Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 82 del 01 giugno 2020


Materia: Acque

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 78 del 17 aprile 2020

R.D. 523/1904 - Concessione demaniale di Km 9 di sommità arginale per transito pubblico fra gli st. 315-359 e posa n. 50 punti luce e installazione barriere sicurvia in dx fiume Adige in Comune di Cavarzere (VE) INTEGRAZIONE Pratica AD_SA00013 Concessionario: Città Metropolitana di Venezia - Mestre (VE)

Note per la trasparenza

Con il presente decreto si assente l'integrazione alla concessione descritta in oggetto con l'installazione di n. 16 nuovi punti luce sulla S.P. 85 in loc. Piantazza in Comune di Cavarzere (VE). Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di integrazione concessione pervenuta il 10/12/2019 Prot. n. 531357; Disciplinare (originario) n. 3473 del 18.03.2014; Decreto (originario) n. 172 del 02.04.2014;

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 09.12.2019 con la quale la Città Metropolitana di Venezia - Area Lavori Pubblici - Servizio Viabilità (C.F. 80008840276) con sede a MESTRE (VE) Via Forte Marghera, 191 ha chiesto la modifica alla Concessione demaniale di Km 9 di sommità arginale per transito pubblico fra gli st. 315-359 e posa n. 50 punti luce e installazione barriere sicurvia in dx fiume Adige in Comune di Cavarzere (VE) con l’estensione di ulteriori n. 16 punti luce d'illuminazione pubblica sulla S.P. 85 in Loc. Piantazza.

VISTA la scheda tecnica dell’Ufficio OO.II. Fiume Adige in data 17.01.2020;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. Rovigo con voto n. 115 nell’adunanza del 12.12.2019;

VERIFICATO in sede di istruttoria tecnica che la sommità arginale è compresa tra gli st. 315 – 359 anziché tra gli st. 315 – 319 come erroneamente indicato, per mero errore materiale, nel disciplinare n. 3473 del 18.03.2014 e relativo decreto n. 172 del 02.04.2014;

CONSIDERATO che la Città Metropolitana di Venezia-Area lavori Pubblici ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO che in data 18.03.2014 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il concessionario dovrà attenersi;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;

VISTA la D.G.R. n. 869 del 19.06.2019 di riorganizzazione delle strutture regionali;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 308 del 02.09.2019 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo ad oggetto: “Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo - L.R. 54/2012, art. 18”;

decreta

  1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

  2. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede alla Città Metropolitana di Venezia - Area lavori Pubblici (C.F. 80008840276) con sede a MESTRE (VE) Via Forte Marghera, 191 la modifica alla Concessione demaniale di Km 9 di sommità arginale per transito pubblico fra gli st. 315-359 e posa n. 50 punti luce e installazione barriere sicurvia in dx fiume Adige in Comune di Cavarzere (VE) con estensione di ulteriori n. 16 punti luce d'illuminazione pubblica., con le modalità stabilite nel disciplinare del 18.03.2014 iscritto al n. 3473 di Rep. di questa Struttura che forma parte integrante del presente decreto.

  3. La concessione ha la durata fino al 01.04.2024, data di scadenza della concessione originaria. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.

  4. Il canone annuo, viene stabilito come previsto all'art. 6 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.

  5. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.

  6. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.

  7. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione “Amministrazione trasparente” della Regione Veneto con le modalità previste dall’art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.

Giovanni Paolo Marchetti

Torna indietro