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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 530 del 10 giugno 2021
Regione del Veneto U.O. Genio Civile di Venezia Ricostruzione della fascia litoranea per la protezione della costa a seguito dell'erosione provocata dalla mareggiata eccezionale dell'ottobre 2018 in località Isola Verde di Chioggia Litorale di Isola Verde Opere di difesa longitudinali. Comune di localizzazione: Chioggia (VE). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 4/2016). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni.
Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A., con prescrizioni, il progetto presentato dalla Regione del Veneto U.O. Genio Civile di Venezia, avente ad oggetto la ricostruzione della fascia litoranea per la protezione della costa a seguito dell'erosione provocata dalla mareggiata eccezionale dell'ottobre 2018 in località Isola Verde di Chioggia Litorale di Isola Verde Opere di difesa longitudinali, sito nel Comune di Chioggia (VE).
Il Direttore
VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” e in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;
VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
VISTO il D.L. n. 76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, che ha apportato modifiche al D.Lgs. n. 152/2006;
VISTO in particolare l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006;
VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha riformato la disciplina
regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n. 10 del 26 marzo 1999: “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;
VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l’altro, a rivedere la disciplina attuativa delle procedure di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 della L.R. n. 4/2016;
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 10, c. 3, del D.Lgs. n. 152/2006 la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’articolo 5 del DPR n. 357/1997;
VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014”;
VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dalla Regione del Veneto – U.O. Genio Civile di Venezia (P.IVA 02392630279), con sede legale in Venezia – Palazzo Balbi, pervenuta al protocollo regionale in data 15.02.2021, acquisita agli atti con note prot. n. 69370 e n. 69693 del 15.02.2021;
ATTESO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 7 lettera n) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 “opere costiere destinate a combattere l’erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare”, per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;
VISTA la nota prot. n. 89067 del 25.02.2021 con la quale gli Uffici della Direzione Ambiente – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del c. 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, alla comunicazione alle Amministrazioni e agli enti territoriali potenzialmente interessati, di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, e hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 03.03.2021 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;
DATO ATTO che la spiaggia del litorale di Isola Verde (Chioggia) è interessata da fenomeni erosivi molto intensi, che negli ultimi decenni hanno reso necessaria la realizzazione di opere di protezione sia di tipo longitudinale radente che trasversale;
CONSIDERATO che il progetto prevede la realizzazione di una serie di opere longitudinali di difesa del litorale di Isola Verde, con l’obiettivo di incrementare la protezione dell’arenile dal moto ondoso incidente, anche nei tratti compresi fra le opere trasversali già eseguite;
VISTO in particolare che si prevede la realizzazione di 12 scogliere soffolte curvilinee con alcune porzioni emerse, comprese fra le testate dei pennelli esistenti e disposte in modo da presentare varchi di larghezza minima pari a 15 m;
PRESO ATTO che entro i termini di cui al c. 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico interessato, né pareri;
VISTA la documentazione integrativa volontaria trasmessa dal proponente e acquisita agli atti con prot. n. 209978 del 06.05.2021;
CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della documentazione inerente la valutazione d’incidenza dell’intervento ai sensi della DGR n. 1400/2017, è pervenuta la Relazione Istruttoria Tecnica relativa alla Procedura di Valutazione d’incidenza ambientale n. 23/2021 del 19.05.2021, redatta a cura del Dott. Mauro Miolo;
VISTO che con nota acquisita agli ati con prot. n. 234728 del 21.05.2021, ed oltre i termini previsti dall’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, è pervenuto il parere della Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali;
CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 26.05.2021, il quale ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione, e di seguito riportate:
TENUTO CONTO della normativa vigente in materia;
VISTI lo Studio Preliminare Ambientale e gli elaborati tecnici allegati;
DATO ATTO che non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico interessato;
TENUTO CONTO dei pareri pervenuti da parte degli Enti e delle Amministrazioni interessate;
VALUTATI le caratteristiche del progetto e gli impatti potenziali sulle componenti: regime meteomarino e idrodinamico, qualità delle acque, regime sedimentario e morfodinamico, suolo e sottosuolo, atmosfera e qualità dell’aria, biodiversità, rumore e vibrazioni, attività economiche e produttive, paesaggio;
TENUTO CONTO che il progetto non rientra tra i siti della Rete Natura 2000;
TENUTO CONTO del parere in materia di valutazione di incidenza ambientale;
CONSIDERATO che tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell’opera proposta, fatte salve eventuali diverse prescrizioni sotto specificate;
CONSIDERATO che la soluzione localizzativa del cantiere per l’approvvigionamento del pietrame, che non comporta interferenza con il Porto di Chioggia e, conseguentemente, con il canale navigabile della relativa Bocca di Porto, implica in via generale un minor impatto nell’intera area;
RITENUTO comunque che la soluzione da prediligere dovrà essere opportunamente concordata con le competenti autorità;
RITENUTO all’unanimità dei presenti al Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 26.05.2021, di escludere il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla Parte II del medesimo decreto, ha evidenziato che con ragionevole certezza l’intervento non può produrre impatti ambientali significativi e negativi, subordinatamente al rispetto di quanto indicato di seguito:
CONDIZIONI AMBIENTALI:
1.
CONTENUTO
DESCRIZIONE
Macrofase
Ante operam
Oggetto della condizione
Il proponente dovrà inviare alla Regione e ad ARPAV un progetto di monitoraggio ambientale, relativo alla fase di cantiere, delle diverse componenti ambientali ai sensi della Direttiva 2000/60/CE (chimica acqua, chimica sedimento e parametri chimico-fisici). Nel caso in cui dovessero emergere delle criticità sarà necessario prevedere una prosecuzione del monitoraggio anche in fase post operam.
Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza
Almeno 2 mesi prima dell’inizio delle attività di cantiere.
Soggetto verificatore
Regione del Veneto anche avvalendosi di ARPAV con eventuali oneri a carico del proponente a sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.
2.
Post operam
Dovrà essere verificata l’efficienza dell’opera, mediante rilievi topografici e batimetrici periodici (almeno 1 rilevo all’anno) con acquisizione di una sezione al centro di ciascuna cella, per il tratto di litorale compreso tra Foce Brenta e foce Adige, che consenta la stima dei volumi di erosione/accumulo.
Dovranno essere altresì forniti i dati relativi agli interventi di ripascimento del litorale di isola verde effettuati (volumi e tempi) antecedenti e successivi alla realizzazione dell’opera, atti a dimostrare gli effetti del progetto.
Gli esiti dei monitoraggi e dei dati dovranno essere trasmessi alla Direzione Regionale Difesa del Suolo.
Dopo 3 anni e 4 mesi dal collaudo delle opere.
Regione Veneto - Direzione Regionale Difesa del Suolo
CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 26.05.2021, sono state approvate seduta stante;
decreta
Luigi Masia
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