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Bur n. 135 del 04 settembre 2020


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 37 del 14 luglio 2020

Ditta Inerti S. Valentino s.r.l.. Autorizzazione a coltivare la cava di sabbia e ghiaia denominata "CA' CERE'" in ampliamento ed ed accorpamento con la cava "CA' VIGNEGHETTA" nei Comuni di Pescantina (VR) e S. Pietro in Cariano. D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. LL.RR. n. 10/99 e n. 4/2016 - D.Lgs. 117/2008 L.R. 13/2018 - L.R. n. 44/82.

Note per la trasparenza

Trattasi di provvedimento con il quale si autorizza la ditta Inerti S. Valentino s.r.l. a coltivare in ampliamento la cava di sabbia e ghiaia denominata “CA’ CERE’” accorpandola alla cava “CA’ VIGNEGHETTA” nei Comuni di Pescantina e S. Pietro in Cariano (VR).

Il Direttore

VISTA l’istanza in data 23.12.2016, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 508000 del 23.12.2016, con la quale la ditta Inerti S. Valentino s.r.l. (C.F. e P.IVA. 02028830236), con sede in Bussolengo (VR) loc. Cà Nova Tacconi, ha presentato, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e dell’art. 24 della L.R. n. 10/99 (D.G.R. n. 575/2013), domanda di Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A.) e contestuale autorizzazione per la coltivazione in ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata “CA’ CERE’” e in accorpamento della cava “CA’ VIGNEGHETTA” nei Comuni di Pescantina e S. Pietro in Cariano (VR);

VISTE le successive integrazioni documentali volontarie presentate dalla ditta Inerti San Valentino s.r.l., acquisite in Regione al prot. n. 349055 del 05.08.2019 e al prot. n. 360351 del 13.08.2019;

CONSIDERATO che l’art. 30 della L.R. n. 13/2018 stabilisce che “Ai procedimenti amministrativi in materia di coltivazione di cava, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data in cui i procedimenti hanno avuto inizio.”, e che nel caso di specie le disposizioni vigenti in materia di attività estrattiva alla data di inizio del procedimento in argomento erano quelle di cui alla L.R. n. 44/82;

DATO ATTO dell’avvenuto espletamento di tutti gli adempimenti istruttori da parte della struttura di V.I.A., la quale ha sottoposto l’istanza e relativo progetto alla valutazione del Comitato Tecnico Regionale V.I.A.;

PRESO ATTO che con parere n. 97 del 23.10.2019, il Comitato Tecnico Regionale V.I.A si è espresso favorevolmente, con prescrizioni, al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale (Allegato A);

VISTO il decreto n. 551 del 08.11.2019 con il quale la Direzione Commissioni Valutazioni ha rilasciato il provvedimento di compatibilità ambientale al progetto di ampliamento della cava, prendendo atto del parere n. 97 del 23.10.2019 espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A. e ravvisando l’opportunità che la Regione Veneto si faccia parte attiva al fine di promuovere un possibile accordo, per ridurre al minimo i potenziali impatti viabilistici paventati dall’Amministrazione comunale di Pescantina, con particolare riferimento all’asse viario locale di collegamento con la Strada Statale n. 12 e la Strada Provinciale n. 1, a seguito della compresenza dell’attività di cava in ampliamento e l’attività di bonifica e messa in sicurezza della discarica di Pescantina sita in loc. Cà Filissine;

CONSIDERATO che il decreto n. 551 del 08.11.2019, nell’esprimere la compatibilità ambientale dell’intervento, ha recepito le prescrizioni del Comitato Tecnico Regionale V.I.A., anche per gli aspetti minerari e di Valutazione di Incidenza Ambientale nei confronti delle aree S.I.C. della Rete Natura 2000, individuate con il codice IT 3210008 e denominata “Monte Pastello” e con il codice IT3210043 e denominata “Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest”, che distano circa 3 Km;

CONSIDERATO inoltre che ai sensi di quanto stabilito dall’art. 25, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, il provvedimento di V.I.A. ha una validità temporale pari alla durata dell’autorizzazione mineraria come precisata nel provvedimento autorizzativo e che decorsa tale validità temporale senza che il progetto sia stato realizzato, salvo proroga concessa dall’autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione di impatto ambientale dovrà essere reiterata;

