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Materia: Commercio, fiere e mercati
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INDUSTRIA ARTIGIANATO COMMERCIO E SERVIZI n. 207 del 29 luglio 2020
Bando per la concessione di contributi ai luoghi storici del commercio, iscritti nell'elenco regionale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 50/2012 e della DGR n. 696 del 13 maggio 2014, per far fronte alle conseguenze dell'epidemia di Covid-19. Approvazione risultanze istruttorie ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del bando approvato con DGR n. 617 del 19 maggio 2020 per l'erogazione di contributi ai luoghi storici del commercio.
Con il presente provvedimento si approvano le risultanze istruttorie dell’attività di valutazione delle domande presentate per l’erogazione di contributi ai luoghi storici del commercio, così come previsto dal bando approvato con DGR n. 617 del 19 maggio 2020.
Il Direttore
PREMESSO che la legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto” prevede la possibilità di concedere contributi a favore dei luoghi storici del commercio;
che, con deliberazione n. 617 del 19 maggio 2020, la Giunta regionale ha approvato il Bando per l’erogazione di contributi ai luoghi storici del commercio finalizzato a sostenere interventi volti a consentire la riapertura delle attività economiche in sicurezza, secondo le disposizioni normative in materia di Covid 19;
che, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del bando, le domande di contributo dovevano essere presentate alla Regione del Veneto, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), a partire dalle ore 10.00 del 1° giugno 2020 fino alle ore 17.00 del 22 giugno 2020;
che, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del bando, le domande di contributo sono istruite dalla Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi - U.O Commercio e Servizi, con procedura valutativa a sportello in ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento delle risorse disponibili;
CONSIDERATO che l’articolo 10, comma 4, del bando, stabilisce che la domanda non è ricevibile qualora sia presentata oltre il termine stabilito o con modalità diverse da quanto previsto;
che l’articolo 11, comma 3, del bando, stabilisce che la domanda non è ammissibile qualora:
che l’articolo 7, comma 2, del bando, stabilisce che l’investimento ammissibile non può essere inferiore a 1.000,00 euro;
DATO ATTO che, entro il termine fissato dal bando, sono pervenute alla Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi n. 116 domande e oltre il suddetto termine è pervenuta 1 domanda;
che, la U.O. Commercio e Servizi ha effettuato la verifica sulla ricevibilità e ammissibilità delle domande in capo a 117 potenziali beneficiari;
che il combinato disposto dei commi 3, 8 bis e 8 quater dell’articolo 31 del decreto legge n. 69 del 21.06.2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 98 del 09.08.2013, dispone che la regolarità contributiva del beneficiario debba essere verificata in sede di concessione delle agevolazioni e che, in caso di inadempienza contributiva, sia trattenuto dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza (c.d intervento sostitutivo);
PRESO ATTO che, in sede di istruttoria delle domande, laddove necessario, è stata diminuita la spesa ammessa, mentre nel caso di investimento non dettagliato è stato ammesso l’investimento sommario presentato, il quale potrà essere oggetto di rettifica in sede di verifica della domanda di erogazione del contributo e della relativa rendicontazione delle spese;
che l’articolo 11, comma 5, del bando prevede che i soggetti interessati abbiano diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti della dotazione finanziaria disponibile, pari a euro 2.000.000,00, mentre è escluso il “sostegno parziale” per le domande il cui contributo concedibile non trova completa capienza all’interno della dotazione finanziaria;
che, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del bando, al termine dell’attività di valutazione delle domande, il Direttore della Direzione Industria e Artigianato Commercio e Servizi approva le risultanze istruttorie;
che le risorse disponibili, consentono di ammettere al contributo n° 103 imprese, per una richiesta di contributi complessiva pari ad euro 533.317,46;
che, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del bando, le imprese ammesse a contributo devono concludere gli interventi entro il termine perentorio del 31 ottobre 2020;
che, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del bando, le imprese devono presentare la rendicontazione e la domanda di erogazione del contributo, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), entro il 16 novembre 2020;
RITENUTO pertanto di approvare, ai sensi dell’articolo 11 del bando:
VISTI il Regolamento (CE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 “De Minimis”;
la legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”;
la deliberazione della Giunta regionale n. 802 del 27 maggio 2016 “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14”;
la deliberazione della Giunta regionale n. 617 del 19 maggio 2020 “Bando per la concessione di contributi ai luoghi storici del commercio, iscritti nell’elenco regionale ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale n. 50/2012 e della DGR n. 696 del 13 maggio 2014, per far fronte alle conseguenze dell’epidemia di Covid-19;
la legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001 e n. 54 del 31 dicembre 2012 e il regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1;
il decreto legislativo n. 126/2014 integrativo e correttivo del decreto legislativo n. 118/2011;
la documentazione agli atti;
decreta
Giorgia Vidotti
(seguono allegati)
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