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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 1104 del 29 dicembre 2020
Ditta S.I.F.A. S.c.p.a. - Accordo di Programma (A.d.P.) Moranzani: impianto di smaltimento definitivo per rifiuti speciali non pericolosi o pericolosi (discarica Vallone Moranzani), in Comune di Venezia (VE). D.G.R.V. n. 115 del 31 gennaio 2012. Decreto del Commissario delegato per l'emergenza socio economico ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia n. 34 del 16 ottobre 2012. Autorizzazione modifica non sostanziale del 12/08/2020, assunta al prot. Reg.le n. 323606 in data 14/08/2020.
Con il presente provvedimento si autorizza - su istanza di parte - la modifica di alcuni aspetti concernenti le sequenze di coltivazione della Discarica, la modifica dell'accesso all'area di Discarica, l'avvio a trattamento dei rifiuti pericolosi, la richiesta di deroga alle prescrizioni di cui all'art. 28 della DGRV n. 115 del 31/10/2012 e la modifica della gestione delle acque meteoriche, finalizzate a consentire quanto prima l'inizio dei conferimenti presso la discarica "Vallone Moranzani".
Il Direttore
RICHIAMATA la D.G.R.V. n. 115 del 31 gennaio 2012 e ss.mm. e ii., con cui la Giunta regionale del Veneto ha preso atto, facendolo proprio, del parere n. 329 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 14/12/2011, Allegato A al provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale, ai fini del rilascio del giudizio di compatibilità ambientale per il progetto relativo alle infrastrutture per la ricezione, disidratazione, caratterizzazione dei materiali (fanghi di dragaggio e terre di scavo) provenienti dallo scavo dei canali portuali ovvero da altri interventi nell'ambito del Sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera e delle attività connesse all'Accordo di programma ed il progetto relativo all'impianto di smaltimento definitivo per rifiuti speciali non pericolosi o pericolosi inertizzati/stabilizzati (discarica Vallone Moranzani), ubicati in Comune di Venezia (VE), presentato dalla società S.I.F.A. S.c.p.a - Sistema Integrato Fusina Ambiente.
RICHIAMATO il Decreto del Commissario Delegato per l’emergenza socio economico ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia (OPCM n. 3383 del 3/12/2004) n. 34 del 16 ottobre 2012 con cui è stata rilasciata - tra l’altro - l’Autorizzazione Integrata Ambientale dell’impianto di smaltimento definitivo (discarica Vallone Moranzani) ubicata a Malcontenta, Venezia, in capo alla ditta S.I.F.A. S.c.p.a. - Sistema Integrato Fusina Ambiente.
PRESO ATTO che la sopra richiamata Autorizzazione Integrata Ambientale è stata rilasciata sulla base del progetto definitivo aggiornato presentato dalla ditta S.I.F.A. S.c.p.a. in adeguamento alle prescrizioni della D.G.R.V. n. 115 del 31 gennaio 2012 e del parere del Comitato Tecnico Scientifico, istituito ai sensi dell’art. 2, comma 4 dell’OPCM n. 3383/2004.