PRESO ATTO che le motivazioni del parere contrario espresso dal Comune di Pescantina nonché le osservazioni pervenute da singoli cittadini o da aggregazioni dei medesimi e dall’Amministrazione comunale di S. Ambrogio Valpolicella, le cui motivazioni sono state controdedotte nel parere n. 97 del 23.10.2019 del Comitato Tecnico Regionale V.I.A, allegato al presente provvedimento;

VISTO il parere favorevole con prescrizione espresso dalla C.T.P.A.C. di Verona nella seduta del 25.10.2017;

CONSIDERATO che nel parere favorevole n. 97 del 23.10.2019 espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A erano contenute, tra l’altro, tra seguenti prescrizioni:

  • la ditta proponente dovrà presentare alla Direzione Difesa del Suolo – U.O. Geologia e al Consorzio di Bonifica Veronese, prima della valutazione da parte della CTRAE, una relazione progettuale e carrellate tavole grafiche relative alle integrazioni dei volumi di laminazione delle piene del vicino torrente Lena, che la Ditta stessa si era impegnata a realizzare e mantenere in forza dell’Atto Unilaterale d’Obbligo in data 18/06/2004 e delle successive modifiche tecniche proposte dalla Società con nota in data 06/12/2016 (valutate favorevolmente dal Consorzio) (pubblicata sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 97/2016);
  • la ditta dovrà presentare, prima del successivo passaggio previsto dall’iter amministrativo dell’istanza, il piano di gestione dei rifiuti di estrazione redatto ai sensi della D.G.R. n. 761/2010 completo di documentazione attestante l’esito negativo delle analisi di caratterizzazione del terreno superficiale di copertura, nonché di idonea relazione tecnica che giustifichi e quantifichi nel dettaglio le volumetrie di materiale, anche proveniente dall’esterno all’area di cava, ritenuti necessari alla realizzazione della ricomposizione ambientale;

VISTA la nota in data 11.12.2019, pervenuta in Regione e acquisita al prot. n. 537810 del 12.12.2019 e comunicazione tramite email del 10.12.2019 con la quale la ditta Inerti S. Valentino s.r.l. ha trasmesso la documentazione a recepimento delle prescrizioni contenute nel parere n. 97/2019 espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A;

VISTO il parere favorevole con prescrizioni espresso dalla C.T.R.A.E. nella seduta del 12.12.2019, atteso che l'area interessata dall’intervento ricade in zona definita E agricola dallo strumento urbanistico vigente, che non è soggetta a vincolo paesaggistico ambientale e non è soggetta a vincolo idrogeologico nonché che il P.T.R.C. non vieta l'intervento richiesto, con documento allegato e parte integrante del presente atto (allegato B);

VISTA la nota prot. n. 118226 del 12.03.2020, con la quale la Direzione Difesa del Suolo, nel comunicare alla ditta Inerti S. Valentino s.r.l. il parere favorevole espresso dalla C.T.R.A.E. nella seduta del 12.12.2019, ha chiesto alla medesima ditta di dar corso alle prescrizioni contenute nel parere e propedeutiche al rilascio del provvedimento finale. In particolare veniva richiesta delle la presentazione delle analisi di caratterizzazione del terreno superficiale di copertura relativo all’area di cava in ampliamento areale secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 1987 del 28.10.2014.

RITENUTA la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta con nota in data 25.05.2020, pervenuta in Regione e acquisita al prot. n. 206681 del 26.05.2020, congrua rispetto alla richiesta effettuata con nota prot. n. 118226/2020;

CONSIDERATO che dal Piano di gestione dei rifiuti di estrazione emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione dall’attività in progetto e che i materiali residuali sono costituiti da:

  • terreno superficiale accantonato e da utilizzare completamente nelle opere di ricomposizione ambientale per la parte superficiale. Tale materiale è stato caratterizzato e dalle analisi i campioni hanno evidenziato il rispetto dei limiti di cui alla colonna A, Tab 1, All. 5, Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006;
  • limi derivanti dal lavaggio del materiale ghiaioso, da utilizzare completamente nelle opere di ricomposizione ambientale, sottoposti a decantazione con flocculante. I limi sono stati sottoposti a caratterizzazione che ha escluso la presenza della sostanza acrilammide;

