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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 34 del 10 luglio 2020
Ditta S.E.V. s.r.l.. Autorizzazione a coltivare in ampliamento la cava di sabbia e ghiaia denominata "CEOLARA" e sita in Comune di Sommacampagna (VR). D.Lgs. n. 152/2006 L.R. 4/2016 D.G.R. n. 568/2018 - L.R. 13/2018.
Trattasi di provvedimento con il quale si autorizza la ditta S.E.V. s.r.l. a coltivare in ampliamento la cava di sabbia e ghiaia, denominata “CEOLARA” e sita in Comune di Sommacampagna (VR).
Il Direttore
VISTA l’istanza in data 23.11.2018, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 431496 del 27.11.2018, con la quale la ditta S.E.V. s.r.l. (C.F. 00785890237), con sede in Mantova (MN) via Tassoni n. 20/22, ha presentato, ai sensi dell’art. 27 bis del D.lgs. n. 152/2006, della L.R. 4/2016 nonché della L.R. 13/2018, domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A.) e contestuale autorizzazione per la coltivazione in ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata “CEOLARA” e sita in Comune di Sommacampagna (VR);
DATO ATTO dell’avvenuto espletamento di tutti gli adempimenti istruttori da parte della struttura di V.I.A. la quale ha sottoposto l’istanza e relativo progetto alla valutazione del Comitato Tecnico Regionale V.I.A.;
PRESO ATTO che con parere n. 91 del 24.07.2019, il Comitato Tecnico Regionale V.I.A si è espresso favorevolmente, con prescrizioni, al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale (con validità temporale pari alla durata dell'autorizzazione mineraria) e al rilascio dell’autorizzazione mineraria (Allegato A);
VISTO il decreto n. 95 del 30.08.2019 con il quale la Direzione Commissioni Valutazioni ha preso atto, facendolo proprio, del parere n. 91 del 24.07.2019 espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A. rilasciando provvedimento favorevole di compatibilità ambientale al progetto di ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata “CEOLARA” e sita in Comune di Sommacampagna (VR), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni/condizioni ambientali e prescrizioni minerarie contenute nel parere medesimo;
CONSIDERATO che hai sensi dell’art. 11 comma e della L.R. 13/2018, qualora il progetto di coltivazione sia soggetto a valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), il Comitato Tecnico si esprime in luogo della C.T.R.A.E.;
PRESO ATTO che nell’ambito della procedura di compatibilità ambientale, distando l’area di cava oggetto di ampliamento circa 5 Km dal S.I.C. individuato con il codice IT 3210043 e denominato “Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Est” e circa 8 Km dalle aree S.I.C. e Z.P.S. individuate con il codice IT 3210008 e denominate “Fontanili di Povegliano” e che al riguardo la ditta ha presentato dichiarazione di non necessità di Valutazione Incidenza Ambientale e correlata relazione tecnica analitica, è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza e che, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43Cee e 2009/147/Cee, sono state impartite prescrizioni;
DATO ATTO che nell’ambito della medesima procedura è stato contro dedotto il parere contrario espresso dal Comune di Sommacampagna;
CONSIDERATO che il decreto n. 95 del 30.08.2019 contiene inoltre le seguenti determinazioni:
PRESO ATTO che il Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nel proprio parere n. 91 del 24.07.2019 aveva prescritto, tra l’altro, che:
VISTA la nota prot. n. 399621 del 17.09.2019 con cui la Direzione Difesa del Suolo, struttura competente al rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale, ha indetto, per il giorno 10.10.2019 alle ore 11.00 presso la sede regionale di Palazzo Linetti in Calle Priuli n. 99 a Venezia (VE), la Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, c. 2, della L. 241/90, in forma simultanea e con modalità sincrona ai sensi dell’art. 14-ter della legge medesima e ha convocato l’Amministrazione comunale, l’Amministrazione provinciale, il Consorzio di Bonifica Veronese, Terna Rete Italia s.p.a. e la ditta proponente;
