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Bur n. 180 del 27 novembre 2020


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 165 del 17 novembre 2020

Elenco varietà di viti idonee alla coltivazione. Aggiornamento elenco. DGR n. 2257 del 25 luglio 2003. Allegato A).

Note per la trasparenza

Con questo provvedimento si aggiorna l'elenco delle varietà di uva da vino idonee alla coltivazione, di cui all'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 2257/2003, inserendo il vitigno "Recaldina N.", tra le varietà in osservazione nella provincia di Treviso limitatamente alla sola area a DOC Montello e Colli Asolani, il vitigno "Pecolo scuro N." tra quelli in osservazione per la provincia di Treviso ed estendendo la "Pavana N." a parte delle province di Verona e Vicenza. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: deliberazione della Giunta regionale n. 2257 del 25 luglio 2003, istanza del Consorzio tutela vino Lessini Durello del 20 ottobre 2020, prot. n. 444684, istanza di Veneto Agricoltura del 12 novembre, prot. n. 482536.

Il Direttore

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO in particolare l’articolo 81 del regolamento (UE) n. 1308/2013 relativo alla classificazione delle varietà di viti per la produzione di vino;

VISTO il regolamento (CE) n. 273 della Commissione, dell’11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo

VISTO il regolamento (CE) n. 33 della Commissione del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del Regolamento del Consiglio (CE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

VISTO il regolamento (CE) n. 34 della Commissione del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del Regolamento del Consiglio (CE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, 

VISTA la legge n. 238 del 12 dicembre 2016, relativa alla disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

VISTO il decreto 16 dicembre 2010 riguardante le disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni;

VISTO l’accordo del 25 luglio 2002, tra il Ministero delle politiche agricole e forestali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di classificazione di varietà di viti;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2257/2003, ed in particolare il punto 12 che stabilisce che per ciascuna unità amministrativa o zona di produzione le varietà di viti per uva da vino siano classificate come segue:

  1. varietà idonee alla coltivazione, suddivise tra:
    • varietà consigliate
    • varietà ammesse
  2. varietà in osservazione,

ed il punto 11, per cui spetta alla Direzione produzioni agroalimentari (ora Direzione agroalimentare) l’aggiornamento dell’allegato A) alla deliberazione, che elenca le varietà di viti per uva da vino idonee alla coltivazione ed in osservazione per ciascuna provincia;

VISTA la comunicazione pervenuta il 20 ottobre 2020, prot. n. 444684, con la quale il Consorzio tutela vino Lessini Durello chiede l’inserimento tra le varietà coltivabili di viti per uva da vino in parte delle province di Verona e Vicenza del vitigno “Pavana N.”;

VISTA altresì la comunicazione pervenuta il 12 novembre 2020, prot. n. 482536, con la quale Veneto Agricoltura chiede l’inserimento tra le varietà coltivabili per la provincia di Treviso, delle varietà di uva da vino denominate “Pecolo scuro N.” e “Recaldina N.” limitando per quest’ultima il territorio di coltivazione alla sola area DOC “Montello e Colli Asolani”;

ESAMINATA la documentazione allegata alle succitate note di richiesta, nonché le pertinenti schede agronomiche, fenologiche ed enologiche di ciascuna delle varietà di cui sopra;

ATTESO che in relazione a quanto richiesto, l’ampliamento delle varietà di viti è finalizzato all’estensione dell’offerta produttiva di questi territori, in alternativa al trend di polarizzazione delle produzioni verso poche varietà di interesse regionale;

ATTESO che le richieste sono da ritenersi accoglibili;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 297 del 19/03/2019 con cui è stato prorogato l’incarico al 31 dicembre 2020 al direttore della Direzione agroalimentare, assegnato con DGR n. 1070 del 29 giugno 2016; 

decreta

  1. di modificare, per le motivazioni esposte nelle premesse, l’elenco delle varietà di viti per uva da vino idonee alla coltivazione, di cui all’allegato A) della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto del 25 luglio 2003 n. 2257, inserendovi:
  • il vitigno “Recaldina N.”, tra le varietà in osservazione nella provincia di Treviso limitatamente alla sola area a DOC Montello e Colli Asolani,
  • il vitigno “Pecolo scuro N.” tra quelli in osservazione per la provincia di Treviso,
  • il vitigno “Pavana N.” tra quelli in osservazione per le province di Verona e Vicenza, limitatamente all’area DOC Monti Lessini ed al territorio racchiuso tra detta area, la strada statale n. 46, il confine amministrativo con la provincia di Trento e ad occidente il limite amministrativo dei comuni di Selva di Progno e Badia Calavena comprensivo dei rispettivi territori comunali;
  1. di stabilire che l’elenco allegato A) alla deliberazione n. 2257/2003, integrato con i vitigni e le indicazioni di cui al punto 1 è consultabile nel sito della Regione del Veneto al seguente indirizzo:
    https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/estirpazione-reimpianto;
  2. di trasmettere il presente provvedimento all’Agenzia veneta per i pagamenti, all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari - ICQRF Nord Est – sede di Susegana (TV), al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura – Centro di ricerca per la viticoltura di Conegliano (TV) e agli Organismi di controllo interessati;
  3. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  5. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Alberto Zannol

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