Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 141 del 18 settembre 2020


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 140 del 14 settembre 2020

Riduzione del titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla produzione di vino spumante e vino frizzante delle denominazioni Asolo Prosecco , Conegliano Valdobbiadene Prosecco e Prosecco Doc .

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, si dà attuazione alla richiesta congiunta del Consorzio tutela vini Asolo Montello, del Consorzio tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco e del Consorzio tutela Doc Prosecco,  per quanto riguarda la riduzione del titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla produzione di vino spumante e vino frizzante

Il Direttore

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO la Legge 238/2016 in particolare l’articolo 35, comma 1, lettera c), secondo cui le Regioni possono consentire un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore di mezzo grado a quello stabilito dal disciplinare;

VISTO i disciplinari di produzione delle DO «Asolo - Prosecco», «Conegliano Valdobbiadene-Prosecco» e «Prosecco», in particolare all’articolo 4 che prevede un titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla produzione di vino spumante e vino frizzante almeno di 9,0% Vol;

VISTA l’istanza congiunta prot. n del 10/09/2020 presentata da:

  • Consorzio tutela vini Asolo Montello
  • Consorzio Tutela del Vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco
  • Consorzio Tutela del Vino Prosecco Doc

ed in particolare la relazione allegata dalla quale risulta che:

  •  le particolari condizioni climatiche verificatesi tra fine agosto ed inizio settembre, potrebbero influenzare negativamente le dinamiche di maturazione della varietà Glera; le piogge dell’ultimo mese hanno favorito lo sviluppo di peronospora su foglia compromettendo l’integrità dell’apparato fogliare il quale, proprio in questa fase, è indispensabile sia in perfetta efficienza per sintetizzare sostanze zuccherine per l’acino;
  •  sarebbe auspicabile una raccolta lievemente anticipata che eviterebbe lo sviluppo di patologie come il marciume acido, particolarmente dannoso all’integrità della componente zuccherina;
  •  tale lieve anticipo della raccolta può del resto impedire il raggiungimento del titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla produzione di spumante e frizzante previsto dai disciplinari di produzione.

PRESO ATTO che quanto prospettato relativamente la necessità di procedere con un lieve anticipo rispetto al consueto, alle operazioni di vendemmia, in considerazione delle condizioni climatiche e delle condizioni fisiologiche dei vigneti, avrà un effetto sul raggiungimento del titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla produzione di vini spumanti e frizzanti previsto dai relativi disciplinari di produzione;

VISTO quindi la richiesta formulata con la nota sopra richiamata di permettere ai sensi della lettera c) del comma 1 dell’articolo 35, per le “uve, di cui all’articolo 2 dei rispettivi disciplinari, raccolte nella vendemmia 2020 e destinate alla produzione dei vini frizzanti, vini spumanti, vini spumanti di qualità e vini spumanti di qualità del tipo aromatico a denominazione di origine protetta «Asolo - Prosecco», «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» e «Prosecco» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore di mezzo grado rispetto a quello previsto dai disciplinari”

RITENUTO sussistano le condizioni per l’accoglimento della richiesta formalizzata con la nota sopra richiamata;

decreta

  1. di stabilire che per la campagna vendemmiale 2020/2021, per le uve, di cui all’articolo 2 dei disciplinari di produzione delle denominazioni
  • Asolo Prosecco Docg
  • Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg
  • Prosecco Doc

e destinate alla produzione dei vini frizzanti, vini spumanti, vini spumanti di qualità e vini spumanti di qualità del tipo aromatico, è consentito , in deroga a quanto specificamente previsto dai disciplinari di produzione, un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore di mezzo grado rispetto a quello previsto dai disciplinari purché la destinazione di queste uve, atte ad essere elaborate, venga espressamente indicata nei documenti ufficiali di cantina e nella denuncia annuale delle uve.

  1. di trasmettere il presente provvedimento all’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) – Ufficio di Susegana (TV), alla Società Valoritalia srl e al Consorzio tutela vini Asolo Montello, Consorzio tutela vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco e al Consorzio tutela vini Prosecco Doc;
     
  2. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
     
  3. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione;

Alberto Zannol

Torna indietro