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Materia: Sanità e igiene pubblica
Decreto DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 96 del 21 settembre 2021
Determinazione dei limiti per gli investimenti nell'esercizio 2021 di Aziende Ulss, Aziende Ospedaliere, IRCCS "Istituto Oncologico Veneto".
Il presente provvedimento determina i limiti di costo di riferimento per le Aziende Ulss, Aziende Ospedaliere, IRCCS "Istituto Oncologico Veneto", per gli investimenti finanziati nell'esercizio 2021 mediante le risorse indistinte per l'erogazione dei LEA.
Il Direttore generale
PREMESSO che con Deliberazione n. 1953 del 23 settembre 2019, la Giunta regionale ha disciplinato la composizione, le attribuzioni e il funzionamento della Commissione regionale per l’Investimento in tecnologia ed edilizia (CRITE), prevedendo in particolare che sono sottoposti al parere della commissione i singoli progetti di investimento degli enti del SSR ricompresi nei rispettivi Piani degli Investimenti, se di importo pari o superiore ad euro 200.000,00 e, indipendentemente dall’importo, se vi sia richiesta di finanziamento regionale;
PREMESSO che con Deliberazione n. 1237 del 14 settembre 2021 “Assegnazione agli Enti del SSR della Regione del Veneto delle risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2021”, la Giunta regionale ha assegnato le risorse del Fondo Sanitario regionale a titolo indistinto agli enti del SSR, le quali possono essere finalizzate anche al finanziamento degli investimenti di tali enti.
CONSIDERATO che le Aziende Ulss, le Aziende Ospedaliere e l’IRCCS “Istituto Oncologico Veneto” sono autorizzate a realizzare gli investimenti indicati nei rispettivi piani di investimento anche utilizzando le risorse correnti del FSR indistinto annualmente ripartite dalla Giunta regionale, fatto salvo il preventivo parere della CRITE sui singoli investimenti di importo superiore alle soglie previste dalla DGR n. 1953/2019 e comunque entro limiti di costo congrui con l’equilibrio economico-finanziario del SSR;
PRESO ATTO che con Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 23 del 6 febbraio 2019, i limiti di costo di riferimento per gli investimenti dell’esercizio 2019 di ciascuna Azienda Ulss, Azienda Ospedaliera e per l’IRCCS “Istituto Oncologico Veneto”, sono stati determinati nell’importo complessivo massimo di euro 35.000.000;
PRESO ATTO che i limiti di costo di riferimento per gli investimenti dell’esercizio 2020 di ciascuna Azienda Ulss, Azienda Ospedaliera e per l’IRCCS “Istituto Oncologico Veneto”, sono stati determinati nell’importo complessivo massimo di euro 35.000.000, come indicato nella nota del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale prot. n. 545355 del 17/12/2019;
RITENUTO pertanto, in continuità con i precedenti esercizi, di determinare nell’importo complessivo massimo di euro 35.000.000, i limiti di costo di riferimento per ciascuna Azienda Ulss, Azienda Ospedaliera e per l’IRCCS “Istituto Oncologico Veneto”, così come indicato in allegato al presente atto (Allegato A), per gli investimenti finanziati nell’esercizio 2021 mediante le risorse indistinte per l’erogazione dei LEA;
VISTO il D.Lgs, n. 118/2011 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;
VISTA la L.R. 19/2016;
VISTA la L.R. 29 dicembre 2020, n. 41;
VISTA la DGR del 23 settembre 2019, n. 1953;
VISTA la DGR del 14 settembre 2021, n. 1237;
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale del 6 febbraio 2019, n. 23;
VISTA la nota del Direttore dell’Area Sanità e Sociale del 17 dicembre 2019, prot. n. 545355;
decreta
Per il Direttore Generale Il Direttore Vicario Mauro Bonin
(seguono allegati)
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