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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 323 del 12 aprile 2021
Ditta ECOAMBIENTE SRL (CF 01452670290) con sede legale in Via delle Industrie, 53/A 45100 Rovigo e ubicazione impianto in via Calatafimi, 26 - Loc. Sarzano (RO). Impianto di selezione e igienizzazione di rifiuti urbani con produzione di frazione secca, biostabilizzato e CSS sito in località Sarzano (RO). Riesame dell'Autorizzazione integrata Ambientale sull'installazione nel suo complesso ai sensi dell'art. 29- octies, comma 3 lett. a) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i
Con il presente provvedimento si conclude il procedimento di riesame dell'AIA dell'impianto di selezione e igienizzazione di rifiuti urbani con produzione di frazione secca, biostabilizzato e CSS sito in località Sarzano (RO) della ditta Ecoambiente S.r.l., includendo in un unico provvedimento sia la sezione di selezione ed igienizzazione del rifiuto urbano, autorizzata fino ad oggi con provvedimento dall'Amministrazione regionale, sia la sezione di produzione del CSS, autorizzata fino ad oggi con determinazione dalla Provincia di Rovigo.
Il Direttore
RICHIAMATI la Determinazione provinciale n. 38919 del 05.09.2006 con cui si era autorizzata la Ditta CONSORZIO SMALTIMENTO RSU Rovigo all’esercizio dell’impianto di selezione ed igienizzazione RSU/RSA con produzione di frazione secca, biostabilizzato e CDR, sito in località Sarzano-Rovigo;
il Decreto del Segretario Regionale per l’Ambiente n. 92 del 29 dicembre 2011 con cui è stata rilasciata alla Ditta CONSORZIO SMALTIMENTO RSU Rovigo - sulla base dell’istruttoria condotta dai competenti Uffici regionali - l’Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività previste dal Punto 5.3 dell’All. VIII al D.lgs. n. 152/06 s.m.i., relativamente all’impianto di cui trattasi per le operazioni di produzione di biostabilizzato e selezione meccanica in quanto strettamente connessa alla precedente;
il Decreto del Segretario Regionale per l’Ambiente n. 95 del 04.12.2013 che voltura la titolarità del soggetto gestore dell’impianto di selezione ed igienizzazione RU/RSA con produzione di frazione secca, CDR e biostabilizzato ubicato in via Calatafimi 26, Loc. Sarzano – Rovigo a favore della Ditta ECOAMBIENTE SRL;
VISTA la Determinazione provinciale n. 555 del 16.02.2012 con cui si è preso atto del rilascio dell'AIA regionale ed è stata rilasciata alla Ditta CONSORZIO SMALTIMENTO RSU Rovigo l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto in esame, limitatamente alla produzione di CDR, aggiornando pertanto l’autorizzazione prot. n. 38919 del 05.09.2006;
DATO ATTO che la Determinazione provinciale n. 3577 del 23.12.2013 voltura l’autorizzazione sopra citata a favore della Ditta ECOAMBIENTE SRL e aggiorna nuovamente l’autorizzazione prot. n. 38919 del 05.09.2006, autorizzando alcune modifiche non sostanziali della linea di produzione CDR;
VISTA la nota della Regione del Veneto n. 341417 del 12.09.2016 con cui si è avviato il riesame dell’AIA a seguito della volontà della Ditta di riattivare l’impianto dopo un lungo periodo di interruzione, che a giudizio dell’Amministrazione regionale, necessitava di interventi strutturali per superate le criticità che hanno determinato il fermo dell’impianto;
VISTA l’istanza acquisita agli atti con prot. n. 83682 del 01.03.2017, con la quale la società ECOAMBIENTE SRL (con sede legale in Via delle Industrie, 53/A – 45100 - Rovigo; C.F.01452670290), ha presentato la documentazione per il riesame dell’AIA tesa a far rientrare in un unico procedimento amministrativo anche la parte fino ad oggi autorizzata dalla Provincia di Rovigo;
RILEVATO che con nota prot. 127901 del 30.03.2017 si è sospeso il riesame dell’autorizzazione integrata ambientale di competenza regionale, in quanto il progetto necessita di essere sottoposto nella sua interezza alla Valutazione di Impatto Ambientale con rilascio di parere provinciale di compatibilità ambientale ai sensi della L.R. n. 4/2016;
PRESO ATTO della Determinazione provinciale n. 291 del 13.02.2019 di adozione del provvedimento favorevole di VIA del progetto presentato da Ecoambiente Srl per l’impianto di selezione ed igienizzazione di RSU e RS con produzione di frazione secca, sito in loc Sarzano – Rovigo;
VISTA la Decisione di esecuzione (UE) n. 2018/1147 della Commissione che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
VISTO il decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 108 del 29.11.2018, con cui è stata approvata la nuova modulistica di riferimento per la presentazione della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale;
