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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 37 del 14 luglio 2020
Ditta Inerti S. Valentino s.r.l.. Autorizzazione a coltivare la cava di sabbia e ghiaia denominata "CA' CERE'" in ampliamento ed ed accorpamento con la cava "CA' VIGNEGHETTA" nei Comuni di Pescantina (VR) e S. Pietro in Cariano. D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. LL.RR. n. 10/99 e n. 4/2016 - D.Lgs. 117/2008 L.R. 13/2018 - L.R. n. 44/82.
Trattasi di provvedimento con il quale si autorizza la ditta Inerti S. Valentino s.r.l. a coltivare in ampliamento la cava di sabbia e ghiaia denominata “CA’ CERE’” accorpandola alla cava “CA’ VIGNEGHETTA” nei Comuni di Pescantina e S. Pietro in Cariano (VR).
Il Direttore
VISTA l’istanza in data 23.12.2016, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 508000 del 23.12.2016, con la quale la ditta Inerti S. Valentino s.r.l. (C.F. e P.IVA. 02028830236), con sede in Bussolengo (VR) loc. Cà Nova Tacconi, ha presentato, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e dell’art. 24 della L.R. n. 10/99 (D.G.R. n. 575/2013), domanda di Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A.) e contestuale autorizzazione per la coltivazione in ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata “CA’ CERE’” e in accorpamento della cava “CA’ VIGNEGHETTA” nei Comuni di Pescantina e S. Pietro in Cariano (VR);
VISTE le successive integrazioni documentali volontarie presentate dalla ditta Inerti San Valentino s.r.l., acquisite in Regione al prot. n. 349055 del 05.08.2019 e al prot. n. 360351 del 13.08.2019;
CONSIDERATO che l’art. 30 della L.R. n. 13/2018 stabilisce che “Ai procedimenti amministrativi in materia di coltivazione di cava, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data in cui i procedimenti hanno avuto inizio.”, e che nel caso di specie le disposizioni vigenti in materia di attività estrattiva alla data di inizio del procedimento in argomento erano quelle di cui alla L.R. n. 44/82;
DATO ATTO dell’avvenuto espletamento di tutti gli adempimenti istruttori da parte della struttura di V.I.A., la quale ha sottoposto l’istanza e relativo progetto alla valutazione del Comitato Tecnico Regionale V.I.A.;
PRESO ATTO che con parere n. 97 del 23.10.2019, il Comitato Tecnico Regionale V.I.A si è espresso favorevolmente, con prescrizioni, al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale (Allegato A);
VISTO il decreto n. 551 del 08.11.2019 con il quale la Direzione Commissioni Valutazioni ha rilasciato il provvedimento di compatibilità ambientale al progetto di ampliamento della cava, prendendo atto del parere n. 97 del 23.10.2019 espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A. e ravvisando l’opportunità che la Regione Veneto si faccia parte attiva al fine di promuovere un possibile accordo, per ridurre al minimo i potenziali impatti viabilistici paventati dall’Amministrazione comunale di Pescantina, con particolare riferimento all’asse viario locale di collegamento con la Strada Statale n. 12 e la Strada Provinciale n. 1, a seguito della compresenza dell’attività di cava in ampliamento e l’attività di bonifica e messa in sicurezza della discarica di Pescantina sita in loc. Cà Filissine;
CONSIDERATO che il decreto n. 551 del 08.11.2019, nell’esprimere la compatibilità ambientale dell’intervento, ha recepito le prescrizioni del Comitato Tecnico Regionale V.I.A., anche per gli aspetti minerari e di Valutazione di Incidenza Ambientale nei confronti delle aree S.I.C. della Rete Natura 2000, individuate con il codice IT 3210008 e denominata “Monte Pastello” e con il codice IT3210043 e denominata “Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest”, che distano circa 3 Km;
CONSIDERATO inoltre che ai sensi di quanto stabilito dall’art. 25, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, il provvedimento di V.I.A. ha una validità temporale pari alla durata dell’autorizzazione mineraria come precisata nel provvedimento autorizzativo e che decorsa tale validità temporale senza che il progetto sia stato realizzato, salvo proroga concessa dall’autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione di impatto ambientale dovrà essere reiterata;
PRESO ATTO che le motivazioni del parere contrario espresso dal Comune di Pescantina nonché le osservazioni pervenute da singoli cittadini o da aggregazioni dei medesimi e dall’Amministrazione comunale di S. Ambrogio Valpolicella, le cui motivazioni sono state controdedotte nel parere n. 97 del 23.10.2019 del Comitato Tecnico Regionale V.I.A, allegato al presente provvedimento;
VISTO il parere favorevole con prescrizione espresso dalla C.T.P.A.C. di Verona nella seduta del 25.10.2017;
CONSIDERATO che nel parere favorevole n. 97 del 23.10.2019 espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A erano contenute, tra l’altro, tra seguenti prescrizioni:
VISTA la nota in data 11.12.2019, pervenuta in Regione e acquisita al prot. n. 537810 del 12.12.2019 e comunicazione tramite email del 10.12.2019 con la quale la ditta Inerti S. Valentino s.r.l. ha trasmesso la documentazione a recepimento delle prescrizioni contenute nel parere n. 97/2019 espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A;
VISTO il parere favorevole con prescrizioni espresso dalla C.T.R.A.E. nella seduta del 12.12.2019, atteso che l'area interessata dall’intervento ricade in zona definita E agricola dallo strumento urbanistico vigente, che non è soggetta a vincolo paesaggistico ambientale e non è soggetta a vincolo idrogeologico nonché che il P.T.R.C. non vieta l'intervento richiesto, con documento allegato e parte integrante del presente atto (allegato B);
VISTA la nota prot. n. 118226 del 12.03.2020, con la quale la Direzione Difesa del Suolo, nel comunicare alla ditta Inerti S. Valentino s.r.l. il parere favorevole espresso dalla C.T.R.A.E. nella seduta del 12.12.2019, ha chiesto alla medesima ditta di dar corso alle prescrizioni contenute nel parere e propedeutiche al rilascio del provvedimento finale. In particolare veniva richiesta delle la presentazione delle analisi di caratterizzazione del terreno superficiale di copertura relativo all’area di cava in ampliamento areale secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 1987 del 28.10.2014.