PRESO ATTO che per l’esecuzione dei lavori di ricomposizone ambientale della cava, come progettati, la ditta necessita di apportare dall’esterno un quantitativo complessivo di materiale pari a circa 560.000 mc, costituito da terre e rocce da scavo e che detto materiale rispetterà i limiti di cui alla colonna A della Tabella 1 Allegato 5 alla Parte VI del D.lgs. n 152/2006 o non supererà i valori naturali di fondo espressi dal contesto di riferimento della cava;

CONSIDERATO che con verifica telematica ed in applicazione del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia) è stato accertato che la ditta Inerti S. Valentino s.r.l. è iscritta nella White List della Prefettura di Verona e che tale iscrizione esplicava la propria validità fino al 27.09.2016;

CONSIDERATO che la ditta Inerti S. Valentino s.r.l. ha presentato presso la Prefettura di Verona istanza di rinnovo dell’iscrizione alla White List, attualmente in fase di aggiornamento e che conseguentemente, ai sensi della normativa vigente in materia, la precedente iscrizione mantiene la propria efficacia fino all’esito dell’istruttoria in corso e quindi, attualmente, a carico della ditta medesima e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 né le situazioni di cui all’art. 84, comma 4 e all’art. 91, comma 6 del medesimo D.Lgs;

DATO ATTO che il progetto di coltivazione in ampliamento della cava denominata “CA’ CERE’” interessa una ulteriore superficie di scavo pari a 41.436 mq, per un volume estraibile utile aggiuntivo di sabbia e ghiaia pari a circa 1.309.800 mc.;

VISTA la D.G.R. n. 568 del 30.04.2018, ed in particolare l’Allegato A alla medesima deliberazione il quale, alla lettera c) punto n. 8 stabilisce che Il provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06, fermo restando che il responsabile dell’endoprocedimento finalizzato al rilascio del provvedimento regionale unico è il Direttore della struttura competente per materia, è adottato dal Direttore di Area a cui afferisce la struttura regionale competente per l’autorizzazione dell’intervento (o suo delegato) o nel caso di interventi soggetti ad approvazione non di competenza regionale, dal Direttore di Area Tutela e Sviluppo del Territorio (o suo delegato)”;

VISTO il D.lgs. 42/2004 ed il DPCM 12.12.2005;

VISTI la Dir.92/43/CEE, il D.P.R. n. 357/1997 e la D.G.R.1400/2017;

VISTA la L.R. 07 settembre 1982, n. 44;

VISTA la L.R. 26 marzo 2018, n. 13;

VISTO l'art. 28, comma 2, della L.R. 10 gennaio 1997, n. 1;

VISTO il Decreto legislativo 03.04.2006, n. 152;

VISTO il D.P.R. 09.04.1959, n. 128;

VISTI gli atti d'ufficio;