RICHIAMATO il Decreto del Direttore regionale della Direzione Ambiente n. 568 del 19/06/2020, con cui è stata autorizzata la modifica delle modalità realizzative per il completamento della conterminazione dell’area Moranzani Solvay prescritta dalla Commissione VIA regionale nel parere n. 329 del 14/12/2011, allegato A alla DGRV n. 115 del 31/01/2012;
VISTA la nota del 12/08/2020, assunta al prot. Reg.le n. 323606 in data 14/08/2020, con la quale SIFA Scpa ha trasmesso comunicazione di modifica non sostanziale ai sensi dell’Art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006, finalizzata ad avviare conferimenti parziali, limitatamente al Lotto L1F1, in assetto ridotto della Discarica “Vallone Moranzani”, concernente le sequenze di coltivazione della Discarica, la modifica dell’accesso all’area di Discarica, l’avvio a trattamento dei rifiuti pericolosi, la richiesta di deroga alle prescrizioni di cui all’art. 28 della DGRV n. 115 del 31/10/2012 e la modifica della gestione delle acque meteoriche;
PRESO ATTO che dalla documentazione trasmessa dalla ditta in data 12/08/2020 si evince che:
VISTI gli esiti favorevoli della Conferenza di Servizi tenutasi in data 7/09/2020, trasmessi con nota n. 418889 del 1/10/2020, alla quale hanno partecipato i rappresentanti di Regione, Città Metropolitana di Venezia, ARPAV – Dipartimento di Venezia e Comune di Venezia;
CONSIDERATO che la Conferenza di Servizi di cui sopra, all’unanimità dei presenti, ha confermato la “non sostanzialità” della modifica proposta ed ha comunicato che nulla osta alla sua attuazione subordinatamente alle seguenti prescrizioni:
VISTA la nota n. 84058 del 29/09/2020, assunta al prot. Reg.le n. 415582 in data 30/09/2020, con cui il Dipartimento provinciale ARPAV di Venezia ha trasmesso le risultanze dell’esame del PMC, da cui è emersa la necessità di una complessiva riorganizzazione dello stesso;
VISTA la nota n. 3012 del 29/10/2020, assunta al prot. Reg.le n. 460731 in data 29/10/2020, con cui la ditta ha trasmesso il PMC REV 03 del 22/10/2020 richiesto da ARPAV con nota del 29/09/2020 di cui sopra;
VISTA la nota del 23.11.2020 assunta al prot. N. 497713 data 23/11/2020, con cui SIFA Scpa ha trasmesso comunicazione recante “precisazione attivazione PMC”, con la quale propone di considerare il mese di dicembre 2020 facente parte del primo trimestre 2021 per le verifiche da effettuarsi con cadenza annuale o semestrale;
VISTA la nota del 30/11/2020, assunta al prot. n. 510687 in data 01/12/2020, con cui SIFA Scpa ha successivamente trasmesso una proposta di procedura operativa per la gestione delle omologhe e dei conferimenti per la messa a dimora definitiva a discarica, che coinvolge le Vasche di Stoccaggio provvisorio e precarico site in Area 23ha, l’impianto RTN — R.I.VE. S.r.l. e la Discarica “Moranzani”;
VISTA la nota n. 106256 del 1/12/2020, assunta al prot. Reg.le n. 513071 in data 02/12/2020, con cui il Dipartimento provinciale ARPAV di Venezia ha trasmesso parere favorevole riguardo il PMC REV 03 del 22/10/2020 di cui sopra, con alcune prescrizioni/richieste di chiarimento;
DATO ATTO che con nota del 23/12/2020, acquisita al prot. reg. n. 549210 del 24/12/2020, SIFA ScpA ha trasmesso richiesta di autorizzazione all’esercizio della discarica in parola, allegando alla stessa, tra l’altro, la documentazione di fine lavori e collaudo del lotto 1 della medesima discarica e una nuova versione del PMC (rev. 04 del 18/12/2020) come integrato con le osservazioni di ARPAV contenute nella succitata nota del 01/12/2020;
CONSIDERATO che, da un ulteriore esame del PMC REV 04 del 18.12.2020 ad opera dei tecnici della UO Ciclo dei Rifiuti della Direzione Ambiente, si evidenzia che – relativamente alle verifiche di ammissibilità dei rifiuti in discarica - il PMC proposto dalla ditta fa riferimento al DM 27.09.2010 (oramai abrogato) e alla prescrizione 25 della VIA del 2012 (in parte superata): non si è pertanto tenuto conto né della modifica apportata con il DM 24.06.2015 né di quelle apportate con il D. Lgs. n. 121/2020;
DATO ATTO che la sopravvenuta normativa di settore, relativamente ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, risulta cogente;
RITENUTO comunque necessario, sulla base di quanto sopra esposto, che la ditta trasmetta un nuovo PMC aggiornato con il quale:
3.1. mancata effettuazione di verifiche analitiche in caso di rifiuti "inerti"; 3.2. parziale accoglimento della periodicità prevista dalla prescrizione VIA n. 25 per le verifiche di autocontrollo (viene riportato il solo limite quantitativo e non quello temporale); 3.3. applicabilità delle tabelle 1.1 e 1.2 alla tipologia di rifiuti di cui alla lettera D “Altri rifiuti PERICOLOSI resi stabili e non reattivi”; 3.4. correttezza tabella di riferimento del DM (5/5a), oggi dell’allegato 4 del D. Lgs. n. 36/2003.
