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Bur n. 180 del 27 novembre 2020


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 934 del 16 novembre 2020

Loffa S.n.c. di Marconi Ivan & Diego (con sede legale in Via Roma, 1/a 37020 Sant'Anna di Alfaedo (VR), C.F. e P.IVA 03327690230). Progetto di rinnovo e accorpamento delle autorizzazioni delle cave di calcare lastrolare (Pietra della Lessinia) denominate Loffa e San Giovanni). Comune di localizzazione: Sant'Anna di Alfaedo (VR). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016). Esclusione dalla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla procedura di V.I.A. dell'istanza di rinnovo e accorpamento delle autorizzazioni delle cave di calcare lastrolare (Pietra della Lessinia) denominate Loffa e San Giovanni), in Comune di Sant'Anna di Alfaedo (VR), presentata da Loffa S.n.c. di Marconi Ivan & Diego, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza presentata da Loffa S.n.c. di Marconi Ivan & Diego, acquisita agli atti con protocollo regionale 47784 in data 30/01/2020; - comunicazione di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. in data 14/02/2020 - protocollo regionale 72741; - progetto è stato sottoposto all'esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del 11/03/2020, durante la quale è stato nominato il Gruppo Istruttorio, incaricato dell'approfondimento del progetto; - il Comitato Tecnico regionale V.I.A., nella seduta svoltasi il giorno 15/07/2020, ha richiesto al proponente integrazioni utili al fine della prosecuzione dell'istruttoria, formalizzate con nota in data 13/08/2020 protocollo 0322571; - la Ditta proponente ha provveduto ad ottemperate alla suddetta richiesta trasmettendo la documentazione integrativa a mezzo PEC in data 25/09/2020, acquista al protocollo regionale 411620 in data 28/09/2020; le determinazioni del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del giorno 28/10/2020 sono state approvate seduta stante ed il verbale è stato approvato nella seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del giorno 11/11/2020.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (V.I.A. ) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO in particolare il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

ATTESO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. n. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale (V.IA.) presentati successivamente alla data del 16/05/2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 104/2017;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 (come da ultimo riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);

VISTO il Decreto Ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha riformato la disciplina regionale in materia di V.I.A. , abrogando la previgente L.R. n. 10 del 26/03/1999: ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la D.G.R. n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l’altro, a rivedere la disciplina attuativa delle procedure di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 della L.R. n. 4/2016;

VISTA la L.R. n. 13/2018 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e il Piano Regionale delle Attività di Cava (PRAC), approvato con D.C.R. n. 32 del 20/03/2018;

ATTESO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 8 lettera i) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017), per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata da Loffa S.n.c. di Marconi Ivan & Diego (con sede legale in Via Roma, 1/a – 37020 Sant’Anna di Alfaedo (VR), C.F. e P.IVA 03327690230), acquisita dagli Uffici della Direzione Ambiente - Unità Organizzativa V.IA. al protocollo 44099 in data 28/01/2020;

VISTA la nota protocollo regionale 72741in data 14/02/2020, con la quale gli Uffici della Direzione Ambiente – U.O. V.I.A. hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati dell’avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, ed hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del 11/03/2020, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell’approfondimento del progetto;

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 non risultano pervenute osservazioni;

VISTO il contributo istruttorio pervenuto dall’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario (acquisito al protocollo regionale 230393 in data 11/06/2020);

 PRESO ATTO che, il Comitato Tecnico regionale V.I.A., nella seduta svoltasi il giorno 15/07/2020, ha provveduto a richiedere al proponente le seguenti integrazioni utili al fine della prosecuzione dell’istruttoria, formalizzate con nota in data 13/08/2020 – protocollo 0322571 (pubblicata nel sito internet dell’Unità Organizzativa V.I.A.: http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via - Progetto n. 5/2020);

CONSIDERATO che, la Ditta proponente ha provveduto ad ottemperate alla suddetta richiesta trasmettendo la documentazione integrativa a mezzo PEC in data 25/09/2020 (acquista al protocollo regionale 411620 in data 28/09/2020 e pubblicata nel sito internet dell’Unità Organizzativa V.I.A.: http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via - Progetto n. 5/2020);

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di V.IA. comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del Decreto n. 357 del 1997;

VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che l'area interessata dal progetto di coltivazione ricade nel territorio del Comune di Sant’Anna di Alfaedo (VR), nei pressi della località Monte Loffa; è ubicata nel settore centro-occidentale dei Monti Lessini.

