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Bur n. 59 del 04 maggio 2021


Materia: Servizi sociali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE MARGINALITA' E INCLUSIONE SOCIALE n. 13 del 22 aprile 2021

Aggiornamento del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale. L.R. 27/2001, art. 43, L. 383/2000, artt. 7, 8, 9 e 10, Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, artt. 101, comma 2 e 102, comma 4. Associazione NOI.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si procede all’aggiornamento del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale mediante la presa d’atto dell’iscrizione dei livelli territoriali e dei Circoli affiliati all’Associazione NOI al Registro nazionale e la cancellazione dei circoli che hanno chiuso la propria attività.

Il Direttore

  • vista la Legge 6 giugno 2016, n. 106 recante “Delega al Governo per la Riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”;
  • visto il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. avente ad oggetto il Codice del terzo settore e, in particolare, il titolo VI che disciplina il Registro unico nazionale del terzo settore;
  • dato atto che il Codice del terzo settore, di seguito “Codice”:
  • conferisce al Terzo settore una specifica identità sotto il profilo giuridico nonché semplifica e armonizza le molteplici normative di dettaglio indirizzate a diverse tipologie di soggetti no profit;
  • definisce Enti del terzo settore i soggetti individuati nel comma 1 dell’art. 4 che perseguono, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva e principale di una o più attività di interesse generale di cui all’art. 5, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi e ne subordina la qualifica all’iscrizione al Registro unico nazione del terzo settore;
  • detta norme specifiche afferenti ai requisiti sostanziali delle associazioni di promozione sociale (artt. 35 e seguenti del Codice);
  • dispone che fino all’operatività del Registro unico nazionale del terzo settore si applicano le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del D.Lgs. 117/17 entro il 31.10.2020 (art. 35 Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020);
  • stabilisce, nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, che il requisito di iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore si intende soddisfatto attraverso l’iscrizione delle associazioni di promozione sociale nel Registro regionale istituito con Legge regionale n. 13 settembre 2001 n. 27, art. 43, attuativa della Legge nazionale 7 dicembre 2000, n. 383;
  • considerato che:
    • le disposizioni contenute negli articoli 7, 8, 9 e 10 della Legge nazionale sono ancora vigenti e saranno abrogate a decorrere dalla data di operatività del Registro unico nazionale del terzo settore, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 117/17;
    • l’art. 7 della L. 383/2000 dispone il diritto di automatica iscrizione, nel Registro nazionale, delle articolazioni territoriali e dei circoli affiliati alle associazioni di carattere nazionale;
    • il diritto di cui al punto precedente è esercitato dal Presidente nazionale su presentazione, al competente Ministero, di un’autocertificazione che attesta la conformità degli statuti ai requisiti di  legge delle proprie articolazioni e affiliate (art. 5 D.M. n. 471 del 14.11.2001); 
  • dato atto che per i soggetti che hanno beneficiato dell’automatica iscrizione al Registro nazionale, l’iscrizione al Registro regionale avviene per presa d’atto, con o senza garanzia del possesso dei requisiti, sulla base della documentazione dagli stessi prodotta;
  • preso atto che l’Associazione NOI opera nel mondo ecclesiastico nell’ambito dei centri parrocchiali e si articola in quattro livelli: nazionale (con sede a Verona), regionale (ascrivibile alla regione ecclesiastica), territoriale (ascrivibile alla provincia ecclesiastica) e parrocchiale; è infatti presente sul territorio nazionale in n. 14 regioni e n. 48 province;
  • dato atto che moltissimi livelli parrocchiali che l’associazione definisce “Circoli e oratori” sono in realtà organismi strutturati in associazioni, che operano nell’ambito parrocchiale con lo scopo di “favorire il benessere e la promozione sociale della persona”;
  • preso atto che tali realtà, fatta eccezione per la provincia di Padova, non hanno provveduto a mantenere l’iscrizione o ad iscriversi al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, in quanto iscritte al Registro nazionale;
  • rilevata la necessità, in vista dell’imminente operatività del Registro unico nazionale del terzo settore, di armonizzare i Registri e di regolarizzare tutti i livelli dell’Associazione NOI presenti sul territorio regionale, così come manifestato dall’Associazione medesima, per il tramite del territoriale di Padova, che si è assunto l’incarico di coordinare le attività;
  • visti i Decreti direttoriali n. 11 del 9.03.2020 e n. 28 del 30.06.2020 con i quali le posizioni dei Circoli NOI di Padova sono già state regolarizzate;
  • ritenuto pertanto, per gli effetti derivanti dall’applicazione del D.M. 471 del 14.11.2001, di aggiornare il Registro regionale, per presa d’atto dell’iscrizione al Registro nazionale, mediante:
    • l’iscrizione o la reiscrizione di n. 340 tra livelli territoriali e circoli affiliati all’Associazione NOI, individuate nell’Allegato A,
    • la regolarizzazione della posizione di n. 193 tra livelli territoriali e circoli affiliati all’Associazione NOI, individuate nell’Allegato B, che non avevano provveduto a rinnovare l’iscrizione in sede di scadenza triennale;
  • ritenuto altresì di aggiornare il Registro regionale mediante la cancellazione, per cessata attività, di n. 15 circoli affiliati all’Associazione NOI, evidenziati nell’Allegato C, come da comunicazione del referente dell’Associazioni NOI di Padova;
  • ricordato che
    • dalla data di avvio del processo di trasmigrazione al Runts, l’ufficio regionale provvede, nei successivi novanta giorni, a trasferire i dati e le informazioni delle APS iscritte al giorno antecedente il suddetto termine;
    • dalla data di completamento del popolamento iniziale del Runts, l’ufficio regionale competente, nei successivi centottanta giorni, verifica la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione degli enti migrati al Runts;
  • dato atto che tutti i livelli dell’Associazione NOI,  iscritti al Registro regionale, devono registrarsi nella piattaforma presente sul sito regionale (www.regione.veneto.it/web/sociale/verso-il-registro-unico-nazionale-del-terzo-settore), al fine di aggiornare i propri dati e depositare, in formato Pdf, i documenti necessari per la trasmigrazione;
  • ricordato che
    • con Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, il termine per l’adeguamento degli statuti, da approvarsi con la modalità semplificata, è stato posticipato al 31.05.2021;
    • il procedimento di trasmigrazione, ai sensi degli artt. 30 e 31 del D.M. n. 106 del 15.09.2020, si concluderà con l’iscrizione al Runts solo a seguito di esito positivo della verifica della sussistenza dei requisiti;
  • ritenuto, ai sensi dell’art. 21 bis della L. 241/1990, di assolvere all’obbligo di comunicazione mediante la forma di pubblicità istituzionale dell’ente e, quindi, tramite pubblicazione del presente provvedimento e dei relativi allegati, oltre che nel BUR, nel sito della Regione Veneto, dando atto che il presente provvedimento è dotato di efficacia immediata (https://www.regione.veneto.it/web/sociale/promozione-sociale );
  • ricordato che con:
    • DGR n. 2652 del 10.10.2001 la competenza all’aggiornamento del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale è stata affidata al Dirigente della Direzione Regionale per i Servizi Sociali;
    • DGR n. 803 del 27.05.2016 è stata istituita la nuova struttura organizzativa regionale, prevista dall'art. 9 della legge n. 54/2012 novellata e sono state individuate le Unità Organizzative in cui si articolano le Direzioni;
    • DGR n. 1084 del 29.06.2016, in attuazione delle Leggi regionali 54/2012 e 14/2016 la competenza in materia dei Registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale  è stata affidata al Direttore della Direzione Servizi Sociali;
    • DDR n. 43 del 07.04.2021 il Direttore della Direzione Servizi Sociali ha riconosciuto al Direttore dell’U.O. “Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale” il potere di sottoscrizione relativamente alle attività, funzioni e provvedimenti in capo alla U.O. medesima;
  • visto il D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i.;.
  • visti gli articoli 7, 8, 9 e 10 della L. 383/2000;
  • visto il Decreto ministeriale n. 471 del 14.11.2001;
  • vista la L.R. 27/2001 art. 43;
  • vista la L.R. 30.01.1997 n. 6, art. 74;
  • visto l’art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;
  • visti i DDRV n. 11 del 9.03.2020 e n. 28 del 30.06.2020;
  • attestata la regolarità dell’istruttoria, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

