Ditta HERAmbiente S.p.A. - Discarica per rifiuti non pericolosi e non putrescibili - ex cava "ai Ronchi", ubicata in comune di Loria (TV), via Colombara. AIA rilasciata con DDR n. 57 del 01.07.2014 e ss.mm.ii. Rimodulazione delle modalità e frequenze di monitoraggio delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) di cui alla Circolare regionale n. 476971 del 15.11.2017.
| Note per la trasparenza |
Con il presente decreto si modificano su istanza di parte le frequenze prescritte dalla Circolare regionale del 15/11/2017, relative al monitoraggio dei PFAS nelle acque di falda e nei pozzi di prelievo del percolato, relativamente alla discarica ex cava "ai Ronchi" in comune di Loria (TV) gestita dalla Ditta HERAmbiente S.p.A.
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Il Direttore
PREMESSO che, con Decreto del Direttore del Dipartimento Ambiente n. 57 del 01.07.2014, è stata rinnovata alla Ditta Geo Nova S.p.A. con sede legale a Treviso, via Feltrina n. 230/232 l’Autorizzazione Integrata Ambientale, già rilasciata con DSR n. 41/2009 e ss.mm.ii., relativa alla discarica denominata “ex cava ai Ronchi”, per rifiuti non pericolosi e non putrescibili ubicata in via Colombara in Comune di Loria (TV).
RAMMENTATO che, con successivo Decreto del Direttore del Dipartimento Ambiente n. 13 del 29.02.2016, l’AIA relativa alla discarica di cui trattasi è stata volturata alla Ditta HERAmbiente S.p.a. con sede legale in Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4 - 40127 Bologna.
RICHIAMATI i precedenti decreti n. 16 del 01.02.2017, n. 42 del 30.05.2017, n. 53 del 23.06.2017, n. 6 del 8.02.2018, n. 648 del 8.07.2020 e n. 94 del 3.03.2021 relativi ad alcune modifiche ed integrazioni dell’Autorizzazione.
PREMESSO che con la nota circolare regionale n. 476971 del 15.11.2017 si è stabilito, tra l’altro, di porre in capo ai Gestori delle discariche in fase di gestione operativa, a partire dal 1 gennaio 2018, le verifiche in autocontrollo, con le frequenze minime stabilite dal D. Lgs. n. 36/2003 (Allegato 2, Tabella 2), sulle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) in tutti i piezometri della rete di controllo delle acque sotterranee ed in tutti i pozzi di raccolta del percolato, nonché il monitoraggio delle medesime sostanze anche su tutti i rifiuti in ingresso che potenzialmente potrebbero contenerle sulla base del loro ciclo produttivo.
DATO ATTO che, ai sensi della medesima circolare regionale, detto monitoraggio avrebbe dovuto essere condotto almeno per tre annualità, ovverosia fino alla fine del 2020: decorso tale periodo, l’eventuale rimodulazione dello stesso avrebbe dovuto essere formalmente richiesta dal Gestore ed assentita dall’Amministrazione regionale, sentiti nel merito gli Enti di controllo territorialmente competenti.
CONSIDERATO che le modalità di controllo e monitoraggio ambientale delle discariche in fase di gestione operativa sono state di fatto modificate ed integrate con le verifiche previste dalla soprarichiamata circolare n. 476971 del 15.11.2017.
VISTA la nota n. 3116 del 17.02.2021 (acquisita al prot. reg. n. 74289 del 17.02.2021), che si allega alla presente, con la quale la Ditta HERAmbiente S.p.A., ha chiesto la rimodulazione – relativamente alle discariche in gestione - delle frequenze dei monitoraggi attualmente previsti in relazione alle sostanze perfluoroalchiliche.
CONSIDERATO in particolare che, con riferimento alla discarica di cui trattasi, la Ditta ha chiesto:
a) per la matrice acque di falda: l’annullamento del monitoraggio in questione;
b) per la matrice rifiuti in ingresso: l’annullamento del monitoraggio in questione;
c) per la matrice percolato: la riduzione della frequenza da trimestrale ad annuale sul solo percolato presso le cisterne di stoccaggio, in occasione dell’indagine annuale eseguita per l’omologa di smaltimento.
VISTI gli esiti del monitoraggio delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) effettuato dalla ditta secondo le previsioni della Circolare regionale n. 476971 del 15.11.2017, trasmesse con le seguenti note:
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n. 4051 del 28/02/2019, assunta al prot. Reg. n. 86910 in data 01/03/2019;
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n. 3616 del 24/02/2020, assunta al prot. Reg. n. 104666 in data 04/03/2020;
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n. 3408 del 22/02/2021, assunta al prot. Reg. n. 83466 in data 23/02/2021.
CONSIDERATO che in data 23/02/2021 con nota prot. n. 84372, il Direttore ad interim della Direzione Ambiente ha comunicato l’avvio del procedimento amministrativo e ha convocato in modalità sincrona ai sensi dell’art. 14-ter della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., la Conferenza di Servizi per l’acquisizione dei pareri degli Enti di controllo territorialmente competenti.
VISTA la nota prot. n. 016888 del 25/03/2021 (acquisita al prot. Reg. n. 136377 in data 25/03/2021), con cui la Provincia di Treviso ha trasmesso le proprie considerazioni in merito alla proposta della ditta del 17/02/2021;
CONSIDERATO che in data 13/04/2021 si è svolta la Conferenza di Servizi indetta con la succitata nota regionale del 23/02/2021, alla quale hanno partecipato i rappresentanti di tutti i soggetti convocati ad esclusione dei rappresentanti del Comune di Loria e dell’Azienda ULSS n. 2 “Marca Trevigiana”.