PRESO ATTO che con nota prot. n. 550212 del 19.12.2019 si è richiesta il completamento della documentazione ai sensi dell’art. 29 – ter, co. 4 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i entro 30 giorni dal ricevimento della stessa e si è specificato che, alla luce della pubblicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147, il riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale in essere sarà predisposto ai sensi dell’art. 29- octies comma 3, lett. a) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
DATO ATTO che con nota prot. n. 87804 del 24.02.2020 si è concessa proroga di ulteriori 40 giorni per il completamento della documentazione a seguito della richiesta della ditta prot. n. 204 del 10.01.2020, acquisita al prot. reg. n. 19769 del 15.01.2020;
VISTA la nota prot.n. 1934 del 26.02.2020, acquisita al prot. regionale n. 130099 del 23.03.2020 con cui la ditta ha provveduto a trasmettere la documentazione richiesta;
VISTA la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi della legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i., prot. n. 386812 del 22.09.2020, con cui si è inoltre indetta, ai sensi dell’art. 14 e 14-ter della Legge 241/1990 e s.m.i. e di quanto previsto dall’art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la conferenza di servizi in forma simultanea e modalità sincrona per il giorno 29.10.2020;
DATO ATTO che con nota prot. n. 429927 del 09.10.2020 si è rinviata la conferenza di servizi per il giorno 05.11.2020;
PRESO ATTO dell’esito della conferenza di servizi del 05.11.2020, il cui verbale è stato trasmesso ai partecipanti con nota del 13.11.2020 prot. n. 484350, con la quale si è fatta formale richiesta di integrazioni;
RILEVATO che si è svolto un sopralluogo congiunto dell’impianto in data 30.11.2020;
DATO ATTO che la ditta con nota prot. n. 13248 del 10.12.2020, acquisita al prot. regionale n. 530793 del 14.12.2020, ha presentato le integrazioni richieste;
VISTA la nota prot. n. 42631 del 29.01.2021 con cui si è indetta, ai sensi dell’art. 14 e 14-ter della Legge 241/1990 e s.m.i. la conferenza di servizi decisoria in forma simultanea e modalità sincrona per il giorno 18.02.2021, successivamente posticipata al 19.02.2021 con nota prot. n. 64758 del 11.02.2021;
PRESO ATTO delle risultanze della conferenza di servizi del 19.02.2021, il cui verbale è stato trasmesso ai partecipanti con nota del 03.03.2021 prot. n. 99781;
VISTA la nota della ditta prot. n. 2691 del 08.03.2021, acquisito al prot. regionale n. 107734 del 08.03.2021, con cui si è trasmesso una nuova versione del Piano di Monitoraggio e Controllo, aggiornata ed integrata come richiesto nella conferenza di servizi del 19.02.2021 (ver. 002 dicembre 2020 - rev.1 febbraio 2021);
PRESO ATTO del parere favorevole della Provincia di Rovigo prot. n. 5902 del 17.03.2021 e di ARPAV - Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici prot. n. 25346 del 22.03.2021;
RILEVATO che dal primo gennaio 2021 è entrata in vigore la nuova definizione di rifiuto urbano, ai sensi di quanto stabilito all’art. 183, comma 1, lett. b-ter) del D.lgs. 152/2006, così come modificato dal D.lgs n. 116/2020;
VISTA la Legge regionale n. 3/2000 e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.;
VISTA la Decisione (UE) 2018/1147 del 10 agosto 2018;
VISTO il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, approvato con delibera del Consiglio regionale n. 30 del 29 aprile 2015;
RILEVATO che sulla base della documentazione depositata agli atti nel corso del procedimento di riesame non sono emersi elementi ostativi al rilascio di un nuovo provvedimento di A.I.A. a favore della società Ecoambiente Srl, che legittimi il proseguo dell’attività attualmente svolta nell’istallazione e il riavvio della sezione per la produzione del CSS;
RITENUTO di revocare e sostituire con il presente provvedimento l’autorizzazione integrata ambientale rilasciata con Decreto del Segretario Regionale per l’Ambiente n. 92 del 29 dicembre 2011 e s.m.i. e la Determinazione provinciale n. 38919 del 05.09.2006, così come aggiornata dalla Determinazione provinciale n. 555 del 16.02.2012 e s.m.i., relativamente all’autorizzazione della linea di produzione del CSS;
decreta
Termini dell’autorizzazione
1. Alla Ditta Ecoambiente S.r.l. (CF 01452670290) con sede legale in Via delle Industrie, 53/A – 45100 - Rovigo, è rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’attività individuata al punto 5.3 dell’Allegato VIII alla Parte II del D.lgs. 152/06 s.m.i., svolta nell’impianto di selezione ed igienizzazione RU/RSA con produzione di frazione secca, biostabilizzato e CSS ubicato in via Calatafimi 26, Loc. Sarzano – Rovigo, catastalmente censito ai mappali n. 57 del foglio n. 7 del Comune di Rovigo.