decreta

  1. di prendere atto e fare proprio il parere n. 97 del 23.10.2019 con il quale il Comitato Tecnico Regionale V.I.A si è espresso favorevolmente, con prescrizioni, al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale (Allegato A), relativamente al progetto coltivazione in ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata “CA’ CERE’” ed accorpamento della cava denominata “CA’ VIGNEGHETTA” nei Comuni di Pescantina e S. Pietro in Cariano (VR), di cui alla domanda in data 23.12.2016;
  2. di prendere atto del decreto n. 551 del 08.11.2019, con il quale il Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni ha rilasciato il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale al progetto di ampliamento della cava denominata “CA’ CERE’” ed accorpamento della cava denominata “CA’ VIGNEGHETTA”, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni/condizioni ambientali e prescrizioni minerarie contenute nel parere n. 97/2019 del Comitato Tecnico Regionale V.I.A.;
  3. di prendere atto e fare proprio il parere favorevole della C.T.R.A.E. con le relative prescrizioni (allegato B);
  4. di autorizzare, per i motivi di cui in premessa, alla ditta Inerti S. Valentino s.r.l. –P.IVA 02028830236 - con sede in Bussolengo (VR) loc. Cà Nova Tacconi, la coltivazione in ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata “CA’ CERE’” e contestualmente accorpare la cava denominata “CA’ VIGNEGHETTA” site in Comune di Pescantina (VR), di cui alla domanda in data 23.12.2016, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 508000 del 23.12.2016, e successive integrazioni acquisite al prot. n. 349055 del 05.08.2019 e al prot. n. 360351 del 13.08.2019, all’interno dell’area individuata con linea rossa tratteggiata nella tavola n. 02.A.02 ”Estratto catastale” a scala 1:2000, facente parte della documentazione allegata alla domanda medesima, secondo gli elaborati prodotti e acquisiti agli atti d’ufficio e costituenti un’unica unità estrattiva da denominarsi cava “CA’ CERE’”, modificati e integrati dalle condizioni e prescrizioni di cui al presente atto, come di seguito precisati:
  • RELAZIONE GEOLOGICA_Rev.01 (allegato n. 01A01-0A);
  • STUDIO DEL TRAFFICO_Rev.01 (Allegato n. 01B01-0A);
  • RELAZIONE AGRONOMICO-FORESTALE_Rev.01 (Allegato n. 01D01-0A);
  • DICHIARAZIONE DI NON NECESSITA’ DI V.INC.A. (Allegato n. 03A06-0A);
  • RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA ALLA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITA’ DI V.INC.A. (Allegato n. 03A07-0A);
  • INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI (Allegato n. 03A08-0A);
  • RELAZIONE TECNICA MINERARIA (Allegato n. 01F01);
  • PREVISIONALE ACISTICA_Rev.01 (Allegato n. 01F02-0A);
  • RELAZIONE TECNICA DI RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE Rev.01 (Allegato n. 01G01-0A);
  • INQUADRAMENTO TERRITORIALE (scale varie) (Allegato n. 02A01);
  • ESTRATTO CATASTALE (scale varie) (Allegato n. 02A02);
  • ESTRATTI P.A.T. PESCANTINA (scale varie) (Allegato n. 02A03);
  • ESTRATTI P.R.G. PESCANTINA E S. PIETRO IN CARIANO (scale varie) (Allegato n. 02A04);
  • CARTA DELLE VIABILITA’ (scale varie) (Allegato n. 02A05);
  • CARTA GEOLOGICA (scala 1:5000) (Allegato n. 02A06);
  • CARTA IDROGEOLOGICA (scala 1:5000) (Allegato n. 02A07);
  • PLANIMETRIA STATO AUTORIZZATO (scala 1:1000) (Allegato n. 02B01);
  • SEZIONI STATO AUTORIZZATO 1, 2, 3, 4 e 5 (scala 1:500) (Allegato n. 02B02);
  • SEZIONI STATO AUTORIZZATO 6, 7, 8, 9 e 10 (scala 1:500) (Allegato n. 02B03);
  • PLANIMETRIA DI PROGETTO (scala 1:1000) (Allegato n. 02B04);
  • SEZIONI DI PROGETTO 1, 2, 3, 4 e 5 (scala 1:500) (Allegato n. 02B05);
  • SEZIONI DI PROGETTO 6, 7, 8, 9 e 10 (scala 1:500) (Allegato n. 02B06);
  • PLANIMETRIA DI RIMODELLAMENTO MORFOLOGICO (scala 1:1000) (Allegato n. 02C01);
  • SEZIONI DI RIMODELLAMENTO MORFOLOGICO 1, 2, 3, 4 e 5 (scala 1:500) (Allegato n. 02C02);
  • SEZIONI DI RIMODELLAMENTO MORFOLOGICO 6, 7, 8, 9 e 10 (scala 1:500) (Allegato n. 02C03);
  • PLANIMETRIA DI SISTEMAZIONE AMBIENTALE (scala 1:1000) (Allegato n. 02C04);
  • SEQUENZA CRONOLOGICA DEGLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE (Allegato n. 02C05);
  • QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO Rev.01 (Allegato n. 03A01-0A);
  • QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE Rev.01 (Allegato n. 03A02-0A);
  • QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE Rev.01 (Allegato n. 03A03-0A);
  • QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE-IMPATTI Rev.01 (Allegato n. 03A04-0A);
  • SISNTESI NON TECNICA Rev.01 (Allegato n. 03A05-0A);
  • IMPATTO SULLA VIABILITA’ - FLUSSI DI TRAFFICO (Allegato Rev.01).
  • PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE (prot. n. 217370 del 03.06.2020);
  1. di stabilire, per le motivazioni di cui in premessa e ai fini dello snellimento e della semplificazione dell’azione amministrativa, che il presente atto, fintanto efficace, assorbe, modifica e sostituisce le precedenti D.G.R. n. 3 del 22.01.2008 di autorizzazione alla coltivazione della cava denominata “CA’ VIGNEGHETTA” e D.G.R. n. 1756 del 12.07.2005 di autorizzazione alla coltivazione della cava denominata “CA’ CERE’”;
  2. di prendere atto della non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale come da relazione istruttoria tecnica n. 331/2017 in data 28.12.2017, redatta dalla struttura regionale competente in materia;
  3. di fare obbligo alla ditta di concludere i lavori di estrazione entro 14 anni dalla data del presente provvedimento e di concludere i lavori di sistemazione ambientale entro 15 anni dalla data del presente provvedimento, attivandosi congruamente ai fini del completamento dei lavori di coltivazione nella temporalità assegnata, fermo restando che, decorsa la temporalità assegnata senza che il progetto sia stato realizzato e fatta salva eventuale proroga concessa su istanza del proponente dall’autorità che ha emanato il provvedimento medesimo, la procedura di V.I.A. dovrà essere reiterata;
  4. di approvare il piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cava, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2008 e della D.G.R. n. 761/2010, facente parte del progetto di coltivazione autorizzato, dando atto che dal piano medesimo emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione. Tale Piano, ai sensi dell’art. 5 comma 4 del D.lgs. 117/2008, sarà riapprovato qualora sullo stesso intervengano modifiche sostanziali e sarà aggiornato dalla ditta almeno ogni 5 anni e trasmesso all’autorità competente, ai sensi della D.G.R. n. 761/2010. Il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione ha efficacia sull’intera area della cava, compresi gli impianti di prima lavorazione e pertinenze;
  5. di dare atto e precisare che il “materiale utile” espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale è costituito dalla sabbia e ghiaia per una volumetria in ampliamento non superiore a 1.309.800 mc. E’ espressamente vietato l’asporto e la commercializzazione di materiale diverso ancorché utilizzabile ai fini produttivi;
  6. di fare obbligo alla ditta di adempiere alle seguenti condizioni prima della consegna del presente provvedimento e funzionali all’efficacia della presente autorizzazione:
  1. presentare, prima della consegna del provvedimento autorizzativo, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall’autorizzazione, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di euro 2.000.000,00 (duemilioni/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente primario autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell’osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall’autorizzazione, mentre, in caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l’importo corrispondente alle garanzie presentate. La documentazione costituente il deposito cauzionale dovrà contenere una clausola che espliciti che la garanzia si estende a tutti gli inadempimenti e irregolarità accaduti durante tutta l’attività di coltivazione, a partire dalla data di avvio dei lavori dell’autorizzazione originaria;
  2. presentare documentazione comprovante il possesso dei titoli di disponibilità dell’intera area di cava e delle eventuali aree pertinenziali, debitamente registrati all’Ufficio del registro e controfirmati da codesta ditta in originale, aventi almeno la durata indicata al punto n. 7;
  3. relazione progettuale e correlate tavole grafiche definitive ed approvate dal Consorzio di Bonifica Veronese, relative alle integrazioni dei volumi di laminazione delle piene del vicino torrente Lena, che la Ditta stessa si era impegnata a realizzare e mantenere in forza dell’Atto Unilaterale d’Obbligo in data 18.06.2004 e delle successive modifiche tecniche proposte dalla ditta medesima con nota in data 06.12.2016 e valutate favorevolmente dal Consorzio;