CONSIDERATO che la Conferenza di Servizi di cui sopra, tenutasi in modalità integralmente telematica in ragione delle determinazioni governative sulla gestione dell’emergenza da COVID-19 ed il cui verbale è stato trasmesso con nota n. 190929 del 27/04/2021, ha espresso, all’unanimità dei presenti, sulla base dei dati di monitoraggio trasmessi dalla ditta ed alla situazione sito-specifica in cui si trova la discarica, parere favorevole alla rimodulazione delle frequenze di monitoraggio delle sostanze perfluoroalchiliche nei termini seguenti:
1. per quanto riguarda la richiesta di annullamento del monitoraggio dei PFAS nelle acque di falda: non si concorda con l’annullamento ma si esprime parere favorevole alla riduzione della sua frequenza: a tal fine si stabilisce che il monitoraggio dovrà essere proseguito con cadenza semestrale, come proposto dalla Provincia di Treviso, invece che trimestrale come avviene oggi;
2. per quanto riguarda la richiesta di annullamento del monitoraggio dei PFAS nei singoli pozzi del percolato: non si concorda con l’annullamento ma si esprime parere favorevole alla riduzione della sua frequenza: a tal fine si stabilisce che il monitoraggio dovrà essere proseguito con cadenza semestrale, come proposto dalla Provincia di Treviso, invece che trimestrale come avviene oggi; resta salva la determinazione delle medesime sostanze con cadenza annuale sul percolato contenuto nelle cisterne del percolato nell’ambito della caratterizzazione dello stesso ai fini del suo corretto avvio a smaltimento;
3. per quanto riguarda la richiesta di annullamento del monitoraggio dei PFAS nei rifiuti in ingresso: non si concorda con l’annullamento ma si rimanda alla circolare regionale n. 476971 del 15/11/2017, che prevede (al di fuori delle categorie prescritte) che la determinazione dei PFAS venga fatta solamente ove gli stessi sono utilizzati nel ciclo produttivo che ha generato il rifiuto; si raccomanda in ogni caso di mantenere la tracciabilità degli esiti della caratterizzazione/omologa e dei conseguenti processi decisionali che porteranno a decidere di non determinare i PFAS in eventuali e specifici flussi di rifiuti conferiti.
RITENUTO pertanto di modificare le frequenze di monitoraggio delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) di cui alla Circolare regionale n. 476971 del 15.11.2017, sulla base di quanto emerso in sede di Conferenza di Servizi del 13/04/2021.
DATO ATTO che il presente provvedimento non è sottoposto al pagamento degli oneri istruttori di cui all’art. 33 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
VISTE la L.R. n. 33/1985 e la L.R. n. 3/2000, e loro ss.mm.ii.
VISTI il D. Lgs. n. 36/2003 ed il D. Lgs. n.152/2006, e loro ss.mm.ii.
decreta
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che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
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di modificare, relativamente alla discarica per rifiuti non pericolosi e non putrescibili - ex cava “ai Ronchi”, ubicata in via Colombara in comune di Loria (TV), autorizzata con AIA - DDR n. 57 del 01.07.2014 e ss.mm.ii. e gestita dalla Ditta HERAmbiente S.p.A., le frequenze di monitoraggio delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) di cui alla Circolare regionale n. 476971 del 15.11.2017, come di seguito specificato:
2.1. per quanto riguarda il monitoraggio dei PFAS nelle acque di falda: frequenza semestrale su tutti i pozzi della rete di controllo della discarica;
2.2. per quanto riguarda il monitoraggio dei PFAS nel percolato: frequenza semestrale su tutti i pozzi di raccolta della discarica; resta salva la determinazione delle medesime sostanze con cadenza annuale sul percolato contenuto nelle cisterne del percolato nell’ambito della caratterizzazione dello stesso ai fini del suo corretto avvio a smaltimento;
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di rimandare, relativamente al monitoraggio dei PFAS nei rifiuti in ingresso, alla circolare regionale n. 476971 del 15/11/2017 che prevede (al di fuori delle categorie prescritte) che la determinazione dei PFAS venga fatta solamente ove gli stessi sono utilizzati nel ciclo produttivo che ha generato il rifiuto; si raccomanda in ogni caso di mantenere la tracciabilità degli esiti della caratterizzazione/omologa e dei conseguenti processi decisionali che porteranno a decidere di non determinare i PFAS in eventuali e specifici flussi di rifiuti conferiti;
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di dichiarare concluso il procedimento amministrativo di cui all’avvio del procedimento amministrativo comunicato in data 23/02/2021 con nota prot. n. 84372;
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di far salve, in quanto non previsto dal presente provvedimento, tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nel DDR n. 57 del 01.07.2014, come modificato dai successivi decreti regionali n. 13 del 29.02.2016, n. 16 del 01.02.2017, n. 42 del 30.05.2017, n. 53 del 23.06.2017, n. 6 dell’08.02.2018, n. 648 del 8.07.2020 e n. 94 del 3.03.2021;
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di comunicare il presente provvedimento alla Ditta HERAmbiente S.p.A., al Comune di Loria, alla Provincia di Treviso, all’Osservatorio Regionale Rifiuti c/o ARPAV Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici, ad ARPAV Dipartimento provinciale di Treviso;
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di pubblicare il presente provvedimento integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
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di informare che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.
Luigi Masia