2. La società Ecoambiente S.r.l. con sede legale in Via delle Industrie, 53/A – 45100 - Rovigo, è, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera r-bis) del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore dell’impianto.
3. L’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al presente provvedimento è soggetta a riesame secondo le modalità previste dall’art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dai successivi decreti legislativi n. 128/2010 e n. 46/2014. In ogni caso, il Gestore è tenuto a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell’AIA entro 12 anni dalla data di rilascio del presente decreto, in quanto risulta essere certificato UNI EN-ISO 14001:2015.
- In caso di mancato rinnovo e/o di intervenuta revoca della certificazione ISO 14001, i termini di presentazione per il rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale deve intendersi di 10 (dieci) anni a partire della data di rilascio del presente provvedimento.
- Il Gestore è tenuto a comunicare alla Regione del Veneto, alla Provincia e all’ARPAV competenti per territorio, l’avvenuto rinnovo della certificazione ISO 14001 attualmente in essere, entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa.
- Il Gestore è tenuto altresì a dare immediata comunicazione a Regione, Provincia e ARPAV di eventuali sospensioni e/o revoche di detta certificazione, nonché dell’eventuale mancato rinnovo.
4. Ai sensi dell’articolo 29-quater, comma 11, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., la presente Autorizzazione Integrata Ambientale risulta comprensiva delle seguenti autorizzazioni ambientali di settore:
- all’esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della Parte V del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico ai sensi della Parte III del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
5. La riattivazione della linea di produzione del CSS è subordinata alla presentazione a Regione del Veneto, Provincia di Rovigo e ARPAV di:
a. una dichiarazione a firma del direttore dei lavori attestante il corretto funzionamento della linea di trattamento;
b. la data di avvio della linea;
c. il nominativo del Tecnico Responsabile dell’installazione.
6. Entro centottanta giorni dalla comunicazione di riattivazione della linea di produzione CSS, salvo proroga accordata su motivata istanza dell’interessato, deve essere presentato alla Regione del Veneto, Provincia di Rovigo e ARPAV competente per territorio il certificato di collaudo funzionale, predisposto secondo le modalità previste dall’art. 25 della L.R. n. 3/2000.
Rifiuti conferibili in impianto, operazioni autorizzate e stoccaggi
7. All’impianto possono essere conferiti, limitatamente alle frazioni non recuperabili, i Rifiuti Urbani (RU) provenienti dal territorio della Regione del Veneto, nonché i Rifiuti Speciali non pericolosi individuati dai codici EER riportati in Allegato A, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
8. Con rifermento agli Allegati B e C alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006 s.m.i., le attività di gestione dei rifiuti che la Ditta è autorizzata ad effettuare sono le seguenti:
a. nell’area di ricezione e preselezione meccanica:
i. deposito preliminare [D15], ovvero la messa in riserva [R13], di rifiuti urbani, in ingresso all’impianto di selezione e igienizzazione;
ii. trattamento preliminare [D13] di triturazione e/o pressatura al fine di ridurre la pezzatura e/o l’adeguamento volumetrico e/o l’omogeneizzazione di partite di rifiuti destinati al medesimo impianto finale o al successivo trattamento di stabilizzazione biologica del sottovaglio [D8] oppure di selezione e cernita finalizzata a recupero [R12];
b. nell’area di ricezione e trattamento del rifiuto ingombrante:
i. messa in riserva [R13];
ii. operazione di selezione, cernita e riduzione volumetrica di rifiuti ingombranti, finalizzata alla produzione di frazioni merceologiche omogenee finalizzata a recupero [R12];
c. nella linea di produzione CSS:
i. operazioni di selezione e cernita di rifiuti in ingresso [R12], finalizzate alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero o a smaltimento e all’ottenimento di rifiuto costituito da Combustibile Solido Secondario, identificato dal EER 191210, conforme alle caratteristiche stabilite dalla norma UNI EN 15359;
ii. raffinazione [R3] di rifiuti per l'ottenimento di Combustibile Solido Secondario, che cessa la qualifica di rifiuto, conforme alle caratteristiche stabilite dalla norma UNI EN 15359, come stabilito dal DM n. 22/2013;
iii. deposito preliminare [D15], ovvero la messa in riserva [R13], dei rifiuti prodotti dalla linea di produzione CSS;
d. nella linea di biostabilizzazione:
i. produzione di Biostabilizzato da Discarica [D8];
9. Le tipologie di rifiuti conferiti in impianto e analogamente, i rifiuti prodotti nelle diverse fasi di lavorazione dovranno essere stoccati nelle apposite aree individuate nell’Allegato B al presente provvedimento.
