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Materia: Turismo
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 225 del 07 maggio 2021
Approvazione delle modalità di tenuta e di aggiornamento degli elenchi regionali ricognitivi delle professioni turistiche. L.R. n. 33/2002, art. 83. DGR n. 111/2021.
Si approvano le modalità di tenuta e di aggiornamento degli elenchi regionali ricognitivi delle guide turistiche, degli accompagnatori turistici, degli animatori turistici e delle guide naturalistico-ambientali.
Il Direttore
PREMESSO CHE
- la L.R. 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” disciplina, agli articoli 82 e seguenti, le professioni turistiche, così definite:
- guida turistica: chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone, nelle visite a opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici illustrandone le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali;
- accompagnatore turistico: chi per professione, accoglie ed accompagna persone singole o gruppi di persone in viaggi sul territorio nazionale o estero, curando l'attuazione del pacchetto turistico predisposto dagli organizzatori, prestando completa assistenza ai turisti con la conoscenza della lingua degli accompagnati, fornendo elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito;
- animatore turistico: chi, per professione, organizza il tempo libero di gruppi di turisti con attività ricreative, sportive, culturali;
- guida naturalistico-ambientale: chi esercita professionalmente l'attività di conduzione di persone nelle visite a parchi, riserve naturali, zone di pregio o tutela ambientale o siti di interesse ambientale così come individuate dalla legislazione vigente, fornendo notizie ed informazioni di interesse naturalistico, paesaggistico ed ambientale, con esclusione degli ambiti di competenza delle guide alpine;
DATO ATTO CHE
- l’articolo 83 della L.R. n.33/2002 - così come novellato dall'articolo 9 della Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità 2018" - assegna alla Giunta regionale le competenze, precedentemente conferite alle Province e alla Città metropolitana, in materia di disciplina sulle modalità di accesso alle professioni turistiche e, tra l'altro, in particolare sulla tenuta degli elenchi delle professioni turistiche, sulle iscrizioni d'ufficio in tali elenchi e sulla pubblicità degli elenchi delle professioni turistiche;
- in attuazione dell'articolo 9 della L.R. n. 45/2017 la Giunta regionale, con DGR n. 830 dell'8 giugno 2018 e n. 1997 del 21 dicembre 2018, ha stabilito che le funzioni amministrative in materia di professioni turistiche, precedentemente esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana di Venezia, siano esercitate dalla Regione e attribuite alle Unità Organizzative regionali Veneto Orientale e Veneto Occidentale della Direzione Turismo;
CONSIDERATO CHE
- la Giunta regionale, ha approvato, ai sensi dell’art. 83 della L.R. n. 33/2002, con DGR n. 111 del 2 febbraio 2021, le disposizioni attuative per il rilascio dei tesserini regionali di riconoscimento delle professioni turistiche e degli operatori di agenzie di viaggio e per l'istituzione e tenuta degli elenchi regionali delle professioni turistiche;
- ai sensi dell’art. 2 dell’Allegato A della citata DGR n. 111/2021 l’istituzione e pubblicazione degli elenchi con i nominativi dei professionisti turistici, attua:
- la DGR n.111/2021 ha incaricato il Direttore della Direzione Turismo dell’esecuzione del citato provvedimento mediante l'adozione di appositi decreti, da pubblicarsi integralmente anche nel sito regionale internet del turismo, che definiscano la tenuta e l’aggiornamento degli elenchi regionali delle professioni turistiche, nonché l’implementazione di tali elenchi con ulteriori dati di interesse turistico, oltre a quelli minimi previsti dall’Allegato A della citata DGR;
- ai sensi dell’articolo 6 dell'Allegato A della DGR n. 111/2021, in attuazione degli articoli 82 e 83 della L.R. n. 33/2002, sono stati istituiti gli elenchi regionali ricognitivi delle guide turistiche, degli accompagnatori turistici, degli animatori turistici e delle guide naturalistico-ambientali;
RILEVATO CHE
- in attuazione degli articoli 6 e 7 dell'Allegato A della citata DGR n. 111/2021, è stato approvato il Decreto del Direttore della Direzione Turismo n. 174 in data 16 aprile 2021, che ha disposto quanto segue:
a) in sede di prima pubblicazione degli elenchi regionali delle professioni turistiche, l’iscrizione d’ufficio dei seguenti soggetti:
1) già iscritti alla data del 31 marzo 2019 negli ex elenchi delle professioni turistiche formati dalle Province venete e dalla Città metropolitana di Venezia;
2) in possesso di apposito riconoscimento ministeriale per la qualifica professionale richiesta, le cui misure compensative siano state attuate nel Veneto;
3) che accedono alla professione con le modalità di cui all’articolo 83, comma 1, lettera a) della L.R. n. 33/2002;
b) per ogni elenco di professione turistica, i seguenti dati, necessari per la prima pubblicazione:
1) nella prima colonna, un elenco, in ordine alfabetico, con il cognome del professionista;
2) nella seconda colonna, il nome del professionista indicato nella prima colonna;
3) nella terza colonna, le lingue di abilitazione del professionista;
4) nella quarta colonna, la sigla di due lettere ricollegabile all’Amministrazione provinciale di prima iscrizione nel relativo elenco professionale; nel caso di ulteriori estensioni territoriali, per le guide turistiche, le sigle provinciali verranno riportate in ordine alfabetico; sarà utilizzata la sigla RV per le iscrizioni disposte con provvedimento regionale, successivo al 1° aprile 2019;
c) la pubblicazione degli elenchi regionali delle citate professioni turistiche sia nel portale istituzionale regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/ gestito dalla Direzione Turismo, sia nel portale istituzionale regionale www.veneto.eu gestito dalla Direzione Promozione economica ed internazionalizzazione;
- ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A della citata DGR n. 111/2020, successivamente alla prima pubblicazione dei suddetti elenchi regionali, con il presente Decreto, nell’Allegato A, si definiscono le modalità di tenuta e di aggiornamento degli elenchi regionali delle professioni turistiche, nel rispetto delle norme in materia di raccolta e trattamento dei dati, ai sensi del Regolamento 2016/679/UE - GDPR sul trattamento dei dati personali, individuando le ulteriori tipologie di dati oggetto di comunicazione da parte dei professionisti interessati; i dati la cui comunicazione è obbligatoria o facoltativa; i dati la cui pubblicazione è subordinata al consenso del professionista interessato nonché le modalità e i termini perentori per la comunicazione dei dati da parte dei professionisti interessati;
- ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A della citata DGR n. 111/2020, è onere dei soggetti iscritti negli elenchi regionali comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati dichiarati per l’iscrizione e per l’aggiornamento degli elenchi regionali;
- ai sensi dell'articolo 8 citato, la mancata comunicazione dei dati obbligatori, come individuati nell’Allegato A al presente provvedimento, comporta la cancellazione del professionista inadempiente dai relativi elenchi regionali, in sede di primo aggiornamento degli elenchi regionali stessi, anche se i professionisti cancellati possono essere iscritti nuovamente negli elenchi regionali previa comunicazione dei citati dati obbligatori;
RITENUTO NECESSARIO
- dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
- pubblicare il presente provvedimento integralmente nel BUR e di pubblicarlo anche nel citato portale regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/;
- dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione nel BUR;
VISTI
il D.lgs. n.33/2013; la L.R. n. 33/2002; la L.R. n. 11/2013; la DGR n. 1997/2018; la DGR n. 111/2021; il Decreto del Direttore della Direzione Turismo n 174/2021;
decreta
1. di approvare, per i motivi citati premessa, nell’Allegato A al presente decreto, le modalità di tenuta e di aggiornamento degli elenchi regionali delle professioni turistiche, ai sensi dell’art. 8 dell’Allegato A della DGR n. 111/2020;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel BUR e di pubblicarlo anche nel citato portale regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/;
4. di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione nel BUR.
Mauro Giovanni Viti
(seguono allegati)
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