Misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite nella Regione Veneto per l'anno 2020. Decreto Ministeriale n. 32442 del 31 maggio 2000.
| Note per la trasparenza |
Il presente atto approva le misure di contenimento della flavescenza dorata della vite nel territorio regionale per l’anno 2020, come previsto dall’art. 5 comma 2 e dall’art. 7 del DM del 31 maggio 2000.
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Il Direttore
Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 recante “Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”;
Visto il Decreto 31 maggio 2000 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, recante “Misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite”;
Visti i Reg. Ue 2016/2031 e 2019/2072 che fissano le condizioni per la circolazione in ambito comunitario dei materiali di moltiplicazione della vite, tra le quali anche l’applicazione di trattamenti appropriati per contrastare i vettori di flavescenza dorata;
Considerato il pericolo derivante dalla diffusione della flavescenza dorata della vite per le produzioni viticole e per il vivaismo viticolo regionale;
Visti i risultati dell’attività di monitoraggio per accertare la presenza di flavescenza dorata e del suo vettore Scaphoideus titanus nei vigneti del Veneto dal 1992 al 2019, i quali hanno evidenziato che nel territorio regionale non esistono zone indenni;
Considerato che i dati raccolti sulla diffusione di flavescenza dorata e del suo vettore nel corso del 2019 indicano una significativa presenza negli areali viticoli della provincia di Treviso e di Vicenza, in quelli delle DOC “Lison –Pramaggiore” e “Piave” in provincia di Venezia e in quelli delle DOC “Soave”, “ Durello” e “ Arcole “in provincia di Verona, confermata anche dalle comunicazioni ricevute dalle realtà associative e produttive presenti in queste zone;
Considerato che la flavescenza dorata tende ad aumentare la propria presenza in zone viticole dove non vengono eseguiti interventi specifici di controllo del vettore;
Ritenuto pertanto di adottare specifiche misure fitosanitarie volte al contenimento della flavescenza dorata della vite, in particolare attraverso un’azione di contrasto della cicalina Scaphoideus titanus, come previsto dall’art. 5 comma 2 e dall’art. 7 del DM 31maggio 2000;
Vista la L.R. n. 1 del 10 gennaio 1997;
decreta
1. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto;
2. di approvare le seguenti misure di contenimento della flavescenza dorata della vite, come previsto dall’ art. 5 comma 2 e dall’art. 7 del DM 31 maggio 2000;
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nelle province di Treviso e di Vicenza, nelle DOC “Lison –Pramaggiore” e “Piave” in provincia di Venezia e nelle DOC “Soave”, “ Durello” e “ Arcole “in provincia di Verona:
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obbligo di eseguire un intervento insetticida in tutti i vigneti, sia produttivi che non in produzione, nei confronti del vettore Scaphoideus titanus;
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obbligo di effettuare due interventi insetticidi nei confronti del vettore Scaphoideus titanus, nei vigneti coltivati con le tecniche di agricoltura biologica di cui al Reg. CE 834/2007, a distanza di 7-10 giorni con i prodotti fitosanitari ammessi per la difesa in agricoltura biologica;
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negli altri areali viticoli della Regione Veneto, nei vigneti ove sia accertata la presenza di Scaphoideus titanus:
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obbligo di eseguire un intervento insetticida in tutti i vigneti, sia produttivi che non in produzione, nei confronti del vettore Scaphoideus titanus;
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obbligo di effettuare due interventi insetticidi, nei vigneti coltivati con le tecniche di agricoltura biologica di cui al Reg. CE 834/2007, a distanza di 7-10 giorni con i prodotti fitosanitari ammessi per la difesa in agricoltura biologica;
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per i vivaisti viticoli, in tutto il territorio regionale:
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obbligo di effettuare tre interventi insetticidi contro lo Scaphoideus titanus nei campi di Piante Madri Marze (PMM), Piante Madri Portainnesti (PMP) e nei barbatellai:
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il primo diretto verso le forme giovanili dell’insetto (neanidi dal I al IV stadio) indicativamente alla metà di giugno;
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il secondo diretto verso gli adulti indicativamente entro la prima decade di luglio;
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il terzo, sempre diretto verso gli adulti indicativamente, verso la fine di agosto;
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per il controllo di Scaphoideus titanus andranno impiegati prodotti fitosanitari registrati per l’impiego contro lo Scaphoideus titanus o le cicaline della vite;
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per le date dei trattamenti, anche in funzione dei prodotti utilizzabili, ci si dovrà attenere alle indicazioni contenute nei bollettini settimanali di difesa della vite pubblicati dal U.O Fitosanitario ;
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e’ vietato trattare con prodotti insetticidi tossici per le api, o comunque che riportano restrizioni d’uso esplicite in etichetta, qualora la vegetazione del cotico erboso sottostante il vigneto sia in fioritura. I trattamenti sono ammessi successivamente allo sfalcio con eliminazione del cotico erboso e la sua completa essicazione (L.R. n. 41 del 06/12/2017, art. 9, comma 4);
3. l'inosservanza delle misure di contenimento della flavescenza dorata della vite di cui al punto 2) sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 54, comma 23, del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione..
Giovanni Zanini