10. La capacità massima complessiva degli stoccaggi individuati nell’Allegato B al presente provvedimento, dei rifiuti conferiti e dei rifiuti prodotti è pari a 1000 tonnellate come di seguito ripartita:
a. la capacità massima della fossa in ingresso dell’impianto è di circa 1400 m3 pari a 500 tonnellate di rifiuti;
b. la capacità di deposito dei rifiuti ingombranti (EER 20.03.07), conferiti in un’area di circa 200 mq interna al capannone, è di 500 mq, ovvero 150 tonnellate;
c. stoccaggio (casse di metallo dalla capacità di 30 m3 cadauna) dei rifiuti derivanti da selezione dei rifiuti ingombranti:
- metalli ferrosi (EER 19.12.02): volume massimo stoccato di 90 m3, ovvero 15 tonnellate;
- metalli non ferrosi (EER 19.12.03): volume massimo stoccato di 90 m3, ovvero 15 tonnellate dislocati nel capannone che era adibito alla maturazione;
- rifiuti legnosi (EER 19.12.07): volume massimo stoccato di 90 m3, ovvero 20 tonnellate;
d. n° 20 cassoni in acciaio con coperchio da 30 m3/cad., per il conferimento del CSS prodotto pari a 300 tonnellate.
11. Il conferimento di rifiuti con EER 02.01.03, 02.03.04 e 15.01.06, è subordinato ad una richiesta motivata da parte della Ditta e a un preventivo nulla osta rilasciato dalla competente Amministrazione regionale.
Potenzialità dell’impianto
12. La potenzialità complessiva dell’impianto di selezione e igienizzazione è pari a 109.200 t/anno di rifiuti; in particolare la linea di produzione di Biostabilizzato da Discarica è autorizzata a trattare fino a 26.800 t/anno e la linea di produzione del CSS è autorizzata al trattamento della frazione secca (EER 19.12.12) proveniente dalla linea di separazione secco-umido per una potenzialità pari a 65.520 t/a.
Processo di biostabilizzazione
13. Il processo di produzione di Biostabilizzato deve rispettare le norme tecniche previste dalla DGR n. 568/2005 con riferimento ai limiti di accettabilità espressi dalla Tabella E e in riferimento ai codici EER dei rifiuti in uscita a quanto stabilito dalla tabella I della delibera stessa.
14. Il materiale derivante dal processo di igienizzazione, utilizzato per la copertura periodica dei rifiuti collocati in discarica (BD), deve comunque rispettare i limiti di accettabilità riportati nella Tabella E allegata alla DGR n. 568/2005 e alla nota g) della tabella 5 dell’Allegato 4 del D.Lgs. n. 36/2003 e s.m.i.;
Processo di produzione del CSS
15. Il CSS in uscita dal trattamento meccanico biologico e destinato a combustione in impianti terzi deve essere depositato in apposito luogo specificato nella planimetria di cui all’Allegato B in attesa dell’opportuna caratterizzazione ai sensi della norma UNI EN 15359:2011; il CSS prodotto destinato a combustione in impianti terzi deve rispettare i requisiti tecnici di classificazione per il CSS-combustibile specificati nella Tabella 1 all’Allegato 1 del DM n. 22 del 14.02.2013[1]; le modalità e le frequenze di controllo sono fissate nel Piano di Monitoraggio e Controllo.
16. È consentita l’alimentazione diretta della linea di produzione del CSS con i rifiuti EER 20.03.01, 15.01.09, 19.05.01, 19.12.12 nel limite della potenzialità massima autorizzata per tale linea.
Acque
17. Le acque meteoriche precipitate sulle superfici scoperte dell’impianto ove sussiste la possibilità di un dilavamento non occasionale e fortuito di sostanze pericolose e pregiudizievoli per l’ambiente, da considerarsi come “acque di prima pioggia” devono essere raccolte mediante un’adeguata rete di captazione ed avviate a vasche di accumulo con possibilità di essere riutilizzate nell’installazione dopo trattamento di disoleazione, nonché scaricate per la parte eccedente.