  4. nomina del Direttore dei lavori di coltivazione, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 13/2018;
  1. di fare obbligo alla ditta di osservare le seguenti condizioni e prescrizioni di natura mineraria:
  1. recintare, laddove non già presente, entro tre mesi dalla data di consegna o notifica del presente provvedimento, con almeno tre ordini di filo metallico per una altezza non inferiore a 1,5 metri, l’area della cava come individuata con linea rossa tratteggiata nella tavola n. 02.A.02 ”Estratto catastale” a scala 1:2000,, facente parte della documentazione allegata alla domanda;
  2. apporre, fin dall’inizio dei lavori di coltivazione, lungo il perimetro dell’area di cava un numero sufficiente di cartelli di divieto di accesso, ammonitori e di pericolo;
  3. porre in opera e in modo ben visibile, in corrispondenza dell’accesso alla cava, un cartello identificativo delle dimensioni minime di 1 metro per 1 metro che riporti i seguenti dati:
  • denominazione ed indirizzo completo della cava;
  • ditta titolare dell’autorizzazione alla coltivazione di cava;
  • estremi del provvedimento di autorizzazione alla coltivazione di cava;
  • tipologia del materiale estratto;
  • nominativo del Direttore Responsabile (D.P.R. n. 128/1959 e D.Lgs. 624/1996;
  • nominativo del Direttore dei lavori;
  1. mantenere una fascia di rispetto non inferiore a di 5 metri tra la recinzione ed il ciglio superiore di scavo;
  2. porre in opera, qualora non già presenti ed entro tre mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, almeno tre punti di riferimento fissi con quota assegnata e riferibili alle quote del progetto di coltivazione, costituiti da piastre in ferro o cemento al fine di consentire un agevole e preciso controllo dello stato di avanzamento dei lavori di coltivazione;
  3. effettuare le operazioni di accumulo dei materiali di scarto ed associati all’interno dell’area di cava ed utilizzarli solo per la sistemazione ambientale;
  4. accantonare il terreno vegetale di scopertura del giacimento solo all’interno dell’area autorizzata e riutilizzarlo solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale;
  5. mettere a dimora, laddove non già presente ed entro la prima stagione invernale successiva alla data di consegna o notifica del presente provvedimento, lungo il perimetro della cava, una quinta arborea composta da piante autoctone inserite nell’elenco regionale delle piante autoctone tipiche delle zone venete, costituita da due filari di piante alte almeno 2,0 metri al momento dell’impianto al fine di delimitare l’ambito, costituire una barriera atta a contribuire a mitigare rumori ed effetti dell’ attività nonché contenere e creare un elemento di incentivazione alla biodiversità nel contesto di zona;
  6. provvedere alla pulizia ed alla manutenzione della recinzione e della quinta arboreo-arbustiva perimetrale con cadenza semestrale;
  7. provvedere alla manutenzione della vegetazione messa a dimora nell’area della cava fino ad avvenuta dichiarazione di estinzione dell’attività estrattiva;
  8. realizzare, entro tre mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, lungo la recinzione, un arginello in terra alto almeno 50 centimetri in modo da impedire ruscellamenti sulle scarpate di cava;
  9. mantenere un’inclinazione delle scarpate perimetrali non superiore a 40° rispetto all’orizzontale, fatte salve modeste variazioni, puntuali e momentanee connesse esclusivamente alla modalità di esecuzione dei lavori di scavo;
  10. subordinare l’inizio della coltivazione del lotto n. 3 alla verifica, da parte del Comune di Pescantina dell’avvenuta ricomposizione ambientale del lotto n. 1, a seguito di attestazione da parte del Direttore dei lavori di coltivazione,
  11. realizzare la sagomatura finale delle scarpate di cava con inclinazione non superiore a 25° rispetto all’orizzontale;
  12. eseguire i lavori di recupero, sistemazione ambientale e rimodellamento delle scarpate utilizzando prioritariamente materiale di cava associato. Inoltre potranno essere utilizzati, nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 761 del 15.03.2010 e dal D.lgs. n. 117/08:
  • - sottoprodotti derivanti da prima lavorazione dei materiali di cava provenienti da altri ambiti di cava e lavorati all’interno della cava “CA’ CERE’”, come individuata al punto n. 4 (410.000 mc);
  • - terre e rocce da scavo provenienti dall’esterno della cava (560.000 mc);

