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Materia: Agricoltura
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 140 del 14 settembre 2020
Riduzione del titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla produzione di vino spumante e vino frizzante delle denominazioni Asolo Prosecco , Conegliano Valdobbiadene Prosecco e Prosecco Doc .
Con il presente provvedimento, si dà attuazione alla richiesta congiunta del Consorzio tutela vini Asolo Montello, del Consorzio tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco e del Consorzio tutela Doc Prosecco, per quanto riguarda la riduzione del titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla produzione di vino spumante e vino frizzante
Il Direttore
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
VISTO la Legge 238/2016 in particolare l’articolo 35, comma 1, lettera c), secondo cui le Regioni possono consentire un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore di mezzo grado a quello stabilito dal disciplinare;
VISTO i disciplinari di produzione delle DO «Asolo - Prosecco», «Conegliano Valdobbiadene-Prosecco» e «Prosecco», in particolare all’articolo 4 che prevede un titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla produzione di vino spumante e vino frizzante almeno di 9,0% Vol;
VISTA l’istanza congiunta prot. n del 10/09/2020 presentata da:
ed in particolare la relazione allegata dalla quale risulta che:
PRESO ATTO che quanto prospettato relativamente la necessità di procedere con un lieve anticipo rispetto al consueto, alle operazioni di vendemmia, in considerazione delle condizioni climatiche e delle condizioni fisiologiche dei vigneti, avrà un effetto sul raggiungimento del titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla produzione di vini spumanti e frizzanti previsto dai relativi disciplinari di produzione;
VISTO quindi la richiesta formulata con la nota sopra richiamata di permettere ai sensi della lettera c) del comma 1 dell’articolo 35, per le “uve, di cui all’articolo 2 dei rispettivi disciplinari, raccolte nella vendemmia 2020 e destinate alla produzione dei vini frizzanti, vini spumanti, vini spumanti di qualità e vini spumanti di qualità del tipo aromatico a denominazione di origine protetta «Asolo - Prosecco», «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» e «Prosecco» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore di mezzo grado rispetto a quello previsto dai disciplinari”
RITENUTO sussistano le condizioni per l’accoglimento della richiesta formalizzata con la nota sopra richiamata;
decreta
e destinate alla produzione dei vini frizzanti, vini spumanti, vini spumanti di qualità e vini spumanti di qualità del tipo aromatico, è consentito , in deroga a quanto specificamente previsto dai disciplinari di produzione, un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore di mezzo grado rispetto a quello previsto dai disciplinari purché la destinazione di queste uve, atte ad essere elaborate, venga espressamente indicata nei documenti ufficiali di cantina e nella denuncia annuale delle uve.
Alberto Zannol
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