18. La gestione del sistema di raccolta delle acque di prima pioggia dovrà avvenire in modo da garantire, nell’ambito delle 48 ore successive all’ultimo evento piovoso, uno svuotamento delle vasche di raccolta allo scopo di consentire sempre un volume utile disponibile per le successive precipitazioni, come previsto dall’art. 39 comma 4 delle NTA del Piano di Tutela delle Acque.
19. La ditta è tenuta ad utilizzare le vasche dedicate alle acque meteoriche di dilavamento delle strade e dei piazzali solo per raccogliere le acque piovane e non per stoccare reflui di diversa natura.
20. Le acque di processo da percolati derivante dalle andane di biostabilizzazione, dal biofiltro e dalla vasca di conferimento rifiuti nonché le acque di prima pioggia devono essere raccolte (nei serbatoi indicati nell’Allegato B) mediante un’adeguata rete di captazione e, successivamente, riutilizzate per l’umidificazione del rifiuto sottoposto a biostabilizzazione e, per la parte eccedente, avviate ad opportuni impianti di trattamento autorizzati.
21. Il gestore deve garantire una regolare manutenzione e pulizia delle aree pavimentate, delle caditoie di captazione delle acque di sgrondo e di tutto il sistema di depurazione e convogliamento delle acque, dando evidenza dell’avvenuta manutenzione con apposita reportistica periodica.
Rumore
22. Per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi dovranno rispettare quanto previsto dal Piano di Classificazione Acustica del territorio adottato dal Comune di Rovigo ai sensi del DPCM 14 novembre 1997, sia come immissione che come emissione e garantire, altresì, il rispetto dei valori differenziali.
23. Il gestore dovrà assicurare la corretta gestione e programmazione degli interventi di manutenzione agli impianti, al fine di garantire i livelli di rumorosità consentiti. In caso di modifica, anche non sostanziale del ciclo produttivo o delle attrezzature significative, dovrà effettuare una nuova valutazione di impatto acustico ai sensi della L. 447/1995, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, in conformità ai criteri stabiliti dalla DDG ARPAV n. 3 del 29/01/08 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it), anche presso i ricettori potenzialmente più esposti, valutando le condizioni di massima rumorosità dell’impianto. Nel caso si rilevassero dei superamenti, il gestore dovrà predisporre e presentare un piano di interventi per il rientro nei limiti, in attuazione delle BAT n. 17 e 18 della Decisione UE n. 2018/1147, in cui si dovrà dare evidenza degli interventi da realizzare e dell’abbattimento atteso, redatto da un tecnico competente di cui all’art. 2 della legge 447/95.
Aria
24. La Ditta è tenuta ad adottare tutti gli accorgimenti necessari per contenere le emissioni odorigene e assicurare il corretto, costante funzionamento e manutenzione di sistemi di abbattimento, effettuando una costante manutenzione dei biofiltri al fine di garantire il mantenimento dei parametri ottimali riguardo a pH, temperatura, umidità ed efficienza di abbattimento delle sostanze odorigene e tenendo conto dei criteri stabiliti dalla D.G.R. n. 568 del 2005.
25. Dev’essere garantito il regolare funzionamento del biofiltro curandone la manutenzione e la gestione; devono essere evitati possibili percorsi preferenziali e/o vie di fuga, che possano limitare l’efficienza del biofiltro. Il materiale del riempimento deve essere sempre efficiente e privo di sostanze estranee (es. plastiche e rifiuti). Il biofiltro dovrà essere sottoposto a manutenzione mediante costante integrazione del letto al fine di mantenere l’altezza e garantire quindi i tempi di contatto attraverso lo strato filtrante utili alla rimozione degli odori. Il letto del biofiltro dovrà essere sostituito con cadenza almeno triennale; tale sostituzione dovrà essere comunicata con almeno 15 giorni di anticipo al Comune, Provincia ed ARPAV.
