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Materia: Agricoltura
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 88 del 03 luglio 2020
Riduzione della resa massima di uva per ettaro e di vino classificabile come atto a Doc Valpolicella, Doc Valpolicella Ripasso, Docg Recioto della Valpolicella e Docg Amarone della Valpolicella nonché della percentuale di resa delle uve da mettere a riposo atte a produrre i vini Docg Recioto della Valpolicella e Docg Amarone della Valpolicella, per la vendemmia 2020. Legge n. 238/2016 articolo 39 comma 2.
Con il presente provvedimento si dà attuazione alla richiesta Consorzio tutela vini Valpolicella per quanto riguarda la riduzione della resa massima di uva per ettaro e di vino classificabile come atto a Doc Valpolicella, Doc Valpolicella Ripasso, Docg Recioto della Valpolicella e Docg Amarone della Valpolicella nonché della percentuale di resa delle uve da mettere a riposo atte a produrre i vini Docg Recioto della Valpolicella ed Amarone della Valpolicella, per quanto concerne la vendemmia 2020, in conformità a quanto stabilito all’art. 39 comma 2 della legge n. 238/2016 e dall’art. 4 dei rispettivi disciplinari di produzione.
Il Direttore
VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e Consiglio recante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare la sezione 2 "Denominazione di origine, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo";
VISTA la legge n. 238/2016 recante “disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino” ed in particolare il comma 2 dell’art. 39 che consente alle regioni, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, di ridurre la resa massima di vino classificabile come a denominazione ed eventualmente la resa massima di uva ad ettaro e la relativa resa di trasformazione in vino per conseguire l’equilibrio di mercato;
VERIFICATO che l'attuazione delle politiche di gestione delle produzioni di cui al citato art. 39 vanno definite dai Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'art. 41 della menzionata legge n. 238/2016;
VISTO il DM del 18/07/2018, recante “Disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini”;
VISTO il DM n. 27920/2019, che ha confermato l'incarico al Consorzio tutela vini Valpolicella (di seguito “Consorzio”) a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41 commi 1 e 4 della Legge n. 238/2016 per le Doc Valpolicella e Valpolicella Ripasso e per le Docg Amarone della Valpolicella e Recioto della Valpolicella;
VISTI i vigenti disciplinari di produzione dei vini Doc Valpolicella, Doc Valpolicella Ripasso, Docg Recioto della Valpolicella e Docg Amarone della Valpolicella ed in particolare i rispettivi art. 4 che consentono alla Regione del Veneto, su proposta del Consorzio e sentite le organizzazioni di categoria interessate, di stabilire rese inferiori rivendicabili con la denominazione di origine rispetto a quelle definite dai medesimi disciplinari;
ACQUISITA la nota prot. regionale n. 223314 del 08/06/2020 (integrata successivamente con nota prot. regionale n. 244768 del 22/06/2020) con la quale il Consorzio ha chiesto, in deroga ai disciplinari di produzione e per i prodotti ottenuti dalla vendemmia 2020,
VALUTATA quindi la documentazione allegata alle menzionate note ed in particolare:
ACQUISITE successivamente le precisazioni di Coldiretti Verona, relativamente al parere fornito in sede di incontro con le organizzazioni di categoria e all’ulteriore nota inviata alla Regione del Veneto in data 15/06/2020 (prot. regionale n. 237046), con le quali la medesima Organizzazione approva le misure di gestione avanzate dal Consorzio e auspicando l’attivazione di un percorso maggiormente strutturato per la tutela del Sistema Valpolicella;
VERIFICATI i dati storici delle produzioni di uva e delle giacenze dei vini, nonché l'andamento delle certificazioni, degli imbottigliamenti e del trend della commercializzazione;
TENUTO CONTO che al tema della sostenibilità il consumatore rivolge sempre più attenzione ricercando prodotti con minor impatto ambientale, non disgiunti dall'introduzione di peculiarità in ambito sociale e della salute dei cittadini e che tali aspetti possono riflettersi sul prezzo di mercato, sulla maggior efficienza nell'utilizzo delle risorse e in una riduzione dei costi;
TENUTO CONTO che l'aumento della sostenibilità delle produzioni risulta questione fondamentale per lo sviluppo armonico del settore vitivinicolo, in relazione alle esigenze dei produttori, dei cittadini e dei consumatori, tanto che la Regione del Veneto ha istituito, con DGR n. 372/2018, un gruppo di lavoro interdisciplinare per individuare e implementare una gestione maggiormente sostenibile del processo produttivo nel settore;
CONSTATATO che le certificazioni indicate nella domanda del Consorzio sono funzionali ad aumentare la sostenibilità delle produzioni, in linea con le esigenze dei consumatori e delle politiche di settore regionali e sono riconosciute alle aziende che volontariamente richiedono di entrare nei programmi di gestione e controllo, aperti a tutti i produttori associati al Consorzio e a quelli non associati che si sottopongono ai controlli;
