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Bur n. 74 del 22 maggio 2020


Materia: Servizi sociali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 48 del 05 maggio 2020

Classificazione tipologica dell'IPAB "Istituzioni pubbliche di Assistenza Veneziane" (I.P.A.V.) con sede a Venezia.

Note per la trasparenza

Si provvede alla classificazione dell’ente secondo la normativa indicata

Il Direttore

  • Visto l’articolo 31 della Legge 17 luglio 1890, n. 6972;

  • Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

  • Visto l’articolo 72 della Legge regionale 30 gennaio 1997, n.6;

  • Visto l’articolo 9 della Legge regionale 12 settembre 1997, n.37;

  • Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 42 del 22.04.1998, paragrafi 1 e 5;

  • Visto l’articolo 56 della Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30;

  • Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’IPAB “Istituzioni pubbliche di Assistenza Veneziane” (I.P.A.V.) n. 6V del 29.01.2020

decreta

  1. l’IPAB Casa di riposo “Istituzioni pubbliche di Assistenza Veneziane” (I.P.A.V.) con sede in Venezia, sorta con riconoscimento giuridico per decreto regionale n. 169 del 9 Dicembre 2019 di fusione in senso stretto per unione delle due IPAB “Istituzioni di Ricovero e di Educazione” e IPAB “Antica scuola dei Battuti di Venezia-Mestre”, estinte con conseguente istituzione di I.P.A.V., è classificata in IPAB di classe 1A con il punteggio di punti 36 (trentasei);

  1. per l’individuazione della disciplina dell’eventuale adeguamento ai criteri propri della fusione, l’IPAB fa riferimento alle disposizioni di cui all’art. 31 della L. 17.07.1890 n. 6972 e al punto 2 della deliberazione del Consiglio regionale n. 42/98, in base al quale le IPAB si organizzano in ragione delle proprie necessità e risorse, avuto riguardo alla rilevanza e alla specie della beneficenza e dei servizi erogati, nel rispetto delle previsioni del Decreto Legislativo n. 165 del 2001;

  1. di rinviare alla normativa già in vigore, in particolare, per quanto riguardo la corresponsione dell’indennità di incarico degli amministratori, all’art. 72 comma 5 bis della Legge Regionale n. 6 del 1997; per quanto riguarda l’inquadramento giuridico della figura del Segretario Direttore, all’art. 72 comma 5 ter alla Legge Regionale n. 6 del 1997;

  2. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dall’avvenuta pubblicazione e, se precedente, conoscenza.

  1. Il presente decreto, redatto in doppio originale di cui uno conservato presso l'archivio della Direzione i Servizi Sociali è notificato all’Ente, trasmesso per conoscenza al Comune di Venezia e pubblicato integralmente nel BURV.

Fabrizio Garbin

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