26. La Ditta è autorizzata alle emissioni in atmosfera nei punti di emissione dei biofiltri indicati nella planimetria allegata al presente provvedimento (Allegato B), nel rispetto dei seguenti valori limite:
PARAMETRI
U. M.
CONCENTRAZIONE LIMITE
Rif. BATC (1)
Polveri
mg/Nmc
5
BAT 34
Ammoniaca
18
H2S
2
(2)
Mercaptani
0,3
Unità odorigene
U.O./mc
300
TVOC
40
(1) I valori limite di emissione sono riferiti alle condizioni standard fissate nella Decisione UE 2018/1147 (2) Limiti imposti in comitato provinciale VIA nella seduta del 16 gennaio 2019
27. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell’impianto, intesi come i periodi in cui l’impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
28. Per le zone di ricevimento, pretrattamento e biossidazione il sistema di aspirazione e trattamento dell'aria a servizio dell’impianto negli ambienti di lavoro chiusi, ove è prevista la presenza di personale, deve rispettare il ricambio d’aria minimo previsto dalla DGR n. 568 del 2005.
29. La ditta dovrà garantire il mantenimento del sistema di abbattimento polveri e odori costantemente in funzione assicurando all’interno della struttura una depressione sufficiente a evitare le fuoriuscite di aria verso l’esterno.
30. Nel caso in cui siano accertati odori molesti, il gestore dovrà effettuare su richiesta dell'Autorità Competente un'indagine olfattometrica secondo le specifiche tecniche dettate dalla norma UNI EN 13725:2004, per verificare l’entità del disturbo olfattivo sui ricettori individuati. I risultati di tale indagine dovranno essere inviati alla Regione del Veneto, alla Provincia di Rovigo, al Comune di Rovigo ed ARPAV. Qualora dalla succitata indagine dovessero emergere delle criticità il gestore dovrà proporre all'Autorità Competente, entro 60 giorni dall’accertamento, le soluzioni per il superamento delle eventuali problematiche emerse in accordo con la BAT n. 12 della Decisione UE n. 2018/1147.
31. Va garantita la piena funzionalità ed efficienza del filtro a maniche dell’impianto CSS. L’aria in uscita da tale filtro deve essere convogliata all’interno del capannone di lavorazione in modo da garantirne un successivo trattamento anche dai biofiltri.
32. Per quanto riguarda i punti di emissione sopra descritti, la ditta deve effettuare e trasmettere alla Regione del Veneto, Provincia di Rovigo e ARPAV, con periodicità annuale le misure di autocontrollo. Tali misurazioni devono essere effettuate secondo le seguenti condizioni:
a. le misurazioni dei valori di emissione devono essere effettuate durante i periodi di normale funzionamento dell’impianto;
b. per la quantificazione del numero di campioni, almeno tre per ogni parametro, e la durata dei prelievi devono essere seguite le indicazioni riportate nell’Allegato VI alla Parte V del D.lgs. 152/2006;
c. per ogni serie di misure effettuate devono essere associate le informazioni relative ai parametri di esercizio che regolano il processo, alla tipologia e quantità di rifiuti utilizzati nel periodo di tempo interessato ai prelievi.
Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) ed obblighi di comunicazione
33. Per quanto riguarda i controlli e i monitoraggi ambientali dell’impianto il gestore dovrà attenersi al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) presentato in data 08.03.2021 con nota prot. n. 2691 (ver. 002 dicembre 2020 -rev.1 febbraio 2021), aggiornato come da parere ARPAV prot. n. 25346 del 22.03.2021.
34. Il gestore dovrà comunicare alla Regione del Veneto, alla Provincia di Rovigo e ad ARPAV ogni eventuale richiesta di variazione del PMC; ogni variazione di tipo sostanziale al PMC è soggetta a presa d’atto formale da parte di questa Amministrazione, sentiti i pareri della Provincia di Rovigo e di ARPAV.
35. Qualunque variazione in ordine ai nominativi del tecnico responsabile dell’impianto e (ove presente) del controllore dovrà essere comunicata a Regione, Provincia ed ARPAV, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell’incarico.
36. Tutti i dati ottenuti dall’autocontrollo devono poter essere verificati in sede di sopralluogo ispettivo. I dati originali (es. bollette, fatture, documenti di trasporto, rapporti di prova etc.) ed eventuali registrazioni devono essere conservati almeno per 5 anni; è facoltà del Gestore registrare i dati su documenti ad approvazione interna, appositi registri o con l’ausilio di strumenti informatici. Sui referti analitici devono essere chiaramente indicati: l’ora, la data, la modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo, la data di effettuazione dell’analisi, gli esiti relativi e devono essere firmati da un tecnico abilitato.
