Integrazione delle disposizioni in materia di gestione delle produzioni Docg Conegliano Valdobbiadene Prosecco per la vendemmia 2020 DDR 21/07/2020 n. 103.
| Note per la trasparenza |
Con il presente provvedimento, si integrano le disposizioni di cui al DDR 21/07/2020 n.103 in attuazione della DGR 01/09/2020 n. 1236 e della richiesta prot. regionale n. 350541 inoltrata dal Consorzio tutela vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco in data 07/09/2020.
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Il Direttore
VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e Consiglio, recante l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare la sezione 2 “Denominazione di origine, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo”;
VISTA la legge n. 238/2016 recante “disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”;
VISTO il DDR n. 103 del 21/07/2020 con cui, ai sensi dell’art. 39 commi 2 e 4 della legge n. 238/2016, sono state attivate le misure di gestione dell’offerta per la vendemmia 2020 richieste dal Consorzio di tutela vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg (nel seguito Consorzio);
VISTO la DGR n. 1236 del 01/09/2020, con cui sono state attivate le misure di gestione dell’offerta ai sensi dell’articolo 39 della legge n. 238/2016 richieste per la vendemmia 2020 dal Consorzio Prosecco Doc, ed in particolare il punto 3 del deliberato secondo cui sarà permessa “la riclassificazione a Prosecco Doc dei prodotti atti a Prosecco Doc stoccati da altre denominazioni solo successivamente la formalizzazione della volontà dei Consorzi di tutela che hanno attivato la misura dello stoccaggio di liberare la massa stoccata”;
CONSIDERATO che il prodotto stoccato ai sensi del DDR n. 103 del 21/07/2020 è prodotto atto a Prosecco Doc e che pertanto tale prodotto deve essere gestito secondo quanto stabilito dal punto 3 della DGR n. 1236 del 01/09/2020;
VISTA la nota prot. regionale n. 350541 del 07/09/2020, con cui il Consorzio chiede, al fine di rendere palese quanto già implicitamente previsto relativamente le produzioni rivendicate e certificate, l’inserimento dell’aggettivo “commercializzate” nel dispositivo di cui alla lettera b. del punto 3 del DDR n. 103 del 21/07/2020;
VISTA la legge regionale del 31/12/2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17/04/2012, n. 1 “Statuto del Veneto”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 297 del 19/03/2019 con cui è stato prorogato l’incarico al 31/12/2020 al direttore della Direzione agroalimentare, assegnato con DGR n. 1070 del 29/06/2016;
decreta
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di accogliere la richiesta di precisazione formalizzata con nota prot. regionale n. 350541 del 07/09/2020 riformulando la lettera b. del punto 3 del DDR n. 103 del 21/07/2020 come di seguito riportato:
b. per le produzioni ottenute dai vigneti rivendicati e successivamente certificate e commercializzate con la menzione Rive, con la menzione Vigna (di cui all’elenco regionale approvato con DDR n. 188/2019) e per quelle ottenute con metodo di coltivazione biologico, il quantitativo di prodotto oggetto di stoccaggio obbligatorio deve riguardare:
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il prodotto proveniente dalle uve eccedenti le 11 t/ha fino alla produzione massima consentita di 12 t/ha per i vigneti in piena produzione;
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il prodotto proveniente dalle uve eccedenti le 6,6 t/ha fino alla produzione massima consentita di 7,2 t/ha per i vigneti al secondo ciclo vegetativo;
3. di inserire, in applicazione al punto 3 della DGR n. 1236 del 01/09/2020, dopo la lettera c. del punto 4 del DDR n. 103 del 21/07/2020 le seguenti lettere d. ed e.
d. nel periodo di validità della misura i detentori di prodotto sottoposto a stoccaggio possono procedere autonomamente alla riclassificazione a vino con o senza IG o a DO eccetto che a Prosecco Doc;
e. di stabilire che solo dopo l’adozione del provvedimento di riclassificazione, di cui alla lettera c secondo punto, a vino con o senza IG o a DO è permessa la riclassificazione a Prosecco Doc anche per la produzione ottenuta da vigneti sottoposti a blocco tipologia per tale denominazione;
4. di trasmettere il presente provvedimento all’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) – Ufficio di Susegana (TV), alla Società Valoritalia srl e al Consorzio di tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg;
5. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Alberto Zannol