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Bur n. 98 del 03 luglio 2020


Materia: Servizi sociali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE MARGINALITA' E INCLUSIONE SOCIALE n. 26 del 10 giugno 2020

Aggiornamento dei Registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle Associazioni di promozione sociale (L.R. 30.08.1993 n. 40, art. 4 - L.R. 13.09.2001 n. 27, art. 43 - Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i.)

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si procede all’aggiornamento dei Registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale relativamente alle nuove iscrizioni, al rinnovo triennale di associazioni già iscritte, alla cancellazione e alla non ammissione di associazioni prive dei necessari requisiti.

Il Direttore

  • preso atto che con legge regionale 30.08.1993 n. 40, è stata data attuazione nella Regione Veneto alla disciplina della Legge-quadro sul Volontariato 11.08.1991 n. 266;
  • rilevato che ai sensi dell’art. 4 della citata L.R. 40/93 hanno diritto ad essere iscritte nel Registro Regionale le Organizzazioni di Volontariato che hanno i requisiti previsti dall’art. 3 della L. 266/1991;
  • dato atto che la Deliberazione di Giunta n. 2641 del 07.08.2007, così come modificata dalla D.G.R. 4314 del 29.12.2009 dispone che le organizzazioni di volontariato devono:
    • essere costituite ed operanti nel territorio regionale da almeno sei mesi,
    • essere composte da sole persone fisiche,
    • avvalersi in maniera determinante e prevalente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri aderenti;
    • essere dotate di autonomia sotto il profilo giuridico, gestionale, patrimoniale, contabile, organizzativo processuale …;
    • svolgere attività concreta di solidarietà sul territorio regionale;
  • preso atto che con Legge 7 dicembre 2000, n. 383 sono state disciplinate le associazioni di promozione sociale;
  • preso atto che l’art. 7 della L. 383/2000 prevede il diritto di automatica iscrizione nel registro nazionale delle articolazioni territoriali e dei circoli affiliati alle associazioni nazionali di promozione sociale, attraverso apposita certificazione del Presidente nazionale (che ne attesta l’appartenenza nonché la conformità  dei  loro  statuti  ai  requisiti  di  legge), in osservanza alle disposizioni regolamentari di cui al DM 471/2001;
  • vista la Legge regionale 13 settembre 2001 n. 27, art. 43, con la quale è stato istituito il registro regionale delle associazioni di promozione sociale, demandando alla Giunta Regionale l’emanazione di un apposito regolamento per la disciplina dei relativi procedimenti di iscrizione, cancellazione e revisione;
  • preso atto che con successiva DGR del 10 ottobre 2001 n. 2652 sono stati stabiliti i criteri e le modalità di iscrizione al registro regionale delle associazioni di promozione sociale;
  • preso atto che in attuazione della Legge delega 6 giugno 2016, n. 106 è stato emanato il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 avente ad oggetto il  Codice del Terzo Settore, di seguito “Codice”,
  • dato atto che il Codice conferisce al Terzo settore una specifica identità sotto il profilo giuridico nonché semplifica e armonizza le molteplici normative di dettaglio indirizzate a diverse tipologie di soggetti no profit;
  • dato atto che le disposizioni del Codice di seguito riportate sono immediatamente applicabili:
    • perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,
    • svolgere, in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale elencate nell’art. 5 del D. Lgs. 117/17,
    • essere costituite in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche oppure, in relazione alla tipologia prescelta, a tre organizzazioni di volontariato o a tre associazioni di promozione sociale;
    • svolgere l’attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, per le organizzazioni di volontariato oppure in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi per le associazioni di promozione sociale,
    • avvalersi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati;
    • contenere nella denominazione sociale la specifica “organizzazione di volontariato” o l’acronimo “Odv” oppure “associazione di promozione sociale” o l’acronimo “Aps”;
       
