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Bur n. 94 del 26 giugno 2020


Materia: Servizi sociali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE n. 68 del 18 giugno 2020

Contributo statale destinato al finanziamento delle rette di accoglienza, anche in emergenza, delle donne e dei figli e delle figlie minori, vittime di violenza. DPCM 4 dicembre 2019 Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità 2019, a favore delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e al DPCM 2 aprile 2020 "Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 dicembre 2019 di ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» anno 2019". Approvazione della modulistica e delle modalità di erogazione del contributo. DGR n. 361 del 24 marzo 2020 e DGR n. 700 del 4.6.2020.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, in attuazione di quanto disposto con le DDGR n. 361 del 24 marzo 2020 e n. 700 del 4 giugno 2020  relativamente al riparto dei fondi assegnati alla Regione del Veneto con DPCM 4 dicembre 2019, si procede all’approvazione della modulistica per l’accettazione dei contributi da destinare ai Comuni, per il tramite dei Comitati dei Sindaci, per il finanziamento delle rette di accoglienza, anche in emergenza, delle donne e dei figli e delle figlie minori, vittime di violenza. Si approvano altresì le modalità di erogazione del contributo e la modulistica per la rendicontazione finale delle attività finanziate.

Il Direttore

VISTI

  • il DPCM 4 dicembre 2019 "Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità 2019, a favore delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano". Decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119” - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 2020 -  che ha provveduto a ripartire alle Regioni le risorse stanziate per l’anno 2019 per il potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali riconoscendo alla Regione del Veneto complessivamente Euro 2.317.128,29 per il finanziamento dei centri antiviolenza e delle case rifugio (articolo 2) e di specifiche linee di intervento (articolo 3);
  • la legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, 112” che all’articolo 120 ha previsto la costituzione dei Comitati dei Sindaci di Distretto, i cui ambiti territoriali di riferimento sono stati ridefiniti con la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 “Istituzione dell’Ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della Sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS”;
  • la deliberazione n. 361 del 24 marzo 2020 con la quale la Giunta regionale ha approvato il riparto dei fondi assegnati alla Regione del Veneto con il sopra citato DPCM 4 dicembre 2019 e, relativamente alla linea a) rafforzamento della rete dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza prevista all’articolo 3, ha stabilito la ripartizione di risorse pari ad Euro 193.000,00 da destinare ai Comuni, per il tramite dei Comitati dei Sindaci, per il finanziamento della rette di accoglienza, anche in emergenza, delle donne e dei figli e delle figlie minori, vittime di violenza;
  • il DPCM 2 aprile 2020 “Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 dicembre 2019 di ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» anno 2019” che ha disposto l’utilizzo dei fondi statali, per le risorse a valere sulle linee di intervento di cui all’articolo 3, prioritariamente per far fronte alle esigenze socio-sanitarie e alle difficoltà operative delle strutture impegnate nella protezione e nel sostegno delle donne vittime di violenza, dovute all’epidemia da Covid-19;
  • la deliberazione di Giunta Regionale n. 700 del 4.6.2020 che, in linea con il suddetto DPCM 2 aprile 2020, ha previsto l’ammissibilità delle spese connesse all’emergenza da COVID-19 integrando la programmazione regionale stabilita con la citata DGR n. 361/2020;
  • la deliberazione di Giunta Regionale n. 575 del 12 maggio 2020 “Variazione al Bilancio di previsione 2020-2022 e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2020-2022 ai sensi dell’art. 51, comma 2, D. Lgs. 118/2011 (provvedimento di variazione n. BIL023) // VINCOLATE” con la quale sono stati implementati per l’importo complessivo di Euro 2.317.128,29, gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo di spesa 102214 “Fondo nazionale per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (art. 19, c. 2, D.L. 04/07/2006, n. 223 - D.L. 14.08.2013, n. 93)” e del capitolo di entrata 100738 “Assegnazione statale per Fondo nazionale per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (art. 19, c. 2, D.L. 04/07/2006, n. 223 - D.L. 14/08/2013, n. 93)” del Bilancio di previsione 2020-2022, esercizio finanziario 2020;
  • il Decreto del Direttore dell’Unità Organizzativa Cooperazione internazionale n. 49 del 18 maggio 2020 con il quale si è proceduto all’accertamento per competenza n. 2035, sul capitolo di entrata 100738 del Bilancio 2020-2022, esercizio finanziario 2020, della somma complessiva di Euro 2.317.128,29; 

RILEVATO che le deliberazioni n. 361/2020 e n. 700/2020 hanno demandato al Direttore dell’Unità Organizzativa Cooperazione internazionale la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria dei procedimenti derivanti dalla loro adozione;

