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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 21 del 05 agosto 2021
BIOGARDA S.r.l. con sede legale in località Bivio Rosalba in Comune di Valeggio sul Mincio (VR). Modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29nonies del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 624 del 6 dicembre 2019, aggiornata con decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 35 del 14 luglio 2020 per l'impianto di compostaggio, trattamento fanghi, digestione anaerobica con produzione di biometano, ubicato in località Bivio Rosalba in Comune di Valeggio sul Mincio (VR).
Con il presente provvedimento si autorizza la modifica "non sostanziale" relativamente alla gestione presso l'impianto del rifiuto EER 07 01 12 proveniente dall'azienda Mater Biotech in località Bottrighe in Comune di Adria (RO) all'interno delle linee di produzione di ammendante compostato con fanghi P1 e P2bis. Il presente provvedimento inoltre revoca e sostituisce il precedente provvedimento di modifica, decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 2 del 20.01.2021.
Il Direttore
PREMESSO che con il decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 13 del 19 marzo 2018, rilasciato alla ditta BIOGARDA SRL per l'impianto di compostaggio, condizionamento e trattamento fanghi, digestione anaerobica con produzione di biometano:
RICHIAMATO il decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 624 del 6 dicembre 2019 che ha riesaminato l’Autorizzazione Integrata Ambientale (Allegato B al succitato decreto n. 13 del 19 marzo 2018) e recepito la modifica della linea di compostaggio, esclusa dalla valutazione d’impatto ambientale con decreto del Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni n. 32 del 28 marzo 2019;
RILEVATO che con il decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 35 del 14 luglio 2020 si è proceduto al riesame e aggiornamento, ai sensi dell’art. 29 – octies, comma 4, lettera d) del D. Lgs. n. 152/2006 della sola linea di produzione gessi di defecazione da fanghi – P2, alla luce delle modifiche normative introdotte dalla Legge n. 128/2019, legittimando la produzione del gesso di defecazione da fanghi con la relativa cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
Decreto della Direzione Ambiente n. 2 del 20.01.2021 (sostituito dal presente provvedimento)
VISTA la comunicazione di modifica “non sostanziale” ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., inviata dalla ditta Biogarda S.r.l. in data 29 ottobre 2020, acquisita agli atti di questa Amministrazione in pari data con prot. n. 461340, con la quale si è richiesto la modifica dell’AIA per cinque aspetti di seguito specificati:
CONSIDERATO che con la nota del 19 novembre 2020 prot. n. 493312 è stato comunicato alla società Biogarda s.r.l. l’avvio del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., finalizzato all’aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell’art. 29-nonies, comma 1 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii; con la medesima nota è stata convocata, in data 30 novembre 2020, una conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14-ter della L. n. 241/90;
PRESO ATTO dell’esito della riunione del 30 novembre 2020, il cui verbale è stato trasmesso ai partecipanti con nota del 23 dicembre 2020 prot. n. 546324 e con la medesima nota sono state anche richieste le integrazioni necessarie per il rilascio del presente provvedimento;
DATO ATTO che nel succitato incontro gli Enti hanno convenuto all’unanimità di esprimere parere favorevole alla valutazione di non sostanzialità delle richieste della ditta descritte al punto 2, 3 e 4, mentre, per i punti 1 e 5, ritengono che gli elementi a disposizione non consentono di escluderne la sostanzialità della modifica e pertanto, per tali aspetti, si dovrà procedere con specifico procedimento di riesame ai sensi dell’art. 29 – octies, comma 4, lettera d) del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
VISTA la documentazione integrativa inviata dalla ditta in data 23 dicembre 2020, acquisita agli atti di questa Amministrazione in pari data con prot. n. 547092, con cui si è aggiornato il Piano di Monitoraggio e Controllo dell’impianto (Rev. 07 del 23.12.2020) e successivamente corretta con nota del 13 gennaio 2021 (acquisita al prot. reg. n. 14476 del 13 gennaio 2021) con cui si è trasmessa anche la documentazione aggiornata sulla cessazione della qualifica di rifiuto dei gessi di defecazione;
PRESO ATTO del parere favorevole reso da ARPAV - Dipartimento di Verona sul Piano di Monitoraggio e Controllo rev. 07 del 23.12.2020 inviato dalla ditta, acquisito al prot. reg. n. 18949 del 15.01.2021;
CONSIDERATO che le modifiche assentite nella Conferenza di Servizi del 30.11.2020 non possono produrre effetti negativi e significativi sull’ambiente, che non siano già stati valutati nei procedimenti conclusosi con il decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 13 del 19 marzo 2018 e con decreto del Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni n. 32 del 28 marzo 2019;
RILEVATO che con successivo decreto della Direzione Ambiente n. 2 del 20.01.2021 si sono assentite le modifiche richieste e pertanto si è autorizzata la gestione presso l’impianto del rifiuto EER 07 01 12 proveniente dall’azienda Mater Biotech in località Bottrighe in comune di Adria (RO) e alla concessione della deroga dei parametri agronomici per i fanghi provenienti dai processi produttivi di carta e cartone nella linea P2 di produzione del gesso di defecazione;
Comunicazione di modifica non sostanziale del 19.05.2021 (prot. reg. n. 230480 del 19.05.2021).
