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Bur n. 138 del 11 settembre 2020


Materia: Servizi sociali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE MARGINALITA' E INCLUSIONE SOCIALE n. 39 del 31 luglio 2020

Aggiornamento dei Registri regionali delle Associazioni di promozione sociale e delle Organizzazioni di volontariato (L.R. 13.09.2001 n. 27, art. 43 - L.R. 30.08.1993 n. 40, art. 4 - Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i.).

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si procede all’aggiornamento dei Registri regionali delle Associazioni di promozione sociale e delle Organizzazioni di volontariato relativamente alle nuove iscrizioni, al rinnovo triennale di associazioni già iscritte, alla cancellazione e alla non ammissione di associazioni prive dei necessari requisiti, nonché alle migrazioni contestuali e alla parziale modifica del Decreto direttoriale n. 20 del 04.05.2020.

Il Direttore

-  Vista la Legge 6 giugno 2016, n. 106 recante “Delega al Governo per la Riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”;

-  visto il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. avente ad oggetto il Codice del terzo settore e, in particolare, il titolo VI che disciplina il Registro unico nazionale del terzo settore;

-  preso atto che il sopra richiamato Decreto legislativo:

-  conferisce al Terzo settore una specifica identità sotto il profilo giuridico e provvede ad una semplificazione e armonizzazione delle molteplici normative di dettaglio che disciplinavano diverse tipologie di soggetti no profit;
-  individua all’art. 4 quali sono i soggetti e i requisiti che gli stessi devono avere per potersi definirsi enti del terzo settore, ovvero il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza scopo di lucro, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale, dettagliate al successivo articolo 5, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi ed essere iscritti al Registro unico nazione del terzo settore;
-  detta norme specifiche per alcune particolari categorie di enti del terzo settore, in particolare, agli articoli 35 e 36, è previsto che le associazioni di promozione sociale debbano:

-  essere costituite in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale;
-  svolgere l’attività in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi;
-  avvalersi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati;
-  contenere nella denominazione sociale la specifica di “associazione di promozione sociale” o l’acronimo “Aps”;
-  assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi;

-  stabilisce che fino all’operatività del Registro unico nazionale del terzo settore si applicano le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nel Registro delle associazioni di promozione sociale (art. 101);

-  dato atto che i requisiti richiesti per le associazioni di promozione sociale sono gli stessi previsti anche per le organizzazioni di volontariato, fatta eccezione per i destinatari delle attività di volontariato che devono essere prevalentemente in favore di terzi e per la denominazione sociale che deve contenere la locuzione “organizzazioni di volontariato” o l’acronimo “Odv” (art. 32);

-  preso atto che le differenze tra le due tipologie di enti del terzo settore considerate si sostanziano nella gratuità delle cariche sociali, prevista per le sole organizzazioni di volontariato e nei limiti per il ricorso a personale retribuito, così come definito negli artt. 33 e 36 del D.Lgs. 117/17;

-  dato atto che ai sensi dell’art. 101 del citato D. Lgs. 117/17 il requisito di iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto attraverso l’iscrizione delle associazioni di promozione sociale nel Registro regionale, ai sensi della legge regionale 13 settembre 2001 n. 27, art. 43, attuativa della Legge nazionale 7 dicembre 2000, n. 383;

-  dato atto che le disposizioni contenute negli articoli 7, 8, 9 e 10 della sopra richiamata Legge nazionale saranno abrogate a decorrere dalla data di operatività del Registro unico nazionale del terzo settore, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 117/17;

-  richiamati la DGR del 10 ottobre 2001 n. 2652, attuativa della legge regionale 27/2001, art. 43, che disciplina i procedimenti di iscrizione, cancellazione e revisione del Registro regionale, nonché il relativo Allegato, in particolare il punto 3 dove specifica che hanno diritto ad essere iscritte nel Registro le Associazioni di promozione sociale costituite e operanti da almeno un anno e in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 della legge 383/2000;

-  vista la nota ministeriale Prot. n. 34/0012604 del 29/12/2017, in particolare le indicazioni sulle norme procedimentali da applicare per la verifica della sussistenza dei requisiti per l’iscrizione a seconda che i soggetti si siano costituiti prima o dopo la riforma del terzo settore;

-  visto il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, art. 35 che proroga il termine per gli adeguamenti statutari richiesti alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato 31 ottobre 2020;

-  viste le Circolari ministeriali n. 20 del 27.12.2018 e n. 13 del 31.05.2019 aventi ad oggetto indicazioni e chiarimenti in merito agli adeguamenti statutari;

-  dato atto che gli esiti istruttori concernenti l’aggiornamento dei Registri regionali hanno determinato:

-  l’iscrizione al Registro regionale della promozione sociale, per presa d’atto dell’iscrizione al Registro nazionale, di n. 10 Associazioni, individuate nell’Allegato A con il codice di iscrizione preceduto dalla sigla “NZ”, senza garanzia del possesso dei requisiti;
-  l’iscrizione al Registro regionale della promozione sociale di n. 15 Associazioni, con scadenza triennale dalla data del presente provvedimento, individuate nell’Allegato A con a fianco indicate eventuali prescrizioni o condizioni;
-  la conferma dell’iscrizione al Registro regionale della promozione sociale di n. 65 associazioni già iscritte, individuate nell’Allegato B, alcune delle quali soggette alle prescrizioni indicate a fianco di ognuna;
-  l’iscrizione al Registro del volontariato di n. 3 Associazioni, individuate nell’Allegato C e la contestuale cancellazione dal Registro della promozione sociale (Allegato D);
-  la cancellazione dal Registro regionale della promozione sociale di ulteriori n. 2 Associazioni, individuate nell’Allegato D, per la motivazione specificata a fianco di ciascuna;
-  la non ammissione al Registro regionale della promozione sociale denominata “Associazione italiana per lo scambio culturale in Europa”, C.F. 93245760231, con sede in Verona per aver rinunciato all’iscrizione, come da comunicazione agli atti;

-  visto il DDR n. 20 del 04.05.2020 con il quale l’Associazione denominata “APS ASI Comitato provinciale di Padova”, C.F. 03557290289, è stata cancellata dal Registro regionale della promozione sociale per non aver presentato istanza di conferma in sede di scadenza triennale (02/08/2015);

-  dato atto che l’Associazione in argomento, in data 29.07.2020, trasmette copia del Decreto ministeriale n. 197/II/2009, dal quale risulta che la stessa è iscritta al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale in qualità di articolazione territoriale;

-  ritenuto pertanto di rettificare il Decreto direttoriale n. 20 del 04.05.2020 nella parte in cui ha disposto la cancellazione dell’Associazione Asi Comitato provinciale di Padova e di considerarla iscritta al Registro regionale senza soluzione di continuità dal 02/08/2015 con scadenza 02/08/2021;

-  preso atto che:

-  con L. R. 05.02.1996 n. 6, art. 42 e che con L. R. 30.01.1997 n. 6, art. 74, è stato parzialmente modificato l’art. 4 della L. R. 40/93 affidando direttamente al Dirigente della Direzione Regionale per i Servizi Sociali la competenza all’aggiornamento del Registro del volontariato;
-  con DGR n. 803 del 27.05.2016 è stata istituita la nuova struttura organizzativa regionale, prevista dall'art. 9 della legge n. 54/2012 novellata e sono state individuate le Unità Organizzative in cui si articolano le Direzioni;
-  con DGR n. 1084 del 29.06.2016, in attuazione delle Leggi regionali 54/2012 e 14/2016 la competenza in materia dei Registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale è stata affidata al Direttore della Direzione Servizi Sociali;
-  con DDR n. 22 del 06.04.2018 il Direttore della Direzione Servizi Sociali ha riconosciuto al Direttore dell’U.O. “Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale” il potere di sottoscrizione relativamente alle attività, funzioni e provvedimenti in capo alla U.O. medesima;

-  vista la Legge 7.12.2000 n. 383, artt. 7, 8, 9 e 10;

-  visto il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.;

-  viste le Leggi regionali n. 40/1993, n. 6/1997 art. 74, n. 1/1997 art. 28, 27/2001 e n. 54/2012;

-  viste le Deliberazioni di Giunta nn. 4314/2009 e 2652/2001;

-  attestata la regolarità dell’istruttoria, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

  1. l’iscrizione al Registro regionale della promozione sociale, per presa d’atto dell’iscrizione al Registro nazionale, di n. 10 Associazioni, individuate nell’Allegato A con il codice di iscrizione preceduto dalla sigla “NZ”, senza garanzia del possesso dei requisiti;
  2. l’iscrizione al Registro regionale della promozione sociale di n. 15 Associazioni, con scadenza triennale dalla data del presente provvedimento, individuate nell’Allegato A con a fianco indicate eventuali prescrizioni o condizioni;
  3. la conferma dell’iscrizione al Registro regionale della promozione sociale di n. 65 associazioni già iscritte, individuate nell’Allegato B, alcune delle quali soggette alle prescrizioni indicate a fianco di ognuna;
  4. l’iscrizione al Registro del volontariato di n. 3 Associazioni, individuate nell’Allegato C e la contestuale cancellazione dal Registro della promozione sociale (Allegato D);
  5. la cancellazione dal Registro regionale della promozione sociale di ulteriori n. 2 Associazioni, individuate nell’Allegato D, per la motivazione specificata a fianco di ciascuna;
  6. la non ammissione al Registro regionale della promozione sociale della “Associazione italiana per lo scambio culturale in Europa”, C.F. 93245760231, con sede in Verona per aver rinunciato all’iscrizione;
  7. di rettificare il Decreto direttoriale n. 20 del 04.05.2020 nella parte in cui ha disposto la cancellazione dell’Associazione Asi Comitato provinciale di Padova (C.F. 03557290289) per le motivazioni espresse in premessa, confermandone l’iscrizione fino al 02/08/2021;
  8. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del medesimo;
  9.  il presente decreto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e nel sito istituzionale della Regione Veneto alla pagina dedicata al Sociale.

Maria Carla Midena

(seguono allegati)

39_Allegato_A_DDR_39_31-07-2020_427320.pdf
39_Allegato_B_DDR_39_31-07-2020_427320.pdf
39_Allegato_C_DDR_39_31-07-2020_427320.pdf
39_Allegato_D_DDR_39_31-07-2020_427320.pdf

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