37. Il Gestore dell’impianto deve inviare alla Regione del Veneto, alla Provincia di Rovigo, al Comune di Rovigo e ad ARPAV, entro il 30 aprile di ogni anno un documento contenente i dati caratteristici dell’attività dell’anno precedente costituito da:
a. un report informatico sul modello reperibile nel sito ARPAV contenente i dati previsti dalle tabelle del “Piano di Monitoraggio e Controllo” ossia quelli per i quali è previsto 'Reporting'; il report dovrà essere trasmesso su supporto informatico;
b. una relazione di commento dei dati dell’anno in questione e i risultati nel monitoraggio; la relazione deve contenere la descrizione dei metodi di calcolo utilizzati e, se del caso, essere corredata da grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una maggior comprensione del contenuto. La suddetta relazione dovrà essere trasmessa su supporto informatico. Nella relazione dovrà essere riportato con un giudizio sintetico ed in maniera esplicita il rispetto o meno della normativa e delle prescrizioni autorizzative e delle condizioni di normalità sulla gestione dell'impianto e delle matrici ambientali. La relazione annuale dovrà contenere anche una relazione non tecnica volta a fornire un'ampia e corretta divulgazione dei principali dati informativi.
38. In occasione dell’effettuazione dei controlli analitici previsti dal PMC sulle matrici emissioni in atmosfera, acque e rumore, la ditta deve comunicare ad ARPAV, con almeno 15 giorni naturali e consecutivi di preavviso, le date di esecuzione delle attività di autocontrollo pianificabili.
39. Ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 6, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nell’arco della validità dell’Autorizzazione Integrata Ambientale la frequenza delle attività ispettive di ARPAV con oneri a carico del gestore sarà definita in base al piano di ispezione ambientale regionale emanato periodicamente ai sensi art. 29 decies comma 11 bis del medesimo decreto.
40. A seguito della presentazione da parte della Ditta della relazione sulla verifica di sussistenza della presentazione della relazione di riferimento ai sensi del DM n. 95 del 15.04.2019, da cui si evince l’assenza della necessità di presentare tale documento, l’Autorità di Controllo dovrà verificare in sito quanto argomentato dalla Ditta nel corso della prima ispezione prevista al punto precedente e comunque non oltre 3 anni dall’emanazione del presente provvedimento.
Prescrizioni gestionali
41. Tenuto conto che eccezionalmente i rifiuti destinati allo smaltimento possono presentare alcune frazioni avviabili ad impianti di recupero e riciclaggio, quali ad esempio i metalli, nel rispetto dei principi generali della normativa ambientale sulla gerarchia dei rifiuti e in particolare dall’art. 179, comma 1 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., richiamando inoltre gli indirizzi della circolare a firma del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio prot. n. 155487 del 17.04.2019, è consentito effettuare attività di selezione e cernita di dette frazioni per avviarle a operazioni di recupero.
42. Ogni sezione impiantistica deve essere sottoposta ad adeguata pulizia in modo tale da evitare possibili danni per la salute degli operatori e l’ambiente.
43. Durante l’esercizio dell’impianto, oltre a provvedere alla normale manutenzione ed efficienza del sistema di abbattimento delle emissioni, il gestore dovrà attuare ogni forma precauzionale in materia di sicurezza e di igiene ambientale al fine di scongiurare ogni possibilità di danno all’uomo e all’ambiente.
44. L’area dell’impianto di trattamento deve essere completamente recintata e gli accessi devono essere controllati e al di fuori dell’orario di lavoro devono essere tenuti sempre chiusi.
45. In termini di consumi energetici la Ditta dovrà seguire le buone pratiche relative all'uso efficiente dell'energia evitando sprechi e monitorando i consumi nel piano di monitoraggio e controllo. Per quanto attiene i consumi idrici dovrà essere garantita l’ottimizzazione dell’uso dell’acqua evitando sprechi, mettendo in atto le buone pratiche gestionali.
Garanzie finanziarie
46. La Ditta è tenuta ad adeguare le garanzie finanziarie in essere estendendole ai contenuti del presente provvedimento con la regolarizzazione e la contestuale trasmissione alla Provincia di Rovigo della documentazione attestante l’avvenuta estensione, entro 90 giorni dalla data di emanazione del presente provvedimento. Va da sé che, trascorso inutilmente il termine su indicato, l’autorizzazione integrata ambientale deve intendersi sospesa fino all’avvenuta regolarizzazione.
47. Ai sensi di quanto stabilito dalla DGR n. 2721 del 29/12/2014, le garanzie finanziarie devono avere una durata non inferiore a 3 anni. Nel caso di polizze con durata inferiore a quella di validità del presente atto la Ditta è tenuta a procedere con il rinnovo delle stesse almeno 6 (sei) mesi prima della naturale scadenza delle garanzie prestate. Anche in questo caso, trascorso inutilmente il termine indicato alla precedente prescrizione, l’autorizzazione integrata ambientale deve intendersi sospesa, senza ulteriore preventiva comunicazione da parte della Regione del Veneto.