VERIFICATO che nei termini stabiliti dall'avviso di ricezione della richiesta del Consorzio, pubblicato nel BUR n. 87/2020 (successivamente rettificato nel BUR n. 90/2020), sono pervenute le seguenti osservazioni:
CONSTATATO che tutte le menzionate osservazioni sono volte a richiedere l’inclusione del protocollo aziendale SOPD Equalitas tra quelli ammissibili al diritto di premialità che consente l’innalzamento a 5 t/ha dei quantitativi di uva messa a riposo ammessa atta alla produzione dei vini Docg Amarone della Valpolicella e Docg Recioto della Valpolicella in quanto protocollo comparabile con quello RRR proposto dal Consorzio;
ACQUISITE le controdeduzioni del Consorzio di tutela (n.prot. 253521 del 26/06/2020) alle suddette osservazioni, a conclusione delle quali, emerge il nulla osta all’accoglimento dell’inclusione del protocollo aziendale SOPD Equalitas tra quelli ammissibili al diritto della premialità (che consente l’innalzamento a 5 t/ha dei quantitativi di uva messa a riposo ammessa atta alla produzione dei vini Docg Amarone della Valpolicella e Docg Recioto della Valpolicella), subordinato alla condizione secondo cui i punti 5.2.1.1.1 e 5.2.5.5 del manuale Equalitas (REV_003_20200601) vengano obbligatoriamente rispettati dalle aziende operanti nella Denominazione Valpolicella che intendono avvalersi della “premialità”;
VISTA la nota prot. n. 262395 del 02/07/2020 con cui Equalitas srl conferma che gli Organismi di Certificazione riconosciuti dovranno attestare il rispetto, dei punti 5.2.1.1.1 e 5.2.5.5 del manuale Equalitas (REV_003_20200601) e dichiarare formalmente, tale condizione, anche nei certificati di conformità che verranno rilasciati;
TENUTO CONTO che la premialità proposta dal Consorzio di tutela risponde a disciplinari cui possono aderire indiscriminatamente tutti i produttori della denominazione e che il divieto d’uso di determinati principi attivi li pone ad un livello di attenzione ambientale superiore rispetto non solo alla ordinaria gestione del vigneto, ma anche delle norme tecniche regionali di difesa integrata;
PRESO ATTO che il Consorzio di tutela è rappresentativo dell'intera filiera produttiva dei vini Doc Valpolicella, Doc Valpolicella Ripasso, Docg Recioto della Valpolicella e Docg Amarone della Valpolicella;
TENUTO CONTO di quanto espresso in merito alla richiesta dalle organizzazioni professionali di categoria e dalle organizzazioni professionali della regione, così come previsto dall'art. 39, comma 2 della Legge n. 238/2016 e dall'art. 4, degli specifici disciplinari di produzione e delle osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione dell’avviso di ricezione della proposta del Consorzio;
CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003 spetta al Direttore della Direzione agroalimentare emanare, in forma di decreto, l’atto riguardante nello specifico la misura in oggetto;
VISTA la legge regionale n. 54/2012 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria n. 1/2012 “Statuto del Veneto”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 297/2019 con cui è stato prorogato l’incarico al 31/12/2020 al direttore della Direzione Agroalimentare, assegnato con DGR n. 1070/2016;
decreta
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire, per la vendemmia 2020, la riduzione della resa massima di uva per ettaro e di vino classificabile come atto a Doc Valpolicella, Doc Valpolicella Ripasso, Docg Recioto della Valpolicella e Docg Amarone della Valpolicella e, in particolare, la riduzione della resa per ettaro prevista all’articolo 4 comma 5 dei disciplinari di produzione da 12 t/ha a 10 t/ha con la precisazione che i superi di cui all’articolo 4 comma 10 dei medesimi disciplinari sono da calcolare sulla quota di 10 t/ha;
3. di stabilire, per la vendemmia 2020, che il quantitativo di uve da mettere a riposo atte a produrre i vini Docg Amarone della Valpolicella e Docg Recioto della Valpolicella, non deve superare:
4. di stabilire che AVEPA è tenuta a verificare la coerenza tra la dichiarazione unificata di cui all'articolo 37 della Legge n. 238/2016 e il potenziale produttivo di ciascun soggetto avente titolo, così come risulta nello schedario viticolo veneto, con quanto disposto al punto 2 e 3 del presente provvedimento;
5. di stabilire che la Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti spa (SIQURIA) è tenuta nel processo di controllo dei vini Doc Valpolicella, Doc Valpolicella Ripasso, Docg Recioto della Valpolicella e Docg Amarone della Valpolicella e quindi nell'emettere i pareri di conformità, a dare attuazione a quanto previsto al punto 2 e 3;
6. di trasmettere il presente provvedimento all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) - Ufficio di Susegana (TV), all'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), alla Società italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti spa (SIQURIA) e al Consorzio tutela vini Valpolicella;
7. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Alberto Zannol
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