DATO ATTO che la Conferenza di Servizi decisoria si è svolta in data 10.10.2019, con inizio dei lavori alle ore 11,06 e chiusura degli stessi alle ore 11,45, e che la stessa, come da relativo verbale (Allegato B), ha espresso parere favorevole sulla base delle posizioni prevalenti all’autorizzazione dell’ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata “CEOLARA” e sita in Comune di Sommacampagna (VR), con le prescrizioni di cui al decreto n. 95 del 30.08.2019 (che recepisce le prescrizioni contenute nel parere n. 91/2019 del Comitato Tecnico Regionale V.I.A), con quelle di carattere generale previste dalla L.R. n. 13/2018 e dal P.R.A.C. e con le ulteriori prescrizioni così formulate:
VISTA la nota prot. n. 513839 del 28.11.2019 con la quale la struttura competente in materia di attività estrattive, a seguito degli esiti della Conferenza dei Servizi decisoria svoltasi in data 10.10.2019 e dei contenuti del decreto n. 95 del 30.08.2019 di rilascio del provvedimento favorevole di compatibilità ambientale all’intervento, ha chiesto alla ditta S.E.V. s.r.l. la trasmissione della documentazione integrativa necessaria al completamento del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla coltivazione in ampliamento della cava costituita da:
DATO ATTO la corrispondenza intercorsa tra la ditta S.E.V. s.r.l. e Terna s.p.a. e Rete s.r.l. senza che le parti riuscissero a raggiungere concretamente un risultato concordato;
VISTA la nota pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 197071 del 19.05.2020 con la quale Terna s.p.a. e Rete s.r.l. hanno trasmesso elaborato grafico di individuazione dei percorsi di accesso agi elettrodotti per l’effettuazione delle attività relative all’esercizio ed alla manutenzione dei medesimi;
CONSIDERATO che nella nota acquisita al prot. n. 197071/2020 Terna s.p.a. e Rete s.r.l. hanno evidenziato alcune condizioni e prescrizioni a specificazione delle modalità di realizzazione ed identificazione dei sopra citati percorsi nonché le modalità di accesso all’area del proprio personale, chiedendo altresì di subordinare “la realizzazione dell’ampliamento della cava denominata “CEOLARA” alla sottoscrizione di atti integrativi delle servitù in essere che recepiscano i predetti nuovi percorsi, ai fini della loro opponibilità al proprietario, successori e aventi causa, a salvaguardia del servizio pubblico di trasmissione dell’energia”;
VISTA la nota in data 28.05.2020, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 213155 del 29.05.2020, con la quale la ditta S.E.V. s.r.l., in accoglimento di quanto indicato da Terna s.p.a. e rete s.r.l. e recepimento di quanto emerso in sede di Conferenza dei Servizi decisoria svoltasi in data 10.10.2019, ha trasmesso documento di accettazione dell’elaborato grafico di individuazione dei percorsi di accesso agi elettrodotti per l’effettuazione delle attività relative all’esercizio ed alla manutenzione dei medesimi da parte di Terna s.p.a. e Rete s.r.l., concordando sostanzialmente anche in merito alle modalità di realizzazione ed identificazione dei citati percorsi nonché delle modalità di accesso all’area del personale delle società gestrici dei sostegni di elettrodotto ma non sulla sottoscrizione o integrazione di atti di Servitù di Elettrodotto in quanto la ditta medesima non è la proprietaria del fondo bensì usufruttuaria temporanea e che le società gestrici dei sostegni di elettrodotto potranno, indipendentemente dall’esercizio dell’attività estrattiva, perfezionare gli atti di Servitù di Eletrodotto con il proprietario dei terreni ossia il Comune di Sommacampagna;
PRESO ATTO che, come sottolineato con nota prot. n. 173501 del 30.04.2020, la prescrizione ratificata in sede di Conferenza di Servizi del 10.10.2019 riguardava unicamente la presentazione di un “elaborato condiviso e sottoscritto anche Terna s.p.a. e Rete s.r.l., ognuna per l’elettrodotto di propria competenza, che individui il percorso di accesso ai sostegni degli elettrodotti presenti all’interno dell’area della cava nonché le modalità con le quali evidenziare che il/i percorso/i prescelto/i è/sono dedicato/i a tale fine” e non alla stipula di eventuali contratti o integrazione di contratti di Servitù di Elettrodotto;