  1. di aggiornare il Registro regionale della promozione sociale mediante:
    l’iscrizione di n. 340 tra livelli territoriali e circoli affiliati all’Associazione NOI, individuati nell’Allegato A, per presa d’atto dell’iscrizione al Registro nazionale, senza garanzia del possesso dei requisiti;
    la regolarizzazione dell’iscrizione di n. 193 tra livelli territoriali e circoli affiliati all’Associazione NOI individuati nell’Allegato B, per presa d’atto dell’iscrizione al Registro nazionale, senza garanzia del possesso dei requisiti;
    la cancellazione, per chiusura attività, di n. 15 circoli affiliati all’Associazione NOI, evidenziati nell’Allegato C;
  1. tutti i livelli territoriali e i circoli affiliati all’Associazione NOI, aventi sede legale nel territorio regionale e iscritti al Registro regionale, devono registrarsi nella piattaforma presente sul sito regionale al fine di aggiornare i propri dati e depositare, in formato Pdf, i documenti necessari alla trasmigrazione al Runts;
  1. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 120 giorni dalla data di notifica del medesimo;
  1. il presente decreto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e nel sito istituzionale della Regione Veneto con le modalità indicate in premessa.

Maria Carla Midena

(seguono allegati)

13_Allegato_A_DDR_13_22-04-2021_447061.pdf
13_Allegato_B_DDR_13_22-04-2021_447061.pdf
13_Allegato_C_DDR_13_22-04-2021_447061.pdf

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