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Bur n. 4 del 08 gennaio 2021


Materia: Servizi sociali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE MARGINALITA' E INCLUSIONE SOCIALE n. 55 del 05 novembre 2020

Aggiornamento del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale. L.R. 27/2001, art. 43, L. 383/2000, artt. 7, 8, 9 e 10, Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, artt. 101, comma 2 e 102, comma 4. Iscrizione del Comitato Regionale Veneto della Federazione Italiana Teatro Amatori F.I.T.A. e delle proprie articolazioni territoriali e affiliate.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si procede all’aggiornamento del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale relativamente all’Iscrizione delle articolazioni territoriali e delle affiliate, appartenenti all’Associazione nazionale F.I.T.A., per presa d’atto dell’iscrizione al Registro nazionale.

Il Direttore

  • Vista la Legge 6 giugno 2016, n. 106 recante “Delega al Governo per la Riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”;
  • Visto il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. avente ad oggetto il Codice del terzo settore e, in particolare, il titolo VI che disciplina il Registro unico nazionale del terzo settore;
  • Dato atto che il Codice del terzo settore, di seguito “Codice”:
  • conferisce al Terzo settore una specifica identità sotto il profilo giuridico nonché semplifica e armonizza le molteplici normative di dettaglio indirizzate a diverse tipologie di soggetti no profit;
  • dispone che i soggetti individuati nel comma 1 dell’art. 4 del citato Decreto legislativo possono definirsi del terzo settore se perseguono, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva e principale di una o più attività di interesse generale (individuate all’art. 5), in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi e iscritti al Registro unico nazione del terzo settore;
     
  • prevede, negli articoli dedicati alle associazioni di promozione sociale, che le stesse:
    • siano costituite in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale;
    • svolgano l’attività in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi;
    • si avvalgano in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati;
    • contengano nella denominazione sociale la specifica di “associazione di promozione sociale” o l’acronimo “Aps”;
    • debbano assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi;
       
  • stabilisce che fino all’operatività del Registro unico nazionale del terzo settore si applicano le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del D.Lgs. 117/17 entro il 31.10.2020 (art. 35 Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020);
  • dato atto che ai sensi dell’art. 101 del citato Decreto legislativo il requisito di iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto attraverso l’iscrizione delle associazioni di promozione sociale nel Registro regionale istituito con Legge regionale n. 13 settembre 2001 n. 27, art. 43, attuativa della Legge nazionale 7 dicembre 2000, n. 383;
  • dato atto che le disposizioni contenute negli articoli 7, 8, 9 e 10 della sopra citata Legge nazionale saranno abrogate a decorrere dalla data di operatività del Registro unico nazionale del terzo settore, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 117/17;
  • richiamata la DGR n. 2652 del 10 ottobre 2001 che disciplina i procedimenti di iscrizione, cancellazione e revisione del Registro regionale e in particolare l’art. 3 dell’Allegato dove dispone che hanno diritto ad essere iscritte nel Registro le Associazioni di promozione sociale costituite e operanti da almeno un anno e in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 della legge 383/2000;
  • visto l’art. 7 della L. 383/2000 che dispone il diritto di automatica iscrizione nel registro nazionale delle articolazioni territoriali e dei circoli affiliati alle associazioni di carattere nazionale;
  • considerato che ai sensi dell’art. 5 del Decreto ministeriale n. 471 del 14 novembre 2001 il diritto di automatica iscrizione si attua attraverso certificazione del Presidente nazionale che ne attesta l’appartenenza all’associazione nazionale medesima nonché la conformità dei loro statuti ai requisiti di legge e allega l’elenco dei soggetti interessati dalla procedura; 
  • dato atto che l’iscrizione al Registro regionale dei soggetti che hanno beneficiato dell’automatica iscrizione avviene per presa d’atto dell’iscrizione al Registro nazionale, con o senza garanzia del possesso dei requisiti, sulla base della documentazione dagli stessi prodotta;
     
