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Bur n. 94 del 26 giugno 2020


Materia: Settore secondario

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE RICERCA INNOVAZIONE ED ENERGIA n. 175 del 19 giugno 2020

Registro regionale dei valutatori per l'individuazione dei soggetti incaricati di valutare le proposte progettuali sulle iniziative previste in tema di ricerca e innovazione. Apertura termini per la presentazione delle domande di iscrizione. Anno 2020. Legge regionale 18 maggio 2007, n. 9, articolo 15, comma 1. DGR n. 1516 del 12 agosto 2014.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si riaprono i termini per l’anno 2020 per la presentazione delle domande di iscrizione al Registro regionale dei valutatori.

Il Direttore

PREMESSO che la legge regionale 18 maggio 2007, n. 9 “Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell’innovazione nel sistema produttivo regionale”, articolo 15, comma 1, ha istituito il Registro regionale dei valutatori per l’individuazione dei soggetti incaricati di valutare le proposte progettuali sulle iniziative previste da bando, demandando alla Giunta regionale l’individuazione dei criteri e delle modalità per la relativa iscrizione nonché le modalità per la tenuta e l’aggiornamento del Registro medesimo;

 che, con deliberazione n. 1516 del 12 agosto 2014, la Giunta regionale ha approvato i criteri e le modalità per l’iscrizione al Registro regionale dei valutatori, nonché le modalità di tenuta e di aggiornamento dello stesso Registro, oltre all’avviso pubblico per la presentazione delle domande d’iscrizione, incaricando altresì il Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione (ora Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia) degli adempimenti attuativi;

 che l’Allegato A alla citata DGR n. 1516/2014 prevede, a decorrere dall’anno 2016, l’aggiornamento annuale (entro il primo trimestre) del Registro dei valutatori mediante avviso di riapertura dei termini di presentazione delle domande d’iscrizione, da emanarsi con decreto del Direttore della struttura regionale competente che approva il modello di domanda con l’elenco dei settori scientifico-disciplinari per i quali è possibile presentare la candidatura, da pubblicare sul sito internet regionale;

 che con l'entrata in vigore dell’art. 103, comma 1 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (cd. decreto “Cura Italia”) è stata prevista la sospensione di tutti i termini relativi ai procedimenti amministrativi, fino al 15 aprile 2020;

 che successivamente, in sede di conversione del succitato decreto, avvenuta con la legge 24 aprile 2020, n. 27, la sospensione dei procedimenti amministrativi è stata posticipata al 15 maggio 2020;

 che, pertanto, a causa dell’emergenza sanitaria “Covid 19”, si è reso necessario posticipare l’adozione degli atti propedeutici all’aggiornamento del Registro regionale dei valutatori di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1516/2014;

 che la DGR n. 1516/2014 stabilisce di estendere l'utilizzo del Registro regionale dei valutatori anche per la valutazione dei progetti a valere sulla Legge regionale 30 maggio 2014, n. 13, qualora ritenuto opportuno e/o necessario in relazione al progetto ammesso ai benefici economici;

 che al fine di rendere operativo il Registro dei valutatori, con decreto del Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione n. 220 del 20 agosto 2014 è stata approvata la modulistica utile alla presentazione della domanda di iscrizione al Registro medesimo;

RITENUTO di confermare la modulistica per la presentazione della domanda approvata con il citato decreto del Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione n. 220/2014, Allegato A, con l’elenco dei settori scientifico-disciplinari per i quali è possibile presentare la candidatura;

 di stabilire che il periodo utile per la presentazione della domanda di iscrizione al Registro regionale dei valutatori decorre dalla pubblicazione del presente atto, per una durata di 30 giorni;

 di stabilire che la domanda di iscrizione debba essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo “ricercainnovazionenergia@pec.regione.veneto.it” con indicazione nell’oggetto della PEC della dicitura: “Cognome e nome [del candidato] – Domanda per l’iscrizione al registro regionale dei valutatori ai sensi della L.r. n. 9/2007, art. 15”;

VISTO la legge 7 agosto 1990 n. 241;

il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con la legge 24 aprile 2020, n. 27;

 le leggi regionali 18 maggio 2007, n. 9, 31 dicembre 2012, n. 54 e 30 maggio 2014, n. 13;

 le deliberazioni della Giunta regionale n. 1516 del 12 agosto 2014 e n. 1140 del 31 luglio 2018;

 il decreto del Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione n. 220 del 20 agosto 2014;

decreta

  1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
  1. di aprire i termini per la presentazione delle domande d'iscrizione al Registro regionale dei valutatori di cui alla legge regionale 18 maggio 2007, n. 9, articolo 15, comma 1;
  1. di confermare il modulo per la presentazione delle domande d'iscrizione al Registro regionale dei valutatori, giusta DGR n. 1516 del 12 agosto 2014, così come approvato con il decreto del Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione n. 220 del 20 agosto 2014, Allegato A, con l’elenco dei settori scientifico-disciplinari per i quali è possibile presentare la candidatura;
  1. di disporre che le domande di iscrizione possano essere presentate, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione stessa, esclusivamente mediante la modulistica di cui ai precedente punto 3), disponibile sul sito Internet istituzionale della Regione del Veneto “www.regione.veneto.it”, all’interno della sezione “Bandi, Avvisi e Concorsi”, sottosezione “Avvisi”;
  1. di dare atto che avverso i vizi del presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, entro 120 giorni al Capo dello Stato;
  1. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Rita Stefanutto

(seguono allegati)

175_Allegato_DDR_175_19-06-2020_422740.pdf

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