a condizione che detti materiali presentino concentrazioni inferiori ai limiti di cui alla colonna A Tabella 1 Allegato 5 parte IV del D.lgs.152/2006 ovvero di quanto previsto alla tabella art. 3 dell’Allegato 2 del D.M. 46/2019 e per un volume non superiore a 560.000 mc. Non è consentito l’uso di materiali diversi da quelli espressamente consentiti. Tutto ciò nel rispetto di quanto statuito dal decreto legislativo n. 152/06 e comunque delle norme in vigore al momento dell’utilizzo;

  1. rinnovare con il Consorzio di Bonifica Veronese l'accordo per lo scarico riversante nella cava per la eventuale raccolta delle acque di piena scaricate dal torrente Lena e fuoriuscenti dal manufatto scaricatore realizzato dal consorzio medesimo;
  2. assicurare il corretto smaltimento delle acque superficiali, sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, anche con la ricalibratura o creazione di elementi di scolo circostanti l’area di cava;
  3. effettuare il collegamento con la viabilità pubblica mettendo in atto tutti gli accorgimenti necessari in modo da evitare l’imbrattamento delle strade da parte dei mezzi di trasporto del materiale estratto (lavaggio delle ruote degli automezzi, etc.);
  4. regolamentare gli aspetti viabilistici e la circolazione dei mezzi pesanti da e per la cava, all’interno del territorio comunale, tramite disciplinare da concordare con l’Amministrazione Comunale. La ditta dovrà trasmettere il disciplinare alla Direzione Regionale Difesa del Suolo entro sei mesi dalla consegna o notifica del presente provvedimento ed il medesimo dovrà prevedere di poter essere integrato con la realizzazione di opere e/o interventi finalizzati a ridurre al minimo gli impatti viabilistici che dovessero sorgere sull’asse viario locale di collegamento con la S.S. n. 12 e la S.P. n. 12 dalla eventuale sovrapposizione dell’attività estrattiva di “CAVA CERE’” e dell’attività di bonifica e messa in sicurezza della discarica di Cà Filissine;
  5. trasmettere annualmente, alla competente Direzione regionale Difesa del Suolo, entro il 28 febbraio, la seguente documentazione:
  • rilievo dello stato di fatto della cava;
  • volumi di materiale estratto, di materiale lavorato, commercializzato e destinazione ed utilizzo dello stesso;
  • volumi di materiale equiparabile a quello di cava proveniente dall’esterno, accumulato e lavorato in cava;
  1. condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall’attività di coltivazione della cava;
  1. di fare obbligo alla ditta di osservare le seguenti condizioni e prescrizioni di natura ambientale:
  1. rispettare tutti gli impegni assunti e contenuti sia nell’istanza di ampliamento ed accorpamento di cave sia nella correlata documentazione trasmessa, non in contrasto con le prescrizioni del presente provvedimento;
  2. condurre, sull’area oggetto di ampliamento e antecedentemente all’inizio dei lavori di coltivazione su tale superficie, saggi archeologici preventivi, tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area oggetto dell'intervento. Tali saggi dovranno essere effettuati da archeologi di adeguata professionalità, secondo strategie da concordare con la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Verona, Rovigo e Vicenza;
  3. ripristinare, nella realizzazione dei lavori di sistemazione ambientale, i segni del tessuto agrario cancellati dallo scavo mediante la riformazione delle linee perimetrali delle colture anche con l’ausilio di filari alberati di idonee specie arboree;
  4. prevedere, al fine di limitare le emissioni in atmosfera durante le attività di coltivazione della cava, l’utilizzo di automezzi, per il trasporto dei materiali estratti, con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4 e STAGE IIIB e tali livelli qualitativi dovranno essere adeguati con l’evolversi degli standard d’omologazione europei, qualora si rendesse necessaria la sostituzione dei mezzi;
  5. provvedere, durante i lavori di coltivazione, ad umidificare opportunamente i percorsi dei mezzi d’opera, i contesti circostanti e i punti potenzialmente generatori di polveri;
  6. mantenere i macchinari in efficienza ed operare con modalità tali da contenere i livelli di polverosità, rumore e vibrazioni entro i limiti consentiti;