L’area del programmato intervento (terreni in disponibilità) è censito al catasto terreni del Comune di Sant’Anna d’Alfaedo, al Foglio n. 26, mappali 225, 273 (cava Loffa) e Foglio n. 22, mappali 146,173,174,197,198 (cava S.Giovanni).

CONSIDERATO che:

  • la richiesta avanzata dal proponete prevede di operare in un unico lotto in modo tale da eseguire la scopertura della parte intatta e stoccare sulla parte esaurita la quantità necessaria per il ripristino, per poi utilizzarla nella ricomposizione ambientale alla fine dell’estrazione. Il materiale in esubero sarà allontanato dall’area di cava.
     
  • per la fase preliminare:
  • le operazioni di escavazione saranno procedute dallo scotico del terreno vegetale, che in zona presenta uno spessore di circa 15 cm e dalla scoperta degli orizzontali estrattivi;
  • il terreno vegetale sarà provvisoriamente stoccato, in attesa di essere riutilizzato per il ripristino ambientale della cava;
  • gli stoccaggi sia del terreno vegetale che del materiale di scoperta saranno realizzati in cumuli e saranno eseguiti sui terreni in disponibilità della ditta, dove la morfologia è più dolce e dove non vi è la presenza di vegetazione arbustiva;
  • per fase di coltivazione:
  • la tecnica di estrazione, data la potenza complessiva dei banchi da coltivare 6,5 – 7 metri circa - e quella dei singoli strati - da 3 a 25 cm -, consiste nell’esecuzione di sezioni verticali con una macchina tagliatrice montata su ruote, che isola porzioni di roccia dello spessore voluto (da qualche centimetro a qualche decimetro); le lastre vengono poi staccate dal letto e movimentate tramite “muletto” o macchinari similari;
  • tutte le altre fasi estrattive, riguardanti lo scotico del terreno vegetale, la scoperta, il trasporto all’interno della cava e ai centri di lavorazione, verranno eseguiti con tecniche tradizionali e con l’ausilio di pale cingolate e gommate, muletti, dumper, autocarri ecc.;
  • data la morfologia del versante, l’assetto strutturale e la potenza dei banchi rocciosi che si intendono coltivare, i fronti di scopertura conseguenti all’attività estrattiva raggiungeranno valori massimi pari a circa 31,00 metri;
  • l’escavazione del materiale di scoperta, sarà eseguito creando scarpate verticali;
     
  • per la fase di ricomposizione:
  • viene prevista la restituzione dell’area all’uso agricolo, come previsto dal vigente strumento urbanistico;
  • il profilo altimetrico finale subirà delle variazioni rispetto a quello naturale ma sempre da consentire sia il reimpianto che lo sviluppo delle essenze arbustive da porre a dimora, sia la ricostruzione del cotico erboso. Il profilo di sistemazione è congruente con quello generale delle cave vicine in modo da ottenere un’uniformità di intervento e di sistemazione finale dell’area;
  • a completamento delle operazioni di ripristino si procederà alla ricostruzione del bosco su parte dell’area di cava con la piantumazione di essenze arboree, tipiche dei luoghi e di veloce sviluppo;
  • le operazioni di ripristino ambientale avverranno il più possibile durante il periodo di coltivazione, ogni qual volta si porti a termine l’attività di cava in un’area la cui sistemazione non crei intralcio alle operazioni nelle altre zone;
  • nel progetto di ripristino è prevista una parte di fronte di scavo scoperto. La parete sarà trattata con tecniche di bioingegneria ambientale, quali la georete, l'idrosemina, l'ossidazione del fronte, etc. in modo tale da integrare il tutto nell'ambiente circostante.
  • per le due cave il Proponete ha optato per migliorare lo stato di ricomposizione autorizzato, utilizzando tutto il materiale di scopertura rimanente e, per la copertura finale, oltre al terreno vegetale accantonato durante lo scotico dei lotti di cava, sarà necessario acquisire un volume extra di terreno, in modo da consentire uno spessore uniforme non inferiore a 50 cm;
  • la durata prevista della coltivazione delle due cave è di circa 20 anni;
     
