stesse.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità (i cui valori di accettabilità son indicati nel documento di orientamento operativo per la valutazione dell’impatto odorigeno), dovranno essere concordati con la Provincia.

Soggetto verificatore

Provincia di Verona anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della L. n. 132/2016.

 

2.

 

CONTENUTO

DESCRIZIONE

Macrofase

Esercizio post rinnovo dell’autorizzazione/post operam

Oggetto della
condizione

Laddove si presentassero segnalazioni da parte di recettori sensibili trasmesse direttamente alla Provincia, o inoltrate al Comune, all’AULSS o all’ARPAV, che provvederanno all’inoltro alla Provincia, la stessa potrà disporre l’effettuazione di una verifica di impatto acustico secondo i contenuti della DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 (pubblicata sul BURV n. 92 del 7.11.2008 e disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it), anche presso i ricettori potenzialmente più esposti e in condizioni di massima gravosità dell’impianto. I risultati di tale verifica dovranno essere inviati ad ARPAV, alla Regione Veneto, alla Provincia e al Comune, entro 15 giorni dalla loro conclusione.

Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune, alla Provincia e alla Regione Veneto un piano di interventi, da presentarsi entro 60 giorni dall’accertamento, per l’immediato rientro nei limiti.

Termine per
l’avvio della
verifica di ottemperanza

I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità, qualora venissero rilevate, dovranno essere concordati con la Provincia.

Soggetto verificatore

Provincia di Verona anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della L. n. 132/2016.

 

DATO CONTO di quanto disposto nella DGR n. 1020 del 29/06/2016 che contempla la possibilità che l’istanza della domanda ex art. 13 L.R. n. 4/2016 possa essere esperita senza l’ausilio del Comitato Regionale VIA.

decreta

1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

2. di dare atto, sulla base dell’Istruttoria del 16.09.2021 esperita dalla U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque e dalla U.O. VIA, ai sensi della procedura di cui all’art. 13 della L.R. n. 4/2016 e coerentemente con quanto disposto dalla DGR n. 1020 del 29/06/2016, della compatibilità ambientale dell’istanza di rinnovo dell’autorizzazione da parte della Provincia di Verona, senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella documentazione allegata all’istanza e subordinatamente all’osservanza delle prescrizioni indicate in premessa;

3. di trasmettere il presente provvedimento alla società Acque Veronesi S.c.a.r.l. (P.IVA. 03567090232), con sede legale a Verona, Via Lungadige Galtarossa 8, (PEC: protocollo@pec.acqueveronesi.it), e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona, al Comune di San Bonifacio, alla Direzione Generale ARPAV, al Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, al Consiglio di Bacino Veronese, alla Direzione Regionale Ambiente e Transizione Ecologica- U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque;

4. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea;

5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dalla legge;

6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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