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Bur n. 106 del 06 agosto 2021


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 110 del 30 luglio 2021

Stoccaggio prodotto atto ad essere designato con la Doc Venezia Pinot grigio proveniente dalla vendemmia 2021 - Legge n. 238/2016 art. 39 comma 4.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, si dà attuazione alla richiesta del Consorzio vini Venezia per quanto riguarda lo stoccaggio dei prodotti atti ad essere designati con la Doc Venezia – Pinot grigio, provenienti dalla vendemmia 2021, in conformità a quanto stabilito all’art. 39 comma 4 della legge n. 238/2016.         

Il Direttore

VISTO il reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e Consiglio, recante l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare la sezione 2 “Denominazione di origine, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo”;

VISTA la legge n. 238/2016 recante “disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino” ed in particolare l’articolo 39 comma 4 che consente alle regioni, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, di prevedere lo stoccaggio dei vini ottenuti in modo da permettere la gestione dei volumi di prodotto disponibili al fine di migliorare o stabilizzare il funzionamento del mercato;

VERIFICATO che l'attuazione delle politiche di gestione delle produzioni di cui al citato art. 39 vanno definite dai Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'art. 41 della menzionata legge n. 238/2016;

VISTO il DM del 18/07/2018, recante “Disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini”;

VISTO il DM del 19/06/2019, che ha confermato l'incarico al Consorzio a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41 commi 1 e 4 della Legge n. 238/2016 per la Doc Venezia;

VISTO il vigente disciplinare di produzione dei vini Doc Venezia approvato con DM 22/12/2010 e modificato da ultimo con DM del 26/06/2019;

ACQUISITA la nota prot. regionale n 312405 del 12/07/2021 con la quale il Consorzio, ai sensi dell’articolo 39 comma 4 della legge n. 238/2016, ha chiesto l’attivazione della misura dello stoccaggio dei vini atti alla produzione della Doc Venezia - Pinot Grigio prodotti dalla vendemmia 2021;

VALUTATA la documentazione allegata alle menzionate note ed in particolare:

  • relazione tecnica a cura del Cirve dell’Università di Padova;
     
  • pareri favorevoli delle principali organizzazioni professionali di categoria rappresentative del territorio della Doc Venezia rispetto alla richiesta formulata dal Consorzio;

TENUTO CONTO del quadro economico congiunturale delineato dalla relazione allegata alla richiesta che evidenzia le molteplici incertezze che attualmente condizionano il mercato dei vini e in particolare quello della Doc Venezia – Pinot grigio;

TENUTO CONTO che, dalla documentazione prodotta dal Consorzio, si evince una produzione di vino atto a Doc Venezia – Pinot grigio non completamente allineata con l’evoluzione delle certificazioni e quindi con l’evoluzione della domanda che potrebbe portare ad un aumento delle giacenze;

TENUTO CONTO che l’iniziativa nelle intenzioni del proponente consente di accompagnare il sistema vitivinicolo della denominazione Doc Venezia - Pinot grigio con l’obiettivo di raggiungere un’evoluzione dell’offerta certificata compatibile con le dinamiche della domanda;

VERIFICATO che nei termini stabiliti dall’avviso di ricezione della richiesta del Consorzio, pubblicato nel BUR n. 94 del 16/07/2021, non sono pervenute osservazioni in merito;

VERIFICATO l’unanime parere positivo espresso dalle organizzazioni professionali;

VERIFCATO il carattere di necessità ed urgenza del provvedimento richiesto così come dettagliato nella relazione a supporto della richiesta;

CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003 spetta al Direttore della Direzione agroalimentare emanare, in forma di decreto, l’atto riguardante nello specifico la misura in oggetto;

VISTA la legge regionale n. 54/2012 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria n. 1/2012 “Statuto del Veneto”;

VISTA la n. DGR n. 851 del 22 giugno 2021 con cui è stato assegnato l’incarico, dal 01/07/2021 al 01/07/2024, al direttore della Direzione agroalimentare;

decreta

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
     
  2. di stabilire l’attivazione della misura dello stoccaggio per il prodotto (uve, mosto e vini) proveniente dalle superfici atte a Doc Venezia - Pinot grigio ottenuto dalla vendemmia 2021per il prodotto proveniente dalle uve eccedenti le 13 t/ha fino alla produzione massima consentita di 15 t/ha;
     
  3. di stabilire, in attuazione di quanto previsto al punto 2, che:

    a.  la misura dello stoccaggio dovrà concludersi entro il 31/12/2022, salvo proroghe;

    b.  prima della conclusione del periodo di validità della misura attivata, prevista alla precedente lettera a), il Consorzio può presentare richiesta di:
  • svincolo parziale o totale del prodotto sottoposto a stoccaggio obbligatorio ai fini di una sua designazione a Doc Venezia – Pinot grigio;
     
  • riclassificazione parziale o totale del prodotto oggetto di stoccaggio obbligatorio ai fini di una sua designazione a:
  • vino bianco;
  • vino bianco con Indicazione geografica tipica;
  • Pinot grigio atto al taglio per la Doc Prosecco qualora consentito dai provvedimenti per la gestione delle produzioni vitivinicole attivati dal rispettivo Consorzio di tutela per la vendemmia 2021;

c.  che i quantitativi di prodotto oggetto di stoccaggio obbligatorio atto a Doc Venezia – Pinot grigio possono essere in qualsiasi momento svincolati dalla misura dello stoccaggio a seguito di riclassificazione effettuata dal detentore del prodotto, secondo quanto previsto dall’art. 38 commi 2 e 3 della legge 238/2016, a:

  • vino bianco;
  • vino bianco con Indicazione geografica tipica;
  • Pinot grigio atto al taglio per la Doc Prosecco qualora consentito dai provvedimenti per la gestione delle produzioni vitivinicole attivati dal rispettivo Consorzio di tutela per la vendemmia 2021;
  1. di trasmettere il presente provvedimento all’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) – Ufficio di Susegana (TV) e alla Società Valoritalia;
     
  2. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale
     
  3. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Alberto Zannol

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