VISTA la comunicazione di modifica ai sensi dell’art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., inviata da Biogarda Srl in data 19.05.2021, acquisita al prot. reg. n. 230480 del 19.05.2021, relativa alla richiesta di utilizzo del fango identificato dal codice CER 07 01 12 proveniente dall’azienda Mater Biotech in località Bottrighe in comune di Adria (RO) oltre che nella linea di produzione P2 gesso di defecazione da fanghi anche nelle linee di produzione di ammendante compostato con fanghi P1 e P2bis;
RILEVATO che tale fango è generato da un processo chimico completamente biologico;
DATO ATTO che allegato all’istanza è presente il parere di ARPAV – Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici prot. n. 45530 del 19.05.2021, in cui si considera il fango identificato dal codice CER 07 01 12 proveniente dall’azienda Mater Biotech in località Bottrighe in comune di Adria (RO) compatibile con il processo di compostaggio (linea P1 e P2bis), a seguito delle verifiche predisposte ai sensi del punto 5 dell’allegato 1 della DGR n. 568/2005;
PRESO ATTO dalla succitata nota, che sulla base dei rapporti di prova visionati, il digestato in esame presenta caratteristiche conformi alla Tabella A della DGR n. 568/2005;
CONSIDERATO che alla luce degli esiti della conferenza di servizi del 30.11.2020 e del parere di ARPAV – Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici prot. n. 45530 del 19.05.2021, questa Amministrazione si è espressa con nota prot. n. 241687 del 26.05.2021 valutando che la modifica proposta non possa produrre effetti negativi e significativi sull’ambiente o sulla salute umana, che non siano già stati valutati nei procedimenti conclusi con il decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 13 del 19 marzo 2018 e con decreto del Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni n. 32 del 28 marzo 2019;
RILEVATO che con la succitata nota si è richiesto altresì a tutti gli Enti coinvolti eventuali osservazioni a quanto sopra illustrato, non pervenendo alcuna osservazione in merito;
RITENUTO alla luce di quanto sopra esposto, che la modifica assentita non può configurarsi come sostanziale in quanto non rientra nella fattispecie prevista all’art. 5, comma 1, lett. l-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
RITENUTO altresì di revocare il Decreto della Direzione Ambiente n. 2 del 20.01.2021 e di aggiornare con il presente provvedimento le prescrizioni relative sia alle modiche assentite durante la conferenza di servizi del 30 novembre 2020, sia a quanto richiesto dalla ditta con nota del 19.05.2021, acquisita al prot. reg. n. 230480 del 19.05.2021;
VISTO il decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.;
VISTA la Legge regionale n. 3/2000 e s.m.i.;
VISTA la D.G.R. n. 568 del 25 febbraio 2005;
RILEVATO che sulla base della documentazione depositata agli atti non sono emersi elementi ostativi alla modifica dell’autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 624 del 6 dicembre 2019, aggiornata con decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 35 del 14 luglio 2020;
PRESO ATTO che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 421 del 09 aprile 2019 “Competenze delle strutture regionali in merito ai procedimenti per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). Modifica della D.G.R. n. 21 dell'11 gennaio 2018.” stabilisce che il Direttore della Direzione Ambiente provvede all'adozione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
decreta
EER
DESCRIZIONE
NOTE
Compostaggio e Produzione gessi (linee P1, P2 e P2bis)
Digestione anaerobica (linea P3)
070112
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11
Solo se provenienti dall’azienda Mater Biotech in località Bottrighe in comune di Adria (RO)
X
-
“26 bis. L'utilizzazione dei fanghi provenienti dall’industria della carta è ammessa in deroga alle caratteristiche agronomiche indicate nell’allegato 1B del D.Lgs. 99/92 e s.m.i.”
“53. Il controllo delle emissioni degli inquinanti in tutte le matrici, dei parametri di processo e il monitoraggio dei dati e gli interventi agli impianti, dovranno essere eseguiti con le modalità, le frequenze e secondo le metodologie di analisi stabilite nel PMC Rev. 07 del 23.12.2020, acquisito con prot.reg. n. 14476 del 13 gennaio 2021, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.”
Paolo Giandon
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