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Bur n. 118 del 31 agosto 2021


Materia: Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 426 del 13 agosto 2021

L.R. 29.12.2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023" D.G.R. 293 del 16.03.2021 "Interventi prioritari per assicurare la tutela del territorio dal rischio idraulico ed idrogeologico" "VR-I.1112 Intervento per il miglioramento dello scarico della cassa di valle del bacino Colombaretta in comune di Montecchia di Crosara (VR)" Importo complessivo Euro 480.000,00 Progetto esecutivo del 21.10.2020 CUP: H67 J20 000 080 002 CIG: 87 25 90 9F E3 Ordinanza di occupazione temporanea non preordinata all'esproprio delle aree necessarie alla corretta esecuzione dei lavori.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si ordina ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. n. 327/2001 l'occupazione temporanea di area non preordinata all'esproprio ed interessata dai lavori.

Il Direttore

(omissis)

decreta

  1. di dare atto che quanto riportato nelle premesse costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
  2. di disporre, in favore dell’U.O. Genio Civile di Verona con sede in Piazzale Cadorna, 2, Verona l’occupazione temporanea, non preordinata all’esproprio, delle aree elencate e catastalmente identificate in premesse e la presa di possesso provvisoria degli stessi per una presunta durata dei lavori di mesi 4 (quattro) con decorrenza dalla data di effettiva immissione in possesso da effettuare con apposito verbale;
  3. di stabilire in € 25.752,00 l’indennità di occupazione temporanea da corrispondere agli aventi diritto determinata dal Dott. Soriato Giampaolo (perizia di stima in atti al prot. n. 349621 del 05.08.2021) fatta salva l’eventuale rideterminazione di somme in considerazione di ulteriori eventuali danni e di quanto disciplinato dall’art. 50, comma 2 e 3 del DPR 327/2001;
  4. di provvedere a notificare ai proprietari interessati il decreto di occupazione temporanea, unitamente all’avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è stabilita l’esecuzione del decreto medesimo;
  5. di far obbligo alla ditta proprietaria che intende accettare le indennità offerte di darne comunicazione entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data di notificazione del presente atto con dichiarazione di accettazione, resa nella forma sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445;
  6. di liquidare l’ammontare dell’indennità nella misura concordata in due soluzioni: acconto pari al 60% dopo l’immissione in possesso delle aree e il saldo pari al 40% al termine dell’occupazione una volta ripristinato lo stato dei luoghi con conseguente riconsegna ai legittimi proprietari;
  7. che la spesa per l’indennità di occupazione temporanea trova copertura nelle somme a disposizione del quadro economico del progetto;
  8. che all’impegno della spesa si provvederà con apposito provvedimento;
  9. di demandare alla Commissione provinciale espropri la definizione dell’indennità definitiva in caso di mancata accettazione dell’indennità offerta da parte delle ditte proprietarie dei beni immobili, ex art. 41 DPR 327/2001;
  10. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ex art. 23, comma 5, del DPR 327/2001.

Domenico Vinciguerra

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