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Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 34 del 09 marzo 2021


Materia: Acque

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 69 del 20 marzo 2020

R.D. 523/1904 concessione idraulica demaniale per l'attraversamento con cavo telefonico sotterraneo e subalveo con due pali di sostegno tra gli stanti 21 e 22 dell'argine di levante del Canale di Valle, in località Sant'Anna in comune di Chioggia (VE). Pratica CV_AT00006 Concessionario: Telecom Italia S.p.a. Rinnovo.

Note per la trasparenza

Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per anni 20 alla Telecom Italia S.p.a. - della concessione di cui all'oggetto.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Istanza pervenuta il 15.10.2015 Prot. n. 415293;
Parere di competenza di Sistemi Territoriali S.p.a Prot. n. 9904 del 17.06.2019;
Parere di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile di Padova Prot. n. 165148 del 26.04.2019;
Scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. Canalbianco Po di Levante del 29.07.2019;
Disciplinare n. 5091 del 03.03.2020.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 13.10.2015 con la quale la Telecom Italia S.p.a. (omissis) , ha chiesto il rinnovo della concessione idraulica demaniale per l'attraversamento con cavo telefonico sotterraneo e subalveo con due pali di sostegno tra gli stanti 21 e 22 dell'argine di levante del Canale di Valle, in località Sant’Anna in comune di Chioggia (VE);

VISTA la scheda tecnica dell’Ufficio OO.II. Canalbianco – Po di Levante in data 29.07.2019;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. Rovigo con voto n. 56 nell’adunanza del 09.07.2019;

VISTO che in data 03.03.2020 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il concessionario dovrà attenersi;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;

VISTA la D.G.R. n. 869 del 19.06.2019 di riorganizzazione delle strutture regionali;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 308 del 02.09.2019 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo ad oggetto: “Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo - L.R. 54/2012, art. 18”;

decreta

  1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
  2. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede alla Telecom Italia S.p.a. (omissis), la concessione idraulica demaniale per l'attraversamento con cavo telefonico sotterraneo e subalveo con due pali di sostegno tra gli stanti 21 e 22 dell'argine di levante del Canale di Valle, in località Sant’Anna in comune di Chioggia (VE), con le modalità stabilite nel disciplinare del 03.03.2020 iscritto al n. 5091 di Rep. di questa Struttura che forma parte integrante del presente decreto.
  3. La concessione ha la durata di anni 20 (venti) con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.
  4. Il canone per l’anno 2019 è stabilito in € 266,33 (duecentosessantasei/33) come previsto all'art. 5 e sarà aggiornato annualmente in base all'indice ISTAT per la durata del rapporto concessorio di cui al presente atto. Tuttavia, in pendenza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 83, comma IV-sexies della L.R. 11/2001, aggiunto dall'art. 10, comma 1 della L.R. 43/2018, sollevata con Ordinanza del TAR Veneto n. 00723/2019, l’Amministrazione concedente accorda il differimento del pagamento del canone pur ritenendo comunque perfezionata la relativa obbligazione, avente titolo nell'occupazione del sedime demaniale, fino a definizione della questione stessa. In caso di esito del giudizio favorevole alla Regione, il concessionario dovrà provvedere all'immediata corresponsione dei canoni dovuti indicizzati, oltre a interessi; in caso contrario, nessun canone sarà dovuto, fatte salve eventuali sopravvenute modifiche normative.
  5. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.
  6. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
  7.  Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione “Amministrazione trasparente” della Regione Veneto con le modalità previste dall’art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.

Giovanni Paolo Marchetti

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