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Bur n. 164 del 03 novembre 2020


Materia: Acque

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 391 del 13 ottobre 2020

Concessione sul demanio idrico per l'attraversamento, con ponte carrabile, e tombinamento, a servizio di strada vicinale, del corso d'acqua demaniale "Vaio Cerè" in comune di Negrar (VR). Ditta: Tabacchi Anna Flora ed altri. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 9949/1.

Note per la trasparenza

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - disciplinare d'uso prot. n. 580772 dell'08/11/2020; - decreto della U.P. Genio Civile di Verona n. 785 del 09/11/2010; - istanza di rinnovo concessione prot. n. 298012 del 28/07/2020; - disciplinare d'uso prot. n. 416022 del 30/09/2020. Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i.

Il Direttore

PREMESSO che con Decreto dell’U.P. del Genio Civile di Verona n. 785 del 09/11/2010 e allegato Disciplinare d’uso prot. n. 580772 dell’08/11/2010 è stata rilasciata alle ditte Annechini Bruno, Carbognin Marco, D’Agostino Maria Saveria, Dello Iacono Salvatore, Scolaro Dimitri, Tabacchi Anna Flora, Annechini Andrea, Annechini Giorgia, Annechini Marisa e Righetti Adelina la concessione idraulica per l’attraversamento, con ponte carrabile, e tombinamento del corso d’acqua demaniale “Vaio Cerè” in comune di Negrar (VR);

PREMESSO che con nota del 298012 del 28/07/2020, la ditta Tabacchi Anna Flora, in nome e per conto delle ditte Annechini Bruno, Annechini Marisa, D’Agostino Maria Saveria, Dello Iacono Salvatore, Milanese Massimiliano, Scolaro Dimitri, ha presentato domanda di rinnovo della concessione rilasciata con Decreto n. 785 del 09/11/2020;

PREMESSO che unitamente alla domanda di rinnovo, la ditta Tabacchi Anna Flora ha presentato dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con la quale attestava che l’opera non ha subito alcuna modifica rispetto a quanto concesso con il provvedimento n. 785/2010;

RITENUTO che l’opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato, né sia di impedimento all’esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.

CONSIDERATO che la ditta Tabacchi Anna Flora, in rappresentanza anche delle sopra citate ditte, in data 30/09/2020, ha sottoscritto il disciplinare d’uso prot. n. 416022;

RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall’art.23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti, il presente decreto nella sezione “Amministrazione trasparente “ della Regione Veneto;

VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89”;

VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 “norme per la polizia idraulica e per l’estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d’acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale”;

VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 “conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;

VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.4 dell’11/08/2016 “Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell’Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n.54/2012, art.18”;

VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.15 del 01/09/2016 “Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione. L.R. n.54/2012, art.18”;

decreta

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di concedere alle ditte Annechini Bruno (C.F.: omissis), nato a (omissis) il (omissis) ed ivi residente in via (omissis), Annechini Marisa (C.F.: omissis), nata a (omissis) il (omissis), ed ivi residente in via (omissis), D’Agostino Maria Saveria (C.F.: omissis), nata ad (omissis) il (omissis) e residente a (omissis) in via (omissis), Dello Iacono Salvatore (C.F.: omissis), nato a (omissis) il (omissis) e residente a (omissis) in via (omissis), Milanese Massimiliano (C.F.: omissis), nato a (omissis) il (omissis) e residente a (omissis) in via (omissis), Scolaro Dimitri (C.F.: omissis), nato a (omissis) il (omissis) e residente in via (omissis), tutti rappresentati, ai soli fini del presente provvedimento, dalla ditta Tabacchi Anna Flora (C.F.: omissis), nata a (omissis) il (omissis) e residente a (omissis) in via (omissis), l’attraversamento, con ponte carrabile, ed il tombinamento, a servizio di strada vicinale, del corso d’acqua demaniale “Vaio Cerè” in comune di Negrar (VR).

3. Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di Verona, prot. n° 416022 del 30/09/2020, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell’intervento in argomento.

4. La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dall’08/11/2020, data di scadenza della precedente concessione. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell’interesse pubblico generale. La revoca della concessione comporterà l’obbligo, per i Concessionari, di ripristinare, a loro carico, entro il termine che sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

5. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell’uso del bene da parte dei Concessionari, l’Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall’art. 6 del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l’obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello stesso a cure e spese dei Concessionari stessi.

6. Il presente decreto dovrà essere esibito dai Concessionari ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche e demaniali.

7. Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell’allegato disciplinare di concessione e degli elaborati grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione “Amministrazione trasparente “ della Regione Veneto con le modalità previste dall’art.23 del Dlgs n.33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.

Ai sensi dell’art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.

Marco Dorigo

Allegati (omissis)

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