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Bur n. 125 del 17 settembre 2021


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 39 del 30 agosto 2021

LEGNAGO SERVIZI S.p.A. - Sistema integrato di trattamento e smaltimento RSU in località Torretta di Legnago (VR). Autorizzazione Integrata Ambientale n. 302 del 23.03.2020 (Punti 5.3 e 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte II del D. lgs. n. 152 del 2006 s.m.i.). Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/06 s.m.i.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si autorizza l'utilizzo del rifiuto individuato dal codice EER 19.12.09 "Minerali (ad esempio sabbia, rocce)" per la realizzazione dello strato di protezione dei geosintetici di fondo dei settori in coltivazione, già autorizzato nell'Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione di piste, coperture giornaliere e strato di regolarizzazione, quali operazioni di recupero R13-R5.

Il Direttore

PREMESSO che con Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 302 del 23.03.2020 è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito AIA) per le attività previste ai punti 5.3 e 5.4 dell’allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s. m. i. per l’esercizio del Sistema integrato di trattamento e smaltimento RSU di Torretta di Legnago (VR);

RILEVATO che tale decreto costituisce l’Allegato B del provvedimento autorizzatorio unico regionale rilasciato con Decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 20 del 30.03.2020;

RICHIAMATO il decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 675 del 23.07.2020 con cui si sono autorizzate delle modifiche “non sostanziali” relativamente alla gestione del drenaggio delle acque superficiali della discarica, alle operazioni ammesse per il rifiuto urbano ingombrante EER 200307 e alle verifiche di ammissibilità dei rifiuti in discarica disciplinate al punto 26 del Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 302 del 23.03.2020;

DATO ATTO che nell’Allegato A del succitato Decreto sono riportati i rifiuti che la Ditta Legnago Servizi Spa è autorizzata a gestire presso il Sistema Integrato di Trattamento e Smaltimento RSU, che sostituisce l’Appendice B del Decreto del direttore della Direzione Ambiente n. 302 del 23.03.2020;

VISTA la comunicazione di modifica “non sostanziale” ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., inviata dalla ditta Legnago Servizi Spa con prot. n. IC/SIN/415-21/MM del 19.07.2021, acquisita al prot. regionale n. 322089 del 19.07.2021, con la quale si è richiesto la modifica dell’AIA per l’inserimento tra le tipologie di recupero del rifiuto codice CER 19.12.09 – “Minerali (ad esempio sabbia, rocce)” anche quella di poter essere utilizzato per la realizzazione dello strato di protezione dei geosintetici di fondo dei settori in coltivazione;

RILEVATO che tale rifiuto è già conferibile all’interno del Sistema integrato di trattamento e smaltimento RSU di Torretta di Legnago (VR) con operazioni di smaltimento di tipo D1, D15 ed operazioni di recupero di tipo R13 e R5 per la realizzazione di piste, coperture giornaliere, strato di regolarizzazione;

PRESO ATTO che il progetto di rimodulazione realizzativa e gestionale del sistema integrato di trattamento e smaltimento RSU di Torretta di Legnago, approvato con Decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 20 del 31 marzo 2020, prevede l’utilizzo di rifiuti di piccola pezzatura con funzione tecnica a contatto con il pacchetto di geosintetici facenti parte della barriera di fondo della discarica;

RILEVATO che la Società nella comunicazione presentata ha specificato che prima del conferimento in discarica sul rifiuto CER 19.12.09 effettuerà le analisi di omologa per accertare l’ammissibilità dello stesso e una caratterizzazione geotecnica per dimostrare i requisiti di progetto richiesti per tale materiale/rifiuto;

CONSIDERATO che alla luce di quanto sopra esposto, questa Amministrazione si è espressa con nota prot. n. 347847 del 04.08.2021 valutando che la modifica proposta non possa produrre effetti negativi e significativi sull’ambiente o sulla salute umana, che non siano già stati valutati nei procedimenti conclusi con il Decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 20 del 31 marzo 2020, contenente il provvedimento di VIA (decreto del Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni n. 69 del 2 luglio 2019);

RILEVATO che con la succitata nota si è richiesto altresì a tutti gli Enti coinvolti eventuali osservazioni a quanto sopra illustrato;

VISTO i riscontri pervenuti dal Comune di Legnago, con nota prot. n. 33475 dell’11.08.2021, acquisito al prot. regionale n. 359748 del 12.08.2021, nonché dal Comune di Bergantino, con nota prot. n. 6514 del 19.08.2021, acquisito al prot. regionale n. 369012 del 19.08.2021, che confermano le valutazioni predisposte dagli uffici regionali in merito alla non sostanzialità della modifica in progetto;

RILEVATO che il Comune di Bergantino, con la succitata nota, raccomanda un’adeguata caratterizzazione dei rifiuti al fine di escludere, a titolo precauzionale, la presenza di materiale grossolano ed irregolare che, a contatto con membrane e geosintetici, potrebbero determinare il rischio di indebolimento dello strato stesso;

RITENUTO alla luce di quanto sopra esposto, che la modifica assentita non può configurarsi come sostanziale in quanto non rientra nella fattispecie prevista all’art. 5, comma 1, lett. l-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152/2006 s.m.i;

VISTA la Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3;

RILEVATO che sulla base della documentazione depositata agli atti non sono emersi elementi ostativi alla modifica dell’autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 302 del 23.03.2020;

PRESO ATTO che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 421 del 09 aprile 2019 “Competenze delle strutture regionali in merito ai procedimenti per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). Modifica della D.G.R. n. 21 dell'11 gennaio 2018.” stabilisce che il Direttore della Direzione Ambiente provvede all'adozione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);

decreta

  1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
  2. di aggiornare nell’elenco dei rifiuti ammessi in impianto, Allegato A al Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 675 del 23.07.2020, per il rifiuto codice EER 19.12.09 – “Minerali (ad esempio sabbia, rocce)” le tipologie di recupero autorizzate, come di seguito riportato:
C.E.R.
Descrizione
Operazione di cui agli allegati B e C della parte IV del D. Lgs. n. 152/06
Tipologia di recupero
D15
D13
D8
D1
R12
R13
R5
 
19.12.09
minerali
(ad esempio sabbia, rocce)
X
 
 
X
 
X
X
Piste, coperture giornaliere, strato di regolarizzazione e strato
di protezione dei geosintetici di fondo dei settori in coltivazione

 

  1. di fare salve tutte le altre prescrizioni presenti nel Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 302 del 23.03.2020, così come modificato dal Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 675 del 23.07.2020, non espressamente modificate dal presente provvedimento;
  2. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Legnago Servizi S.p.A., al Comune di Legnago (VR), al Comune di Bergantino (RO), alla Provincia di Verona, alla Provincia di Rovigo, all’ARPAV-Dipartimento di Verona e all’ARPAV-– Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici;
  3.  di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione;
  4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Paolo Giandon

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