RITENUTA la documentazione integrativa acquisita al prot. n. 197071 del 19.05.2020 ed al prot. n. 213155 del 29.05.2020, per la parte inerente a quanto stabilito nella Conferenza dei Servizi decisoria del 10.10.2019 relativamente al percorso di accesso ai sostegni degli elettrodotti presenti all’interno dell’area della cava, esaustiva sotto tale aspetto;
VISTA la nota acquisita al prot. n. 70663 del 13.02.2020 con la quale la ditta S.E.V. s.r.l. ha trasmesso le analisi relative al limo di lavaggio proveniente dall’impianto di lavorazione del tout-venant dalle quali emerge l’assenza, al loro interno, dell’elemento acrilammide;
VISTA la nota in data 04.06.2020, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 219985 del 04.06.2020 con la quale la ditta S.E.V. s.r.l., in ragione del tempo intercorso tra la presentazione dell’istanza ed il presunto rilascio del provvedimento di autorizzazione nel corso del quale l’attività estrattiva è proseguita con una buona produttività, ha chiesto di ridurre la temporalità di 5 anni e 7 anni previsti nel progetto presentato per la conclusione rispettivamente dei lavori di estrazione e sistemazione ambientale stabilendo al 31.12.2024 il termine per la conclusione dei lavori di estrazione ed al 31.12.2026 il termine per la conclusione dei lavori di sistemazione della cava;
DATO ATTO che tutte le osservazioni e opposizioni pervenute nel corso dell’iter istruttorio sono state contro dedotte all’interno del parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A e recepito nel decreto n. 95/2019;
CONSIDERATO che, in applicazione del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia), in data 29.01.2020 è stata effettuata la richiesta di informazione ai sensi dell’art. 91 alla banca dati nazionale antimafia, acquisita per via telematica al prot. n. PR_MNUTG_Ingresso_0009757_20200214, che sono trascorsi i termini di cui al comma 2 dell’art. 92 del D.lgs. 159/2011 senza comunicazioni da parte della Prefettura e che pertanto, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, è possibile procedere purché nell’autorizzazione sia inserita la clausola che preveda la revoca del provvedimento in caso di sopravvenuta comunicazione interdittiva;
PRESO ATTO che l’area dell’intervento non ricade né in vincolo paesaggistico né in vincolo idrogeologico;
DATO ATTO che il progetto di coltivazione in ampliamento interessa l’intera superficie di cava attualmente autorizzata trattandosi esclusivamente di ampliamento in profondità, per un volume estraibile utile aggiuntivo di sabbia e ghiaia pari a circa 950.373 mc.;
VISTA la D.G.R. n. 568 del 30.04.2018, ed in particolare l’Allegato A alla medesima deliberazione il quale, alla lettera c) punto n. 8 stabilisce che “Il provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06, fermo restando che il responsabile dell’endoprocedimento finalizzato al rilascio del provvedimento regionale unico è il Direttore della struttura competente per materia, è adottato dal Direttore di Area a cui afferisce la struttura regionale competente per l’autorizzazione dell’intervento (o suo delegato) o nel caso di interventi soggetti ad approvazione non di competenza regionale, dal Direttore di Area Tutela e Sviluppo del Territorio (o suo delegato)”;
VISTO il D.lgs. 42/2004 ed il DPCM 12.12.2005;
VISTI la Dir.92/43/CEE, il D.P.R. n. 357/1997 e la D.G.R.1400/2017;
VISTA la L.R. 26 marzo 2018, n. 13 ed il P.R.A.C. approvato con D.C.R. n. 32 del 20.03.2018;
VISTA la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTO il Decreto legislativo 03.04.2006, n. 152;
VISTO il D.P.R. 09.04.1959, n. 128;
VISTI gli atti d'ufficio;
decreta
a condizione che detti materiali presentino concentrazioni inferiori ai limiti di cui alla colonna A Tabella 1 Allegato 5 parte IV del D.lgs.152/2006 e per un quantitativo complessivo non superiore a 113.473 mc. Non è consentito l’uso di materiali diversi da quelli espressamente consentiti. Tutto ciò nel rispetto di quanto statuito dal decreto legislativo n. 152/06 e comunque delle norme in vigore al momento dell’utilizzo, con particolare riferimento ai contenuti della D.G.R. n. 1987 del 28.10.2014;
Nicola Dell'Acqua
(seguono allegati)
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