DATO ATTO che

  • in attuazione della DGR n. 361/2020, lo stanziamento statale pari ad Euro 193.000,00 sarà ripartito tra i Comitati dei Sindaci, per il tramite dei Comuni capofila, in proporzione alla popolazione residente nel territorio di competenza dei singoli Comitati (nella misura del 50%) e al numero di Comuni presenti (per il restante 50%);
  • il contributo assegnato a ciascun Comitato dei Sindaci è riportato nell’Allegato A “Beneficiari” e che il Comune capofila sarà individuato nel successivo decreto di assunzione degli impegni di spesa;

RITENUTO

  • di determinare che il citato contributo, per il finanziamento delle rette di accoglienza, anche in emergenza, delle donne e dei figli e delle figlie minori, vittime di violenza per il periodo luglio 2020 – novembre 2021, e per le medesime spese connesse all’emergenza da COVID-19 sostenute a partire dal 23 febbraio 2020, sarà liquidato con la seguente modalità:
    •  60% quale acconto, ad esecutività del decreto di assunzione degli impegni di spesa, previa comunicazione di accettazione del finanziamento statale;
    • 40% quale saldo, previa presentazione, da parte del rappresentante legale dell’Ente beneficiario, di una relazione con l’indicazione delle donne accolte distinte per Comune di residenza e di una rendicontazione delle spese sostenute e documentate da ciascun Comune, per un importo almeno pari al contributo assegnato;
  • di stabilire che gli Enti beneficiari del contributo statale dovranno trasmettere all’Unità Organizzativa Cooperazione internazionale il monitoraggio semestrale dei dati (su modulistica regionale) entro e non oltre le seguenti scadenze:
  • 15.01.2021 per il periodo luglio-dicembre 2020;
  • 15.07.2021 per il periodo gennaio-giugno 2021;
  • 30.12.2021 per il periodo luglio- novembre 2021;
  • di fissare al 30.11.2021 il termine per la conclusione delle attività finanziate e al 31.12.2021 il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione finale;
  • di provvedere all’approvazione della modulistica sia per l’accettazione del contributo statale sia per la rendicontazione finale, di seguito elencata:
  • nota operativa per l’erogazione del contributo statale contenente le istruzioni per l’accesso al finanziamento e per la rendicontazione finale nonché la tipologia di spese ammissibili (Allegato B);
  • dichiarazione di accettazione del contributo statale (Allegato C);
  • dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000 (Allegato D);
  • relazione finale indicante le donne accolte distinte per Comune di residenza (Allegato E);
  • rendiconto finanziario indicante le spese sostenute e documentate (Allegato F);

RITENUTO altresì di determinare che:

  • in caso di mancato invio, da parte di uno o più Enti beneficiari, della comunicazione di accettazione, in sede di impegno di spesa l’importo del relativo contributo sarà ripartito proporzionalmente per ciascun Comitato individuato nell’Allegato A al presente decreto;
  • nel caso in cui la somma rendicontata risultasse inferiore al contributo assegnato, lo stesso sarà proporzionalmente ridotto, con obbligo di restituzione dell’eventuale maggior importo già erogato a titolo di acconto e che si procederà alla revoca in toto del finanziamento qualora la documentazione finale risultasse gravemente insufficiente ai fini della valutazione da parte dei competenti uffici, ovvero gli interventi finanziati non rispettassero i termini sopra individuati;
  • qualora in fase di attuazione e/o rendicontazione delle attività ammesse dal citato contributo dovesse rendersi necessaria una variazione relativamente alla durata, dovrà essere inoltrata una richiesta di autorizzazione al Direttore dell’Unità Organizzativa Cooperazione internazionale. Tale richiesta dovrà essere adeguatamente e validamente motivata, con individuazione dei nuovi termini di conclusione delle attività (per un periodo non superiore ai 4 mesi) e/o di presentazione della documentazione conclusiva di progetto (per un periodo non superiore a un mese);

CONSIDERATO che per quanto non disposto nel presente atto, si farà riferimento alle DDGR n. 361 del 24 marzo 2020 e n. 700 del 4.6.2020;

VISTI:

  • il decreto del Direttore della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR n. 74 del 18.9.2019 che specifica, ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale n. 54/2012 e ss.mm.e ii., le attività di competenza del Direttore dell’Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale e contestualmente delega il medesimo Direttore all’esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate in relazione ai limiti degli atti e provvedimenti per le competenze ivi individuate;
  • la L.R. 13 aprile 2011, n. 11;
  • la L.R. 25 ottobre 2016, n. 19;
  • la L.R. 23 aprile 2013, n. 5 e ss.mm. e ii.;
  • il DPCM 4 dicembre 2019 "Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità 2019, a favore delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano". Decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119”;
  • il DPCM 2 aprile 2020 “Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 dicembre 2019 di ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» anno 2019”;
  • la DGR n. 361 del 24 marzo 2020;
  • la DGR n. 575 del 12 maggio 2020 di Variazione al Bilancio al Bilancio di previsione 2020-2022;
  • la DGR n. 700 del 4 giugno 2020;
  • gli atti d’ufficio;

decreta

  1. di ritenere le premesse e gli Allegati A, B, C, D, E e F parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
  2. di approvare l’assegnazione delle risorse statali di cui al DPCM 4 dicembre 2019, articolo 3 linea a), pari a Euro 193.000,00, come dettagliato nell’Allegato A Beneficiari”;
  3. di disporre che l’erogazione del contributo statale, per il finanziamento della rete di accoglienza, anche in emergenza, delle donne e dei figli e delle figlie minori, vittime di violenza per il periodo luglio 2020 – novembre 2021 e per le medesime spese connesse all’emergenza da COVID-19 sostenute a partire dal 23 febbraio 2020, a favore del Comune capofila che sarà individuato nel successivo decreto di assunzione degli impegni di spesa, avvenga secondo la seguente modalità:
  • 60% quale acconto, ad esecutività del decreto di assunzione degli impegni di spesa, previa comunicazione di accettazione del finanziamento statale;
  • 40% quale saldo, previa presentazione, da parte del rappresentante legale dell’Ente beneficiario, di una relazione con l’indicazione delle donne accolte distinte per Comune di residenza e di una rendicontazione delle spese sostenute e documentate da ciascun Comune, per un importo almeno pari al contributo assegnato;
  1. di approvare la modulistica per l’accettazione del contributo statale come di seguito specificata:
  • nota operativa contenente le istruzioni per l’accesso al finanziamento e per la rendicontazione finale nonché la tipologia di spese ammissibili (Allegato B);
  • dichiarazione di accettazione (Allegato C);
  1. di approvare la modulistica finale come di seguito specificata:
  • dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi del DPR n. 445/2000 (Allegato D);
  • relazione finale indicante le donne accolte distinte per Comune di residenza (Allegato E);
  • rendiconto finanziario indicante le spese sostenute e documentate (Allegato F);
  1. di determinare che in caso di mancato invio, da parte di uno o più Enti beneficiari, della comunicazione di accettazione del contributo assegnato, in sede di impegno di spesa il corrispondente importo sarà ripartito proporzionalmente per ciascun Comitato dei Sindaci individuato nell’Allegato A al presente decreto;
  2. di stabilire che gli interventi finanziati dovranno essere realizzati entro il 30.11.2021 con obbligo di presentazione della documentazione di rendicontazione finale entro il 31.12.2021;
  3. di determinare che nel caso in cui la somma rendicontata risultasse inferiore al contributo assegnato, lo stesso sarà proporzionalmente ridotto, con obbligo di restituzione dell’eventuale maggior importo già erogato a titolo di acconto e che si procederà alla revoca in toto del finanziamento qualora la documentazione finale risultasse gravemente insufficiente ai fini della valutazione da parte dei competenti uffici, ovvero gli interventi finanziati non rispettassero i termini specificati al punto 7;
  4. di determinare che, qualora in fase di attuazione e/o rendicontazione delle attività ammesse dal citato contributo dovesse rendersi necessaria una variazione relativamente ai termini di cui al punto 7, l’Ente beneficiario dovrà presentare al Direttore dell’Unità Organizzativa Cooperazione internazionale per la sua autorizzazione richiesta adeguatamente e validamente motivata, con individuazione dei nuovi termini di conclusione delle attività (per un periodo non superiore ai 4 mesi) e/o di presentazione della documentazione conclusiva di progetto (per un periodo non superiore a un mese);
  5. di dare atto che il presente provvedimento è attuativo delle DDGR n. 361 del 24 marzo 2020 e n. 700 del 4 giugno 2020;
  6. di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Zanin

(seguono allegati)

68_AllegatoA_DDD_68_18-06-2020_422524.pdf
68_AllegatoB_DDR_68_18-06-2020_422524.pdf
68_AllegatoC_DDR_68_18-06-2020_422524.pdf
68_AllegatoD_DDR_68_18-06-2020_422524.pdf
68_AllegatoE_DDR_68_18-06-2020_422524.pdf
68_AllegatoF_DDR_68_18-06-2020_422524.pdf

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