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Bur n. 180 del 27 novembre 2020


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 932 del 13 novembre 2020

LEGNAGO SERVIZI S.p.A. - Sistema integrato di trattamento e smaltimento RSU in località Torretta di Legnago (VR). Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 368 del 13.09.2019 per la realizzazione di un impianto provvisorio di depurazione ad osmosi inversa del percolato prodotto dalla discarica, finalizzato ad abbattere il contenuto di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS). Modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 s.m.i., consistente nel prolungamento delle tempistiche per la presentazione del collaudo funzionale.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento la Ditta è autorizzata alla modifica "non sostanziale" consistente nella variazione delle tempistiche di presentazione del collaudo funzionale dell'impianto provvisorio di trattamento del percolato, che potrà avvenire dopo 180 giorni dall'avvio dell'impianto, invece dei 60 giorni previsti da Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 368 del 13.09.2019.

Il Direttore

PREMESSO che con Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 368 del 13.09.2019 la società Legnago Servizi S.p.a. è stata autorizzata alla realizzazione presso il Sistema integrato di trattamento e smaltimento RSU in località Torretta di Legnago (VR) di un sistema di trattamento provvisorio di depurazione ad osmosi inversa del percolato prodotto dalla discarica, preliminare alla realizzazione dell’impianto di depurazione definitivo, i cui impatti ambientali erano stati già valutati ed approvati con Decreto del Direttore Commissioni Valutazioni n.69/2019;

RICHIAMATO il Provvedimento autorizzatorio unico regionale rilasciato alla società Legnago Servizi S.p.a con Decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 20 del 30.03.2020, notificato in data 30.04.2020, con cui si è approvata la realizzazione del progetto di rimodulazione realizzativa e gestionale del progetto approvato con D.G.R. n. 994 del 21.04.2009 e si è esplicata l’efficacia dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito AIA) per le attività previste ai punti 5.3 e 5.4 dell’allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per l’esercizio del Sistema integrato di trattamento e smaltimento RSU di Torretta di Legnago (VR), rilasciata con Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 302 del 23.03.2020;

VISTA la comunicazione di modifica “non sostanziale” ai sensi dell’art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/06 s.m.i., inviata dalla società Legnago Servizi Spa, con prot. n. ICSIN/518-20/mm del 30.09.2020, acquisita al prot. regionale n. 417570 del 01.10.2020, con cui si è richiesto che i termini per la presentazione del collaudo funzionale dell’impianto provvisorio di trattamento del percolato siano modificati da 60 a 180 giorni;

PRESO ATTO che tale richiesta è giustificata dalla necessità di un tempo maggiore per testare pienamente l’impianto e il corretto funzionamento delle membrane osmotiche, alla luce delle tempistiche di risposta dei laboratori di analisi e dalla necessità di collaudare l’impianto secondo le specifiche impartite dalla gara di appalto;

RILEVATO altresì, che con la succitata nota, la ditta, in ottemperanza a quanto stabilito al punto 9 del Decreto DDA n. 368 del 13.09.2019, ha trasmesso la dichiarazione del direttore dei lavori attestante l’ultimazione delle opere in conformità al progetto e la data di avvio dell’impianto prevista il 5 ottobre 2020;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 424087 del 06.10.2020 si è convocata una riunione tecnica in data 09.10.2020 per una valutazione congiunta della proposta di programma di monitoraggio dell’impianto provvisorio di trattamento del percolato prima dell’avvio dell’impianto stesso;

VISTI il verbale dell’incontro tecnico, trasmesso con nota prot. 437704 del 14.10.2020 e le conseguenti integrazioni acquisite con prot. regionale n. 443333 del 19.10.2020;

RICHIAMATO il nulla osta, rilasciato con nota prot. n. 453888 del 26.10 2020, all’avvio della messa in esercizio dell’impianto provvisorio di trattamento del percolato, attenendosi, per quanto riguarda i controlli ed i monitoraggi ambientali, alla scheda n. 119 del PMC, recependo ed attuando fin da subito le indicazioni riportate nel parere di ARPAV – DAP di Verona prot. n. 92558 del 22.10.2020;

VISTA la nota della Ditta prot. n. IC/SIN n. 589-20/mm del 30.10.2020, acquisita al prot. regionale n. 466953 del 03.11.2020, con cui si è comunicato che l’impianto verrà messo in esercizio in data 05.11.2020;

RILEVATO che con nota n. 437738 del 14.10.2020, in riscontro alla comunicazione di modifica “non sostanziale” gli uffici regionali, salva diversa valutazione da parte degli Enti interessati, hanno specificato che la modifica in progetto non possa configurarsi come sostanziale in quanto non rientra nella fattispecie prevista all’art. 5, comma 1, lett. l-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i;

PRESO ATTO che la Provincia di Rovigo con nota prot. n. 19785 del 16.10.2020, acquisita al prot. regionale n. 443624 del 19.10.2020, la Provincia di Verona con nota prot. n. 52540 del 22.10.2020, acquisita al prot. regionale n. 454496 del 26.10.2020, il Comune di Bergantino con nota prot. n. 8070 del 26.10.2020, acquisita al prot. regionale n. 459500 del 29.10.2020 e il Dipartimento ARPAV di Verona con nota prot. n. 97895 del 06.11.2020, acquisita al prot. regionale n. 473285 del 06.11.2020, per quanto di competenza, non rilevano motivi ostativi a considerare la modifica in parola non sostanziale;

CONSIDERATO che la modifica in progetto non possa produrre effetti negativi e significativi sull’ambiente, che non siano già stati valutati nel procedimento conclusosi con il Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 368 del 13 settembre 2019;

RITENUTO alla luce di quanto sopra esposto, che la modifica in progetto non possa configurarsi come sostanziale in quanto non rientra nella fattispecie prevista all’art. 5, comma 1, lett. l-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152/2006 s.m.i;

VISTO il decreto legislativo n.36/2003;

VISTA la Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3;

RILEVATO che sulla base della documentazione depositata agli atti non sono emersi elementi ostativi alla modifica del Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 368 del 13 settembre 2019;

decreta

  1. di modificare sostituendo il punto 10 del Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 368 del 13 settembre 2019, come di seguito specificato:

“10. entro 180 giorni dall’avvio dell’impianto, la Ditta è tenuta a presentare, un collaudo funzionale ai sensi dell’art. 25 della legge regionale n. 3/2000 s.m.i.;”

  1. di fare salve tutte le altre prescrizioni del Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 368 del 13 settembre 2019, non espressamente modificate nel presente atto;
     
  2. di incaricare la Direzione Ambiente della trasmissione del presente provvedimento alla ditta LE.SE. Legnago Servizi S.p.A., alla Provincia di Verona, alla Provincia di Rovigo, al Comune di Legnago, al Comune di Bergantino, all’A.R.P.A.V. - Dipartimento provinciale di Verona, all’A.R.P.A.V. - Dipartimento provinciale di Treviso - Osservatorio regionale rifiuti;
     
  3. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
     
  4. di dare atto che l’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta le conseguenze previste dal D.lgs. n. 152/06 s.m.i. e l’applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa;
     
  5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Loris Tomiato

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