  • preso atto che presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore, operativamente gestito su base territoriale da ciascuna Regione e Provincia autonoma;
  • dato atto che, nelle more dell’operatività del Registro unico nazionale, ai sensi dell’articolo 101 comma 3 del Codice, il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale s’intende soddisfatto attraverso l’iscrizione delle organizzazioni di volontariato nel Registro istituito dalla normativa di settore;
  • visto il Decreto “Cura Italia” convertito in Legge 24.04.2020, n. 27, con il quale il termine per l’adeguamento statutario richiesto alle Associazioni già iscritte è stato prorogato al 31.10.2020;
  • viste le Circolari ministeriali n. 12604 del 29.12.2017 e n. 20 del 27.12.2018;
  • dato atto che gli esiti istruttori concernenti l’aggiornamento dei Registri regionali hanno determinato:
    • l’iscrizione di n.6 Organizzazioni di volontariato e di n. 5  Associazioni di promozione sociale ai relativi Registri regionali, con scadenza triennale dalla data del presente provvedimento, individuate nell’Allegato A, con a fianco indicate eventuali prescrizioni o condizioni;
    • la conferma dell’iscrizione al Registro regionale del volontariato di n. 79 organizzazioni già iscritte, individuate nell’Allegato B, soggette alle prescrizioni indicate a fianco di ognuna;
    • la conferma dell’iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale di n. 29 associazioni già iscritte, individuate nell’Allegato C, soggette alle prescrizioni indicate a fianco di ognuna;
    • la cancellazione dal Registro regionale delle organizzazioni di volontariato di n. 23 organizzazioni, individuate nell’Allegato D, di cui n. 1 per avvenuto scioglimento, così come deliberato dal verbale di assemblea straordinaria, agli atti della struttura e n. 22 per non aver presentato istanza di conferma in sede di scadenza triennale (la L.R. 40/1993, all’art. 4 comma 5 ne prevede la cancellazione automatica);
    • la non ammissione al Registro regionale del volontariato di n. 11 organizzazioni, individuate nell’Allegato E, per non aver integrato quanto richiesto con apposita nota né dato riscontro nei termini alla comunicazione formulata ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990;
    • la non ammissione al Registro regionale della promozione sociale  dell’Associazione “La Natura che Educa”, C.F. 94020090240, con sede a Schio (VI), per rinuncia all’iscrizione in quanto priva dei requisiti necessari (i servizi erogati non rientrano infatti in nessuna delle unità di offerta disciplinati dalla L.R. 22/2002);
  • preso atto che:
    • con L. R. 05.02.1996 n. 6, art. 42 e che con L. R. 30.01.1997 n. 6, art. 74, è stato parzialmente modificato l’art. 4 della L. R. 40/93 affidando direttamente al Dirigente della Direzione Regionale per i Servizi Sociali la competenza all’aggiornamento del Registro del volontariato;
    • con DGR n. 803 del 27.05.2016 è stata istituita la nuova struttura organizzativa regionale, prevista dall'art. 9 della legge n. 54/2012 novellata e sono state individuate le Unità Organizzative in cui si articolano le Direzioni;
    • con DGR n. 1084 del 29.06.2016, in attuazione delle Leggi regionali 54/2012 e 14/2016 la competenza in materia dei Registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale  è stata affidata al Direttore della Direzione Servizi Sociali;
    • con DDR n. 22 del 06.04.2018 il Direttore della Direzione Servizi Sociali ha riconosciuto al Direttore dell’U.O. “Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale” il potere di sottoscrizione relativamente alle attività, funzioni e provvedimenti in capo alla U.O. medesima;
  • vista la Legge-quadro sul Volontariato dell’11.08.1991 n. 266;
  • vista la Legge 7.12.2000 n. 383;
  • visto il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.;
  • viste le Leggi regionali n. 40/1993, n. 6/1997 art. 74, n. 1/1997 art. 28, 27/2001 e n. 54/2012;
  • viste le Deliberazioni di Giunta nn. 4314/2009 e 2652/2001;
  • attestata la regolarità dell’istruttoria, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

  1. l’iscrizione di n. 6 Organizzazioni di volontariato e di n. 5 Associazioni di promozione sociale ai relativi Registri regionali, con scadenza triennale dalla data del presente provvedimento, individuate nell’Allegato A, con a fianco indicate eventuali prescrizioni o condizioni;
  2. la conferma dell’iscrizione al Registro regionale del volontariato di n. 79 organizzazioni già iscritte, individuate nell’Allegato B, soggette alle prescrizioni indicate a fianco di ognuna;
  3. la conferma dell’iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale di n. 29 associazioni già iscritte, individuate nell’Allegato C, soggette alle prescrizioni indicate a fianco di ognuna;
  4. la cancellazione dal Registro regionale delle organizzazioni di volontariato di n. 23 organizzazioni, individuate nell’Allegato D, per scioglimento o per non aver presentato istanza di conferma in sede di scadenza triennale;
  5. la non ammissione al Registro del volontariato di n. 11 organizzazioni, individuate nell’Allegato E, per non aver integrato quanto richiesto con apposita nota né dato riscontro nei termini alla comunicazione formulata ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990;
  6. la non ammissione al Registro regionale della promozione sociale  dell’Associazione “La Natura che Educa”, C.F. 94020090240, con sede a Schio (VI), per rinuncia all’iscrizione in quanto priva dei requisiti necessari;
  7. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del medesimo;
  8. il presente decreto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e nel sito istituzionale della Regione Veneto alla pagina dedicata al Sociale.

Maria Carla Midena

(seguono allegati)

26_Allegato_A_DDR_26_10-06-2020_422785.pdf
26_Allegato_B_DDR_26_10-06-2020_422785.pdf
26_Allegato_C_DDR_26_10-06-2020_422785.pdf
26_Allegato_D_DDR_26_10-06-2020_422785.pdf
26_Allegato_E_DDR_26_10-06-2020_422785.pdf

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