  • visti:
  • il Decreto ministeriale del 10 giugno 2008 con cui la Federazione Italiana Teatro Amatori F.I.T.A. con sede legale in Roma, Via di Villa Patrizi n. 10, codice fiscale 80181390586, è stata iscritta al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale con il n. 149;
  • i decreti ministeriali n. 335/II/2009 del 23 novembre 2009 e n. 70/II/2014 del 14 maggio 2014 con i quali, su richiesta del legale rappresentante dell’Associazione F.I.T.A, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del D.M. 471/2001, sono state iscritte, al Registro nazionale, le ulteriori articolazioni periferiche dell’associazione nazionale medesima;
  • il Decreto ministeriale n. 60/II/2015 con il quale, sempre su richiesta del legale rappresentante, sono state iscritte al Registro nazionale le n. 1024 associazioni, in qualità di articolazioni territoriali appartenenti all’Associazione F.I.T.A. e delle quali è stata dichiarata la conformità degli statuti al disposto della L. 383/2000;
     
  • ritenuto, per gli effetti derivanti dall’applicazione del D.M. 471 del 14.11.2001, di aggiornare il Registro regionale delle associazioni di promozione sociale mediante:
    • l’iscrizione di n. 35 Associazioni, per presa d’atto dell’iscrizione al Registro nazionale, senza garanzia del possesso dei requisiti, individuate nell’Allegato A, con indicato a fianco di ciascuna il codice di iscrizione che inizia con la sigla “NZ”;
    • l’iscrizione autonoma dell’Associazione denominata “APS NE' ARTE NE' PARTE”, C.F. 94164590260, con il codice di iscrizione PS/TV0303, in quanto non iscritta al Registro nazionale, individuata nell’Allegato A;
  • ricordato che :
    • con DGR n. 2652 del 10.10.2001 la competenza all’aggiornamento del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale è stata affidata al Dirigente della Direzione Regionale per i Servizi Sociali;
    • con DGR n. 803 del 27.05.2016 è stata istituita la nuova struttura organizzativa regionale, prevista dall'art. 9 della legge n. 54/2012 novellata e sono state individuate le Unità Organizzative in cui si articolano le Direzioni;
    • con DGR n. 1084 del 29.06.2016, in attuazione delle Leggi regionali 54/2012 e 14/2016 la competenza in materia dei Registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale è stata affidata al Direttore della Direzione Servizi Sociali;
  • VISTO il DDR n. 22 del 06.04.2018 con il quale il Direttore della Direzione Servizi Sociali ha riconosciuto al Direttore dell’U.O. “Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale” il potere di sottoscrizione relativamente alle attività, funzioni e provvedimenti in capo alla U.O. medesima;
  • visto il D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i.;.
  • visti gli articoli 7, 8, 9 e 10 della L. 383/2000;
  • visto il Decreto ministeriale n. 471 del 14.11.2001;
  • vista la L.R. 27/2001 art. 43;
  • vista la DGR n. 2652 del 10.10.2001;
  • vista la L.R. 30.01.1997 n. 6, art. 74;
  • visto l’art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;
  • attestata la regolarità dell’istruttoria, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

  1. l’iscrizione al Registro regionale della promozione sociale di n. 35 articolazioni territoriali dell’Associazione nazionale denominata Federazione Italiana Teatro Amatori F.I.T.A., per presa d’atto dell’iscrizione delle stesse al Registro nazionale, meglio individuate nell’Allegato A;
  2. l’iscrizione al Registro regionale della promozione sociale dell’Associazione denominata “APS NE' ARTE NE' PARTE” in qualità di articolazione territoriale dell’associazione nazionale F.I.T.A., non iscritta al Registro nazionale, con il codice di iscrizione PS/TV0303, meglio individuata nell’Allegato A;
  3. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del medesimo;
  4. il presente decreto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e nel sito istituzionale della Regione Veneto con le modalità indicate in premessa.

Maria Carla Midena

(seguono allegati)

55_Allegato_A_DDR_55_05-11-2020_437636.pdf

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