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Bur n. 94 del 26 giugno 2020


Materia: Sanità e igiene pubblica

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 11 del 11 giugno 2020

DGR n. 279/2017 "Aggiornamento dei prezzi di rimborso dei dispositivi per l'autocontrollo e l'autogesione del diabete dal 1aprile 2017. Sperimentazione attività inerenti la Farmacia dei Servizi.": definizione fase progettuale oggetto finanziamento anno 2018. Modifica e integrazione DDR n. 85 del 22.11.2018 a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si modifica/integra la progettualità rientrante nella c.d. “Farmacia dei Servizi” di cui al proprio decreto n. 85/2018, stante la sopravvenuta emergenza epidemiologica da virus COVID-19.

Il Direttore

VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 “Istituzione dell’ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto – Azienda Zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS”;

VISTA la delibera di Giunta regionale 14 marzo 2017, n. 279 che, allo scopo di finanziare specifici progetti inerenti obiettivi e modalità di intervento nella stessa descritti nell’ambito della c.d. “Farmacia dei Servizi” che coinvolgono le farmacie convenzionate pubbliche e private, oltre a destinare un apposito finanziamento per l’esercizio 2017, prevede, nell’ambito della programmazione finanziaria delle risorse sanitarie per gli esercizi finanziari 2018 e 2019, un importo massimo di euro 1.500.000,00 in ciascun esercizio;

RICHIAMATO il proprio decreto 22 novembre 2018, n. 85, con il quale si è provveduto in particolare a: approvare la progettualità rientrante nella c.d. “Farmacia dei Servizi” riferita al periodo dicembre 2018-novembre 2019- come da relativo Allegato A; assegnare alle Aziende ULSS un finanziamento complessivo di euro 1.500.000,00; incaricare Azienda Zero della verifica degli indicatori di perfomance e di esito raggiunti da ciascuna farmacia per singolo paziente nonché della produzione, entro e non oltre 30 giorni dalla conclusione della progettualità, di una relazione illustrativa degli esiti dell’attività nel suo complesso e di un report riportante per singola Azienda ULSS l’elenco delle farmacie beneficiarie con relativo importo; rinviare a successivo provvedimento, alla luce delle risultanze degli indicatori di performance/esito, l’approvazione del riparto con indicate le somme che Azienda Zero dovrà liquidare a ciascuna Azienda ULSS per l’erogazione da parte di quest’ultime alle singole farmacie aventi diritto;

DATO ATTO che il progetto di cui al sopra richiamato DDR n. 85/2018 prevedeva una prima fase di identificazione e arruolamento di pazienti affetti da diabete o BPCO, classificati “scarsamente aderenti” e “non aderenti” alle terapie correlate, con l’obiettivo di incrementane l’aderenza mediante attività di counselling individuale e azioni di comunicazione strutturata nei pazienti, nonché di ridurre il fenomeno dello switch tra prodotti diversi contenenti lo stesso principio attivo e preso atto che il perfezionamento dei relativi aspetti tecnico-informatici, così come comunicato per le vie brevi da Azienda Zero –competente in materia ai sensi della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19-, legati sia all’identificazione che all’arruolamento dei pazienti, ha comportato uno slittamento dei termini stabiliti, con conseguente posticipazione della data di effettivo avvio del progetto al 1.4.2019 e relativa conclusione al 31.3.2020;

CONSTATATO che il Direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato il focolaio internazionale di COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale (Public Health Emergency of International Concern – PHEIC), come sancito nel Regolamento sanitario internazionale (International Health Regulations, IHR, 2005);

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 (GU n.26 del 1-2-2020), con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario    connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

CONSIDERATE le misure restrittive in ordine alla circolazione delle persone introdotte inizialmente dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” successivamente disciplinate da ulteriori provvedimenti statali;

PRESO ATTO dell’oggettiva conseguente impossibilità, per le farmacie aderenti, di proseguire nelle attività volte al miglioramento dell’aderenza alla terapia che prevedono, nella fase conclusiva, mirati incontri individuali con il paziente arruolato (punto 3, Allegato A, DDR n. 85/2018);

RICHIAMATA la propria nota del 8.4.2020 prot.n.150013 con la quale, nel comunicare alle Rappresentanze sindacali l’attivazione del supporto informatico a far data dal 8.4.2020, è stato chiesto alle farmacie partecipanti di caricare i dati fino ad allora gestiti su schede cartacee, nella suddetta piattaforma entro il 31.5.2020;

RITENUTO doveroso modificare, per quanto sopra riportato, il progetto di cui all’Allegato A al DDR n. 85/2018, mantenendo un unico follow-up per singolo paziente anziché due (punto 3 dell’allegato A) e prevedendo l’implementazione della Piattaforma informatica con il caricamento dei dati gestiti necessariamente fino al 8.4.2020 su supporto cartaceo;