RITENUTA la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta con nota in data 25.05.2020, pervenuta in Regione e acquisita al prot. n. 206681 del 26.05.2020, congrua rispetto alla richiesta effettuata con nota prot. n. 118226/2020;
CONSIDERATO che dal Piano di gestione dei rifiuti di estrazione emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione dall’attività in progetto e che i materiali residuali sono costituiti da:
PRESO ATTO che per l’esecuzione dei lavori di ricomposizone ambientale della cava, come progettati, la ditta necessita di apportare dall’esterno un quantitativo complessivo di materiale pari a circa 560.000 mc, costituito da terre e rocce da scavo e che detto materiale rispetterà i limiti di cui alla colonna A della Tabella 1 Allegato 5 alla Parte VI del D.lgs. n 152/2006 o non supererà i valori naturali di fondo espressi dal contesto di riferimento della cava;
CONSIDERATO che con verifica telematica ed in applicazione del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia) è stato accertato che la ditta Inerti S. Valentino s.r.l. è iscritta nella White List della Prefettura di Verona e che tale iscrizione esplicava la propria validità fino al 27.09.2016;
CONSIDERATO che la ditta Inerti S. Valentino s.r.l. ha presentato presso la Prefettura di Verona istanza di rinnovo dell’iscrizione alla White List, attualmente in fase di aggiornamento e che conseguentemente, ai sensi della normativa vigente in materia, la precedente iscrizione mantiene la propria efficacia fino all’esito dell’istruttoria in corso e quindi, attualmente, a carico della ditta medesima e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 né le situazioni di cui all’art. 84, comma 4 e all’art. 91, comma 6 del medesimo D.Lgs;
DATO ATTO che il progetto di coltivazione in ampliamento della cava denominata “CA’ CERE’” interessa una ulteriore superficie di scavo pari a 41.436 mq, per un volume estraibile utile aggiuntivo di sabbia e ghiaia pari a circa 1.309.800 mc.;
VISTA la D.G.R. n. 568 del 30.04.2018, ed in particolare l’Allegato A alla medesima deliberazione il quale, alla lettera c) punto n. 8 stabilisce che “Il provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06, fermo restando che il responsabile dell’endoprocedimento finalizzato al rilascio del provvedimento regionale unico è il Direttore della struttura competente per materia, è adottato dal Direttore di Area a cui afferisce la struttura regionale competente per l’autorizzazione dell’intervento (o suo delegato) o nel caso di interventi soggetti ad approvazione non di competenza regionale, dal Direttore di Area Tutela e Sviluppo del Territorio (o suo delegato)”;
VISTO il D.lgs. 42/2004 ed il DPCM 12.12.2005;
VISTI la Dir.92/43/CEE, il D.P.R. n. 357/1997 e la D.G.R.1400/2017;
VISTA la L.R. 07 settembre 1982, n. 44;
VISTA la L.R. 26 marzo 2018, n. 13;
VISTO l'art. 28, comma 2, della L.R. 10 gennaio 1997, n. 1;
VISTO il Decreto legislativo 03.04.2006, n. 152;
VISTO il D.P.R. 09.04.1959, n. 128;
VISTI gli atti d'ufficio;
decreta
a condizione che detti materiali presentino concentrazioni inferiori ai limiti di cui alla colonna A Tabella 1 Allegato 5 parte IV del D.lgs.152/2006 ovvero di quanto previsto alla tabella art. 3 dell’Allegato 2 del D.M. 46/2019 e per un volume non superiore a 560.000 mc. Non è consentito l’uso di materiali diversi da quelli espressamente consentiti. Tutto ciò nel rispetto di quanto statuito dal decreto legislativo n. 152/06 e comunque delle norme in vigore al momento dell’utilizzo;
Nicola Dell'Acqua
(seguono allegati)
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