  7. provvedere alla manutenzione dei macchinari, con particolare attenzione a motori e marmitte utilizzati per la coltivazione della cava, che dovrà essere effettuata regolarmente, a garanzia e tutela dei lavoratori e dell’ambiente, nonché tesa ad evitare inquinamenti da parte di olii, carburanti e altre sostanze inquinanti, allontanando tempestivamente dall’area della cava i macchinari dismessi;
  8. provvedere affinchè i serbatoi di servizio in cava contenenti carburanti e/o sostanze pericolose siano omologati e rispettino le vigenti norme in materia di tutela dell’ambiente, e dotati di idonea vasca di contenimento;
  9. produrre, all’attivazione di ciascuno dei lotti di coltivazione, una verifica di impatto acustico ai sensi della DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it) nonché provvedere al monitoraggio con cadenza mensile dei livelli di produzione di rumori e polveri, riferiti ai recettori più sensibili posti in prossimità dell’area di cava ed in condizioni di massima gravosità dell’impianto, con particolare riferimento alla loc. Sotto Ceo, e trasmettere il documento di verifica ed i dati rilevati all’Amministrazione comunale coinvolta e ad A.R.P.A.V.. Nel caso si rilevassero dei superamenti la ditta dovrà predisporre e presentare al Comune e A.R.P.A.V. un piano di interventi per il rientrare nei limiti di legge;
  10. mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (Coenonympha oedippus, Bufo viridis, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Pernis apivorus, Caprimulgus europaeus, Lanius collurio, Lanius minor, Emberiza hortulana, Pipistrellus kuhlil) ovvero di garantire, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell’ambito di influenza del presente progetto;
  11. verificare e documentare il rispetto della prescrizione di cui alla lettera precedente e dare adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza qualora le condizioni poste venissero a mutare;
  1. di svincolare, con decorrenza dalla data di accettazione del deposito cauzionale di cui al punto n. 10) lettera a), il deposito cauzionale costituito da atto di fidejussione per l’importo complessivo di Euro 570.875,11 (cinquecentosettantamilaottocentosettantacinque/11) – (polizza n. 730761746 del 14.04.2018 della Allianz s.p.a. di cui all’ordine di costituzione definitivo n. 2018/0120 di € 564.663,82 ed appendice non costituita di € 6.211,29), presentata a garanzia degli obblighi derivanti dalla D.G.R. n. 3 del 22.01.2008 di autorizzazione alla coltivazione della cava denominata “CA’ VIGNEGHETTA” nonché di restituire alla ditta i relativi atti di fidejussione;
  2. di svincolare, con decorrenza dalla data di accettazione del deposito cauzionale di cui al punto n. 10) lettera a), il deposito cauzionale costituito da atto di fidejussione per l’importo complessivo di Euro 1.084.000,64 (unmilioneottantaquattromila/64) – (polizza n. 730761392 del 16.01.2017 della Allianz s.p.a. di cui all’ordine di costituzione definitivo n. 2017/0065), presentata a garanzia degli obblighi derivanti dalla D.G.R. n. 1756 del 12.07.2005 di autorizzazione alla coltivazione della cava denominata “CA’ CERE’” nonché di restituire alla ditta i relativi atti di fidejussione;
  3. di fare obbligo alla ditta di rispettare la normativa sulla sicurezza di cui al D.lgs. 25.11.1996 n. 624 e del D.P.R. 09.04.1959 n. 128;
  4. di stabilire che, fino all’avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la Direzione Regionale Difesa del Suolo potrà prescrivere l’esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all’intrapresa coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l’adeguamento all’evolversi della situazioni o esigenze ambientali e di sicurezza;
  5. di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi;
  6. di disporre l'invio del presente provvedimento ai Comuni di Pescantina e S. Pietro in Cariano, alla Provincia di Verona e all’Unità Organizzativa Regionale Forestale;
  7. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo all’esecuzione del presente atto;
  8. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
  9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo;

Nicola Dell'Acqua

(seguono allegati)

37_Allegato_A_427016.pdf
37_Allegato_B_427016.pdf

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