DATO ATTO che, di conseguenza, l’elenco delle attività riportato al paragrafo “Definizione dell’indicatore di performance” di cui al sopra citato Allegato A deve essere aggiornato, modificando l’ultima voce in “follow-up previsto” in luogo di “follow-up previsti” e aggiungendo la voce “trasferimento dei dati delle schede cartacee nella Piattaforma informatica entro il termine stabilito. Con riferimento a tale ultimo indicatore, la farmacia qualora sia impossibilitata a trasferire i dati a causa di decesso del paziente, utente che non avendo aderito al progetto non ha acconsentito all’apertura del FSEr o arruolamento cartaceo non registrato al momento dell’adesione al progetto da parte del paziente, le farmacie sono tenute a trasmettere tramite PEC all’Azienda ULSS di afferenza territoriale entro il 31.8.2020 la scheda cartacea che attesta l’attività svolta”;

RILEVATA la necessità acché le Aziende ULSS interessate comunichino tramite PEC ad Azienda Zero entro il 30.9.2020, l’esito della verifica dell’indicatore di performance risultante dall’esame della scheda cartacea di cui al paragrafo precedente;

DATO ATTO, altresì, che nel merito di detta modifica si è discusso con le Rappresentanze sindacali nell’incontro del 6.5.2020 e che quest’ultime, nel condividerla, hanno proposto di prolungare il tempo necessario al trasferimento dei dati su supporto informatico dal 31.5.2020 (data di cui alla sopra citata nota del 8.4.2020 prot.n.150013) al 30.9.2020;

DATO ATTO che, di conseguenza, il termine di 30 giorni assegnato ad Azienda Zero con il sopra citato DDR n. 85/2018 per la predisposizione di una relazione illustrativa degli esiti dell’attività nel suo complesso e per la produzione di un report riportante per singola azienda ULSS l’elenco delle farmacie beneficiarie con relativo importo, decorre dal 1.10.2020 (giorno successivo alla data di scadenza del 30.9.2020 per il caricamento dei dati da parte delle farmacie aderenti nella Piattaforma informatica),

decreta

1.  di ritenere le premesse parte integrante del presente decreto;

2.  di modificare l’Allegato A al proprio decreto n. 85/2018, prevedendo al punto 3 un unico follow up in luogo di due e stabilendo l’implementazione, da parte delle farmacie aderenti, della Piattaforma informatica con il caricamento dei dati registrati, nelle more del perfezionamento della piattaforma stessa, su supporto cartaceo;

3.  di sostituire, come segue, integralmente il paragrafo “Definizione dell’indicatore di performance” di cui all’Allegato A del proprio decreto n. 85/2018:

Definizione dell’indicatore di performance.

L'obiettivo è per singolo paziente arruolato (ossia il paziente che ha dato il consenso alla partecipazione al progetto) e si considera raggiunto solo per quei pazienti arruolati per i quali sono state svolte tutte le attività di seguito riportate:

  • descrizione progetto e richiesta consenso all’arruolamento pazienti;
  • somministrazione questionario sull’aderenza;
  • colloquio, consegna depliant informativo e informazioni in merito alle iniziative relative agli stili di vita promosse dal Dipartimento di Prevenzione, qualora disponibili;
  • aiuto nella comprensione delle terapie prescritte;
  • verifica eventuali switch tra farmaci equivalenti;
  • informazioni sull’importanza di segnalare con sollecitudine al MMG eventuali reazioni avverse nonché sulle modalità di compilazione della scheda di segnalazione di farmacovigilanza;
  • istruzione al corretto uso del device per BPCO o alla corretta misurazione della glicemia o della pressione arteriosa;
  • indicazioni su corrette modalità di smaltimento o di recupero dei medicinali ai sensi della DGR n.2311/2014;
  • segnalazione al MMG dei pazienti arruolati;
  • limitatamente ai pazienti “non aderenti”: invio pazienti al MMG per valutare accorgimenti che possono contribuire a migliorare ulteriormente l’aderenza (es. cambio terapia/posologia);
  • verifica se il paziente ha già ricevuto informazioni dal proprio MMG riguardo l'uso degli equivalenti, l'importanza di usare sempre il farmaco equivalente della stessa marca, l'uso del device per il trattamento della BPCO, il dosaggio dei farmaci in terapia continuativa e se il MMG ha consegnato al paziente un prospetto scritto;
  • verifica presenza del piano posologico e, qualora non presente, invio del paziente al MMG per la sottoscrizione;
  • follow-up previsto;
  • trasferimento dei dati delle schede cartacee nella Piattaforma informatica entro il 30.9.2020. Con riferimento a tale ultimo indicatore, la farmacia qualora sia impossibilitata a trasferire i dati a causa di decesso del paziente, utente che non avendo aderito al progetto non ha acconsentito all’apertura del FSEr o arruolamento cartaceo non registrato al momento dell’adesione al progetto da parte del paziente, le farmacie sono tenute a trasmettere tramite PEC all’Azienda ULSS di afferenza territoriale entro il 31.8.2020 la scheda cartacea che attesta l’attività svolta”;

4.  di incaricare le Aziende ULSS interessate di comunicare tramite PEC ad Azienda Zero entro il 30.9.2020, l’esito della verifica dell’indicatore di performance risultante dall’esame della scheda cartacea di cui al punto 3;

5.  di dare atto che il termine di 30 giorni di cui al punto 6 del proprio decreto n. 85/2018, ad Azienda Zero, decorre dal 1.10.2020;

6.  di trasmettere il presente provvedimento alle Aziende ULSS, ad Azienda Zero e alla Associazioni di Categoria rappresentative delle farmacie pubbliche e private;

7.  di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Giovanna Scroccaro

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