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Bur n. 30 del 26 febbraio 2021


Materia: Sanità e igiene pubblica

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA - LEA n. 40 del 30 novembre 2020

Programma regionale per la diffusione e l'utilizzo dei Defibrillatori Automatici Esterni (DAE). Impegno e liquidazione dei finanziamenti statali previsti dall'art. 2, c. 46 della Legge 23/12/09, n. 191.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si procede all’impegno di spesa, e alla liquidazione della quota vincolata e finalizzata assegnata alla Regione del Veneto, relativo al finanziamento del Programma regionale per la diffusione e l'utilizzo dei Defibrillatori Automatici Esterni (DAE) previsto dall’art. 2, c. 46 della Legge 23/12/09, n. 191.

Il Direttore

VISTA la legge 3 aprile 2001, n. 120 ad oggetto "Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero";

VISTO il Decreto interministeriale 18 marzo 2011 ad oggetto "Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni di cui all'art. 2 co. 46 della Legge n. 191/2009" con il quale è stata stabilita l'erogazione alle Regioni di importi finalizzati all'attuazione di un programma per la diffusione sul territorio dei DAE;

VISTA la DGR n. 1149 dell’11 agosto 2020 ad oggetto “Variazione al Bilancio di previsione 2020-2022 e al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2020-2022 per l’utilizzo della quota accantonata e vincolata del risultato di amministrazione ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 118/2011 e dell’art. 22 comma 3 L.R. 39/2001. (provvedimento di variazione n. BIL041)” con la quale vengono reiscritti, tra altri, i fondi per il finanziamento del Programma regionale per la diffusione e l'utilizzo dei Defibrillatori Automatici Esterni (DAE) previsto dall’art. 2, c. 46 della Legge 23/12/09, n. 191 per un importo di euro 93.955,80 sul capitolo di spesa 101686 “Realizzazione del programma "Diffusione defibrillatori automatici esterni" (art. 2, c. 46,L. 23/12/2009, n.191 - D.M. 18/03/2011)”;

VISTA la L.R. del 25/10/2016, n. 19 di “Istituzione dell’ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della regione del veneto – Azienda Zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS” all’art. 2 stabilisce che ad Azienda Zero compete la gestione dei flussi di cassa relativi al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 118/2011 confluiti nell’apposito conto di Tesoreria Unica intestato alla Sanità e in particolare alla lett. b) del suddetto articolo che dal 01/01/2017 tutte le somme da destinare alle Aziende ed enti del SSR vanno erogate per il tramite di Azienda Zero;

RITENUTO quindi, di impegnare l’importo di euro 93.955,80 sul capitolo di spesa 101686 “Realizzazione del programma "Diffusione defibrillatori automatici esterni" (art. 2, c. 46, L. 23/12/2009, n.191 - D.M. 18/03/2011)” del bilancio di previsione 2020-2022 che presenta sufficiente disponibilità, a favore dell’Azienda Zero (Codice di V livello del piano dei conti U. 1.04.01.02.020) - art. 2 “Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali”;

RITENUTO conseguentemente, di liquidare l’importo di euro 93.955,80 sul capitolo di spesa 101686 “Realizzazione del programma "Diffusione defibrillatori automatici esterni" (art. 2, c. 46, L. 23/12/2009, n.191 - D.M. 18/03/2011)”, del bilancio di previsione 2020-2022 che presenta sufficiente disponibilità, a favore dell’Azienda Zero (Codice di V livello del piano dei conti U. 1.04.01.02.020) - art. 2 “Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali” incaricando la stessa di mantenere ferma la finalizzazione dei finanziamenti per realizzazione del programma "Diffusione defibrillatori automatici esterni”;

ATTESO che l’importo di euro 93.955,80, impegnato con il presente atto a favore di Azienda Zero, ai sensi della L.R. n. 19/2016, è finanziato con risorse statali riscosse a valere sul conto di tesoreria unica intestato a “Regione Veneto Sanità” n. 306697 acceso presso la Tesoreria Provinciale Sezione di Venezia – Banca d’Italia sul quale verrà pertanto effettuata anche la relativa liquidazione di spesa;

VISTO il D.L.gs 23/06/2011 n. 118 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 39 del 29/11/2001;

VISTA la L.R. n. 19 del 25/10/2016;

VISTA la Legge Regionale 25 novembre 2019 n. 46 che approva il Bilancio di previsione 2020–2022;

 

decreta

  1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
  2. di impegnare, in adempimento dell’art. 20 c. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 118/2011, a favore di Azienda Zero (rif. Anagrafica 165738) ai sensi della L.R. n. 19/2016, l’importo di euro 93.955,80 sul capitolo di spesa n. 101686 “Realizzazione del programma "Diffusione defibrillatori automatici esterni" (art. 2, c. 46, L. 23/12/2009, n.191 - D.M. 18/03/2011)”, del Bilancio Regionale di Previsione 2020-2022 che presenta sufficiente disponibilità, articolo n. 002 “Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali” P.d.C. V° livello U.1.04.01.02.020 “Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale”;
  3. di liquidare, l’importo impegnato di cui al punto 2. per euro 93.955,80, a favore di Azienda Zero di cui al precedente punto da imputarsi al conto di Tesoreria Unica intestato a “Regione Veneto Sanità” n. 306697 acceso presso la Tesoreria Provinciale Sezione di Venezia –Banca; 
  4. di incaricare Azienda Zero di mantenere ferma la finalizzazione delle risorse previste dalla L. 23/12/2009, n.191 riguardante il programma "Diffusione defibrillatori automatici esterni”, da erogare in base a successivo decreto della Direzione Programmazione Sanitaria – LEA;
  5. di dare atto che il finanziamento oggetto di impegno con il presente atto è finanziato con risorse statali e sarà riscosso a valere sul conto di tesoreria unica intestato a “Regione Veneto Sanità” n. 306697 acceso presso la Tesoreria Provinciale Sezione di Venezia – Banca d’Italia;
  6. di attestare che l’obbligazione di cui si dispone la liquidazione è perfezionata, liquida ed esigibile;
  7. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
  8. di dare atto che l’importo di cui al punto 2. non rientra nella categoria dei “debiti commerciali” e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
  9. di dare atto che è incaricata dell’esecuzione del presente provvedimento la Direzione Programmazione Sanitaria-LEA;
  10. di notificare ad Azienda Zero ed alle Aziende Ospedaliere il presente atto per i seguiti di competenza;
  11. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Paolo Turri

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