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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 491 del 27 maggio 2021
Ditta Z.A.I. s.r.l. - Installazione di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, con sede legale e ubicazione installazione in Tangenziale E. Mattei, 14, Portogruaro (VE). Autorizzazione Integrata Ambientale DDATST n.3 del 23.01.2018 e ss.mm.ii. Determinazioni conseguenti all'annullamento parziale della DGRV n. 119 del 07.02.2018, a seguito delle Sentenze TAR n. 218 del 16.02.2021 e n. 235 del 17.02.2021, relativamente ai provvedimenti DDATST n. 102 del 13.11.2018, n. 5 del 22.01.2019, n. 29 del 21.03.2019 e DDDA n. 181 del 17.06.2019. Contestuale comunicazione di avvio del riesame ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006 per l'adeguamento agli Indirizzi Tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti di cui alla DGRV n. 119 del 07.02.2018, a seguito delle Sentenze TAR n. 218 del 16.02.2021 e n. 235 del 17.02.2021. Rettifica Decreto n. 431 del 24.05.2021
Con il presente provvedimento si rettifica il precedente decreto n. 431 del 24.05.2021, con il quale, facendo seguito e dando esecuzione alla Sentenza del TAR richiamata in oggetto, si comunicava l'avvio del riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in possesso della Società Z.A.I. s.r.l., finalizzato all'aggiornamento agli Indirizzi Tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti di cui alla DGRV n. 119/2018, dando corso al contestuale annullamento dei provvedimenti precedentemente rilasciati in tema di adeguamento agli Indirizzi Tecnici sulla miscelazione, inserendo la richiesta di aggiornamento delle informazioni inerenti le attività di miscelazione che, per errore materiale, non era stata prevista.
Il Direttore
(1) VISTO il DDDA n. 431 del 24.05.2021, con il quale, facendo seguito e dando esecuzione alla Sentenza del TAR richiamata in oggetto, si comunicava l’avvio del riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale in possesso della Società Z.A.I. s.r.l., finalizzato all’aggiornamento agli Indirizzi Tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti di cui alla DGRV n. 119/2018, dando corso al contestuale annullamento dei provvedimenti precedentemente rilasciati in tema di adeguamento agli Indirizzi Tecnici sulla miscelazione
(2) CONSIDERATO che, per mero errore materiale, non è stata inserita nel sopra citato DDDA n. 431/2021 la richiesta di aggiornamento delle informazioni inerenti le attività di miscelazione, ai sensi del paragrafo 4.2 della DGRV n. 119/2018;
(3) RITENUTO per quanto sopra esposto di modificare il decreto n. 431/2021, integrando il punto 4 con la richiesta sopra citata, modificandolo come di seguito:
di comunicare l’avvio del riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell’art. 29-octies c. 4, d.lgs. 152/06, finalizzato all’adeguamento del provvedimento agli Indirizzi Tecnici di cui alla DGRV n. 119 del 07.02.2018 per le parti giudicate legittime; a tal fine la Ditta è tenuta, ai sensi del comma 5 dell’art. 29-octies del medesimo decreto, alla trasmissione alla Direzione Ambiente – U.O. Ciclo dei Rifiuti di una Relazione Tecnica di aggiornamento delle informazioni relative alle operazioni di miscelazione effettuate in installazione in conformità a quanto previsto nel paragrafo 4.2 “Contenuti delle istanze” della DGRV n. 119/2018, entro 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;
decreta
4. di comunicare l’avvio del riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell’art. 29-octies c. 4, d.lgs. 152/06, finalizzato all’adeguamento del provvedimento agli Indirizzi Tecnici di cui alla DGRV n. 119 del 07.02.2018 per le parti giudicate legittime; a tal fine la Ditta è tenuta, ai sensi del comma 5 dell’art. 29-octies del medesimo decreto, alla trasmissione alla Direzione Ambiente – U.O. Ciclo dei Rifiuti di una Relazione Tecnica di aggiornamento delle informazioni relative alle operazioni di miscelazione effettuate in installazione in conformità a quanto previsto nel paragrafo 4.2 “Contenuti delle istanze” della DGRV n. 119/2018, entro 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;
Luigi Masia
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