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Bur n. 130 del 25 agosto 2020


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FITOSANITARIO n. 34 del 04 giugno 2020

Misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite nella Regione Veneto per l'anno 2020. Decreto Ministeriale n. 32442 del 31 maggio 2000.

Note per la trasparenza

Il presente atto approva le misure di contenimento della flavescenza dorata della vite nel territorio regionale per l’anno 2020, come previsto dall’art. 5 comma 2 e dall’art. 7 del DM del 31 maggio 2000.

Il Direttore

Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 recante “Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”;

Visto il Decreto 31 maggio 2000 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, recante “Misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite”;

Visti i Reg. Ue 2016/2031 e 2019/2072 che fissano le condizioni per la circolazione in ambito comunitario dei materiali di moltiplicazione della vite, tra le quali anche l’applicazione di trattamenti appropriati per contrastare i vettori di flavescenza dorata;

Considerato il pericolo derivante dalla diffusione della flavescenza dorata della vite per le produzioni viticole e per il vivaismo viticolo regionale;

Visti i risultati dell’attività di monitoraggio per accertare la presenza di flavescenza dorata e del suo vettore Scaphoideus titanus nei vigneti del Veneto dal 1992 al 2019, i quali hanno evidenziato che nel territorio regionale non esistono zone indenni;

Considerato che i dati raccolti sulla diffusione di flavescenza dorata e del suo vettore nel corso del 2019 indicano una significativa presenza negli areali viticoli della provincia di Treviso e di Vicenza, in quelli delle DOC “Lison –Pramaggiore” e “Piave” in provincia di Venezia e in quelli delle DOC “Soave”, “ Durello” e “ Arcole “in provincia di Verona, confermata anche dalle comunicazioni ricevute dalle realtà associative e produttive presenti in queste zone;

Considerato che la flavescenza dorata tende ad aumentare la propria presenza in zone viticole dove non vengono eseguiti interventi specifici di controllo del vettore; 

Ritenuto pertanto di adottare specifiche misure fitosanitarie volte al contenimento della flavescenza dorata della vite, in particolare attraverso un’azione di contrasto della cicalina Scaphoideus titanus, come previsto dall’art. 5 comma 2 e dall’art. 7 del DM 31maggio 2000;

Vista la L.R. n. 1 del 10 gennaio 1997;

decreta

1. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto;

2. di approvare le seguenti misure di contenimento della flavescenza dorata della vite, come previsto dall’ art. 5 comma 2 e dall’art. 7 del DM 31 maggio 2000;

  1. nelle province di Treviso e di Vicenza, nelle DOC “Lison –Pramaggiore” e “Piave” in provincia di Venezia e nelle DOC “Soave”, “ Durello” e “ Arcole “in provincia di Verona:
  • obbligo di eseguire un intervento insetticida in tutti i vigneti, sia produttivi che non in produzione, nei confronti del vettore Scaphoideus titanus;
  • obbligo di effettuare due interventi insetticidi nei confronti del vettore Scaphoideus titanus, nei vigneti coltivati con le tecniche di agricoltura biologica di cui al Reg. CE 834/2007, a distanza di 7-10 giorni con i prodotti fitosanitari ammessi per la difesa in agricoltura biologica;
  1. negli altri areali viticoli della Regione Veneto, nei vigneti ove sia accertata la presenza di Scaphoideus titanus:
  • obbligo di eseguire un intervento insetticida in tutti i vigneti, sia produttivi che non in produzione, nei confronti del vettore Scaphoideus titanus;
  • obbligo di effettuare due interventi insetticidi, nei vigneti coltivati con le tecniche di agricoltura biologica di cui al Reg. CE 834/2007, a distanza di 7-10 giorni con i prodotti fitosanitari ammessi per la difesa in agricoltura biologica;
  1. per i vivaisti viticoli, in tutto il territorio regionale:
  • obbligo di effettuare tre interventi insetticidi contro lo Scaphoideus titanus nei campi di Piante Madri Marze (PMM), Piante Madri Portainnesti (PMP) e nei barbatellai:
    • il primo diretto verso le forme giovanili dell’insetto (neanidi dal I al IV stadio) indicativamente alla metà di giugno;
    • il secondo diretto verso gli adulti indicativamente entro la prima decade di luglio;
    • il terzo, sempre diretto verso gli adulti indicativamente, verso la fine di agosto;
  1. per il controllo di Scaphoideus titanus andranno impiegati prodotti fitosanitari registrati per l’impiego contro lo Scaphoideus titanus o le cicaline della vite;
  1. per le date dei trattamenti, anche in funzione dei prodotti utilizzabili, ci si dovrà attenere alle indicazioni contenute nei bollettini settimanali di difesa della vite pubblicati dal U.O Fitosanitario ;
  1. e’ vietato trattare con prodotti insetticidi tossici per le api, o comunque che riportano restrizioni d’uso esplicite in etichetta, qualora la vegetazione del cotico erboso sottostante il vigneto sia in fioritura. I trattamenti sono ammessi successivamente allo sfalcio con eliminazione del cotico erboso e la sua completa essicazione (L.R. n. 41 del 06/12/2017, art. 9, comma 4);

3. l'inosservanza delle misure di contenimento della flavescenza dorata della vite di cui al punto 2) sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 54, comma 23, del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione..

Giovanni Zanini



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