CONSIDERATO che relativamente alle procedure operative di cui alla proposta di SIFA del 30/11/2020 (che, in tutta evidenza, integrano le verifiche di autocontrollo dei rifiuti previste dal PMC) sono tuttora in corso i necessari approfondimenti istruttori;
RILEVATO che nella nota del 23/12/2020, relativamente alle garanzie finanziarie, SIFA Scpa ha richiamato il Decreto commissariale n. 29/2009 “Esenzione dalla presentazione delle garanzie finanziarie previste dall’art. 208 comma 11, lett. g) del D. Lgs. n. 152/2006”;
DATO ATTO che il succitato Decreto commissariale n. 29/2009 concerne l’AIA della Vasca Nord per il deposito preliminare di rifiuti in 23 ha e che, invece, il successivo Decreto commissariale n. 34/2012, specifico per la discarica e le infrastrutture di ricezione, disidratazione, caratterizzazione in area 23 ha, prevede al punto 5 l’obbligo per SIFA Scpa di presentare, alla conclusione delle opere di allestimento, “la dichiarazione di fine lavori, unitamente alle garanzie finanziarie, alla documentazione prodotta a seguito dell’attivazione del piano di monitoraggio ed, infine, al certificato di collaudo funzionale degli impianti”;
RITENUTO alla luce di tutto quanto sopra descritto ed argomentato, di autorizzare la modifica non sostanziale acquisita al protocollo regionale al n. 323606 in data 14/08/2020, con le prescrizioni impartite dalla Conferenza di Servizi del 7/09/2020, prescrivendo al contempo l’aggiornamento e la modifica del PMC sulla base delle considerazioni sopra riportate;
RITENUTO inoltre di rinviare ad un successivo provvedimento la presa d’atto del PMC aggiornato richiesto con il presente atto unitamente alle procedure operative di cui alla proposta di SIFA del 30/11/2020, al termine delle valutazioni in corso e previa concertazione con gli Enti di controllo;
RITENUTO infine di ribadire che, ai fini dell’esercizio del lotto 1 della discarica in parola, è necessario acquisire da parte di SIFA Scpa le garanzie finanziarie previste dalla normativa di settore, così come previsto al punto 5 del D.C.D. n. 34 del 16.10.2012;
RILEVATO che, trattandosi di variante che comporta una modifica dell’AIA vigente, la stessa è sottoposta – in base all’art. 33 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – al pagamento dei relativi oneri istruttori, da corrispondere secondo le modalità previste dalla DGRV n. 1519 del 26 maggio 2009;
ACCERTATO il versamento da parte della Ditta degli oneri istruttori ex art. 33 del D. Lgs. n. 152/2016 e ss.mm.ii. e DGRV n. 1519/2009;
VISTE le leggi regionali n. 33/1985 e ss.mm.ii. e n. 3/2000 e ss.mm.ii.
VISTI il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e il D. Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii.
decreta
b.1. mancata effettuazione di verifiche analitiche in caso di rifiuti "inerti"; b.2. parziale accoglimento della periodicità prevista dalla prescrizione VIA n. 25 per le verifiche di autocontrollo (viene riportato il solo limite quantitativo e non quello temporale) b.3. applicabilità delle tabelle 1.1 e 1.2 alla tipologia di rifiuti di cui alla lettera D “Altri rifiuti PERICOLOSI resi stabili e non reattivi”; b.4. correttezza della tabella di riferimento del DM (5/5a), oggi dell’allegato 4 del D. Lgs. n. 36/2003;
Loris Tomiato
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