  • per la cava S. Giovanni, dalle stime eseguite da Proponente è risultato che la coltivazione della cava comporterà una movimentazione complessiva di materiale pari a 64.639 mc., di cui:
  • 518 mc. sono costituiti da terreno vegetale spessore 15 cm;
  • 36.516 mc. rappresentano il materiale di scoperta;
  • 27.605 mc. orizzonte estrattivo della “Pietra della Lessinia”;
  • 8.282 mc. la percentuale di scarto sull’orizzonte estrattivo (30%);
  • 19.323 mc. il prodotto utile (70%);
  • sono presenti 13.000 mc di materiale stoccato (già movimentato);
  • per la cava Loffa, dalle stime eseguite da Proponente è risultato che la coltivazione della cava comporterà una movimentazione complessiva di materiale pari a 40.000 mc., di cui:
  • 405 mc. sono costituiti da terreno vegetale spessore 15 cm;
  • 20.695 mc. rappresentano il materiale di scoperta;
  • 18.900 mc. orizzonte estrattivo della “Pietra della Lessinia”;
  • 5.670 mc. la percentuale di scarto sull’orizzonte estrattivo (30%);
  • 13.230 mc. il prodotto utile (70%);

CONSIDERATO che le misure di mitigazione adottate dal proponente sono così riassunte:

  • in fase di gestione dell’opera, le emissioni di polveri e sostanze inquinanti e di rumore risultano temporanei e di modesta entità; verrà sospesa l’attività in caso di venti forti che potrebbero trasportare fuori dall’area di cava le polveri prodotte;
     
  • riduzione della vegetazione spontanea: a tale riguardo gli interventi di ripristino saranno eseguiti con la massima attenzione e dovranno risultare coerenti con le caratteristiche dell’ambiente circostante e dovranno essere applicate le misure di mitigazione descritte;
     
  • la visibilità reale delle cave “Loffa e S. GiovanniI” è abbastanza ampia, ma le opere di mitigazione limitano tale visibilità. Anche per questo motivo si propone di accelerare per quanto possibile i tempi di ripristino con inerbimento e rimboschimento delle superfici sistemate per mitigare l'effetto cromatico dell'attività estrattiva;

CONSIDERATA la tipologia di attività e le modalità con cui la stessa è condotta, il Proponente ritiene non necessaria alcuna misura di mitigazione ulteriore rispetto a quelle già applicate in altre attività di questo tipo;

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 non risultano pervenute osservazioni;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di V.IA. comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del Decreto n. 357 del 1997;

VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

VISTA la normativa vigente in materia, sia statale sia regionale, e in particolare:

  • il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.,
     
  • il P.R.G.R. approvato con D.C.R. n. 30/2015;
     
  • la D.G.R. n. 1400/2017;

VISTE la L.R. n. 13/2018 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e il Piano Regionale delle Attività di Cava (P.R.A.C.), approvato con D.C.R. n. 32 del 20/03/2018;

VISTI le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;

PRESO ATTO della Relazione Istruttoria Tecnica in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale;

PRESO ATTO del progetto di ricomposizione ambientale;

PRESO ATTO che non sono previsti scarichi idrici sul suolo;

PRESO ATTO che non è previsto immissione o emungimento di risorse idriche superficiali;

PRESO ATTO che la cava è ubicata all’interno del bacino estrattivo San Giovanni in Loffa e Coleri;

CONSIDERATO che, non sono previste cisterne di gasolio; (il carburante viene fornito direttamente dai mezzi esterni), né verranno utilizzati, immagazzinati o prodotti altri materiali pericolosi;

CONSIDERATO che l’area d’intervento risulta esterna ai siti della Rete Natura 2000 e che sono stati verificati i presupposti per la non necessità della valutazione di incidenza;

PRESO ATTO che, per quanto attiene le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico, non risultano essere pervenute osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale e/o la valutazione di incidenza;

VALUTATO che l’analisi degli impatti potenziali dell’intervento proposto sulle componenti analizzate risultano di entità contenuta e circoscritti all’ambito d’intervento, tenuto conto delle misure di mitigazione previste dal progetto, e non emergono potenziali impatti significativi e negativi sulle componenti ambientali dall’attuazione dell’intervento in oggetto;

TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, dall’analisi degli impatti non si rilevano situazioni che necessitino l’adozione di misure di mitigazione ulteriori rispetto a quelle messe in atto dal proponente;

VALUTATA la documentazione integrativa trasmessa dal Proponente a mezzo PEC in data 25/09/2020 (acquista al protocollo regionale 411620 in data 28/09/2020);