48. In caso di mancato rinnovo e/o revoca della certificazione ISO 14001, la Ditta è tenuta - entro il termine di 90 giorni dalla decadenza della certificazione stessa, salvo motivata deroga concessa dall’Ente garantito - ad adeguare l’importo delle garanzie finanziarie, ricalcolato senza la prevista riduzione. Rimane sottinteso che trascorso inutilmente il termine indicato l’autorizzazione integrata ambientale deve intendersi sospesa.
49. La Ditta è autorizzata ad esercire l’impianto solo se in possesso di una regolare polizza RC inquinamento stipulata in conformità alla vigente normativa regionale in materia. L’attestazione dell’avvenuto rinnovo della polizza RC inquinamento da parte della Ditta deve essere presentata alla Provincia di Rovigo entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa. La mancata regolarità della polizza RC inquinamento e/o la carenza del rinnovo comportano la sospensione dell’autorizzazione integrata ambientale.
Ulteriori prescrizioni
50. Ai sensi dell’art. 29-nonies del Titolo III-bis della Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il gestore è tenuto a comunicare alla Regione del Veneto, alla Provincia e all’ARPAV variazioni nella titolarità della gestione dell’installazione ovvero modifiche progettuali dell’installazione, così come definite dall’articolo 5, comma 1, lettera l) del medesimo Titolo.
51. Il gestore dell’installazione deve comunicare tempestivamente a Regione, Provincia ed ARPAV eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull’ambiente ai sensi dell’art. 29-undecies del Titolo III-bis della Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dell’art. 29-decies, comma 3, punto c), motivandone le cause e programmando le successive azioni correttive e monitoraggi; contemporaneamente il gestore è tenuto ad adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone gli Enti sopraindicati. Analoga comunicazione è data non appena ripristinata la completa funzionalità dell’impianto.
52. Qualora gli inconvenienti o incidenti o il superamento dei limiti prescritti, di cui al precedente punto, possano in qualche modo arrecare pregiudizio alla salute, la ditta è tenuta a sospende l'esercizio dell'attività o della sezione impiantistica interessata dalla non conformità, fino al ripristino delle condizioni normali di esercizio. Analoga comunicazione è data non appena ripristinata la completa funzionalità dell’impianto.
53. Il Gestore dovrà evitare qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale. Prima della fase di chiusura definitiva dell’attività il Gestore deve, non oltre i 6 mesi precedenti la cessazione dell’attività stessa, presentare a Regione, Provincia, ARPAV e al Comune di Rovigo un piano di dismissione del sito che contenga le fasi ed i tempi di attuazione. Il piano dovrà:
- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all’attività di chiusura;
- programmare le attività di chiusura dell’impianto comprensive di crono programma relativo allo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell’insediamento;
- identificare eventuali parti dell’impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento, motivandone la loro presenza e l’eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti all’atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell’impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.
54. Per quanto attiene gli aspetti della sicurezza la Ditta, oltre a dover rispettare quanto previsto dalla normativa in tema di sicurezza e salute sul lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., dovrà attuare i contenuti del piano di sicurezza redatto ai sensi dell’art. 22 c. 2, lett. d) della L. R. n. 3/2000. Inoltre dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 28 della L. R. n. 3/2000.
55. Il presente provvedimento non sostituisce le competenze dei VV.FF. e dell’U.L.S.S. in materia di prevenzione incendi e di ambienti di lavoro.
56. La ditta è tenuta ad affidare la gestione dell’istallazione a personale adeguatamente preparato ed è tenuta a garantire un’adeguata informazione e formazione del personale operante, sulla gestione delle emergenze ambientali e naturalistiche dell’area di cantiere, così da evitare comportamenti scorretti.
57. Il presente provvedimento revoca e sostituisce il Decreto del Segretario Regionale per l’Ambiente n. 92 del 29 dicembre 2011 e s.m.i. e la Determinazione provinciale n. 38919 del 05.09.2006, così come aggiornata dalla Determinazione provinciale n. 555 del 16.02.2012 e s.m.i..
58. Il presente provvedimento è comunicato alla Ditta Ecoambiente S.r.l., con sede legale in Via delle Industrie, 53/A – 45100 - Rovigo, al Comune di Rovigo, alla Provincia di Rovigo e all’ARPAV.
59. Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
60. In generale, l’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta le conseguenze previste dal D.Lgs. n. 152/06 s.m.i. e l’applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.
61. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Luigi Masia
(seguono allegati)
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