PRESO ATTO che, il progetto da presentare ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’attività di cava, rispetto a quello esaminato, dovrà prevedere:

  • la presentazione dei risultati della caratterizzazione della terra superficiale secondo D.G.R. n. 1987/2014;
     
  • al fine di limitare le emissioni in atmosfera durante le attività di coltivazione della cava come da progetto, dovrà essere previsto l'utilizzo di automezzi per le lavorazioni ed il trasporto dei materiali estratti, con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4 e STAGE IIIB. Qualora si rendesse necessaria la sostituzione dei mezzi si dovranno preferire mezzi di ultima classe Euro con i fattori di emissione più bassi.;
     
  • nel caso in cui, per il ripristino ambientale dell’area, non sia sufficiente il materiale accantonato nello scavo, si ricorda che le terre dovranno rispettare i requisiti ambientali previsti dal D.Lgs 46/2019; il terreno vegetale da impiegare nella ricostruzione del suolo dovrà presentare caratteristiche (tipologiche, strutturali e tessituriali) simili a quelle dell’unità cartografica di riferimento della Carta dei Suoli, al maggior dettaglio disponibile, pubblicato sul sito di ARPAV;
     
  • al fine di ridurre la dispersine di polveri prodotte dall’attività estrattiva, di taglio e trasporto del materiale, dovrà essere valutata la necessità di porre a dimora delle ulteriori barriere vegetali;
     
  • evitare grossi spostamenti di materiale durante le giornate più critiche dal punto di vista delle condizioni anemologiche dell’area, come saranno dettagliate in sede di lascio delle autorizzazioni alla coltivazione delle cave di calcare lastrolare (Pietra della Lessinia) denominate Loffa e San Giovanni.
     
  • le specie Acero di monte e Frassino maggiore sarà opportuno piantumarle laddove ci siano zone di morfologia più compluviale, cioè con maggiore disponibilità idrica ed accumuli di sostanza organica, della quale necessitano tali specie.
     
  • Anche per il Carpino bianco, che predilige terreni freschi, vale la stessa cosa.
     
  • I 50 cm di terreno vegetale di riporto, sono infatti successivi ad uno strato di inerti di scarto di cava che sono quindi molto drenanti, a questo si aggiunge íl carattere carsico sottostante;
     
  • relativamente al materiale di propagazione da utilizzare, si sottolinea poi l'importanza che il materiale di propagazione da utilizzare debba essere di provenienza certificata, ai sensi della D.G.R. n. 3263 del 15/10/2004, in applicazione del D.Lgs. n. 386/2003;
     
  • sono maggiormente indicate, per una maggiore probabilità di attecchimento, l'utilizzo di piantine con pane di terra di 1-2 anni di età e fortemente consigliato l'utilizzo di materiali pacciamanti della durata di almeno 2-3 anni;

RITENUTO che, non essendoci continuità fisica nella coltivazione (estrazione e sistemazione) tra le due attività di cava denominate rispettivamente “Loffa” e “S. Giovanni” e conseguentemente non vi sia un progetto unitario di estrazione e ricomposizone ambientale di un bacino estrattivo condiviso, non sia possibile addivenire ad un accorpamento di due distinte unità estrattive;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

decreta

  1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
     
  2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del giorno 28/10/2020, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le motivazioni di cui alle premesse;
     
  3. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del 28/10/2020, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica e di escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il progetto di rinnovo delle autorizzazioni alla coltivazione delle cave di calcare lastrolare (Pietra della Lessinia) denominate Loffa e San Giovanni, presentato da Loffa S.n.c. di Marconi Ivan & Diego (con sede legale in Via Roma, 1/a – 37020 Sant’Anna di Alfaedo (VR), C.F. e P.IVA 03327690230), intese come autorizzazioni alla coltivazione distinte e non in accorpamento, per le motivazioni di cui alle premesse;
     
  4. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea;
     
  5. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
     
  6. di trasmettere il presente provvedimento a Loffa S.n.c. di Marconi Ivan & Diego, con sede legale in Via Roma, 1/a – 37020 Sant’Anna di Alfaedo (VR), C.F. e P.IVA 03327690230 (PEC: loffasnc@pec.it), e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona, al Comune di Sant’Anna di Alfaedo (VR), alla Direzione Generale ARPAV, alla Direzione Difesa del Suolo - Unità Organizzativa Geologia e alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza;
     
  7. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Loris Tomiato

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