Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE MARGINALITA' E INCLUSIONE SOCIALE n. 11 del 09 marzo 2020
Aggiornamento del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale. L.R. 27/2001, art. 43, L. 383/2000, artt. 7, 8, 9 e 10, Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, artt. 101, comma 2 e 102, comma 4. Associazione Noi Padova.
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Vista la Legge 6 giugno 2016, n. 106 recante “Delega al Governo per la Riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”;
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Visto il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. avente ad oggetto il Codice del terzo settore e, in particolare, il titolo VI che disciplina il Registro unico nazionale del terzo settore;
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Dato atto che il Codice del terzo settore, di seguito “Codice”:
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conferisce al Terzo settore una specifica identità sotto il profilo giuridico nonché semplifica e armonizza le molteplici normative di dettaglio indirizzate a diverse tipologie di soggetti no profit;
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dispone che i soggetti individuati nel comma 1 dell’art. 4 del citato Decreto legislativo possono definirsi del terzo settore se perseguono, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva e principale di una o più attività di interesse generale (individuate all’art. 5), in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi e iscritti al Registro unico nazione del terzo settore;
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prevede, negli articoli dedicati alle associazioni di promozione sociale, che le stesse:
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stabilisce che fino all’operatività del Registro unico nazionale del terzo settore si applicano le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del D.Lgs. 117/17 entro il 31.10.2020 (art. 35 Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020);
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dato atto che ai sensi dell’art. 101 del citato Decreto legislativo il requisito di iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto attraverso l’iscrizione delle associazioni di promozione sociale nel Registro regionale istituito con Legge regionale n. 13 settembre 2001 n. 27, art. 43, attuativa della Legge nazionale 7 dicembre 2000, n. 383;
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dato atto che le disposizioni contenute negli articoli 7, 8, 9 e 10 della sopra citata Legge nazionale saranno abrogate a decorrere dalla data di operatività del Registro unico nazionale del terzo settore, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 117/17;
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richiamata la DGR n. 2652 del 10 ottobre 2001 che disciplina i procedimenti di iscrizione, cancellazione e revisione del Registro regionale e in particolare l’art. 3 dell’Allegato dove dispone che hanno diritto ad essere iscritte nel Registro le Associazioni di promozione sociale costituite e operanti da almeno un anno e in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 della legge 383/2000;
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visto l’art. 7 della L. 383/2000 che dispone il diritto di automatica iscrizione nel registro nazionale delle articolazioni territoriali e dei circoli affiliati alle associazioni di carattere nazionale;
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considerato che ai sensi dell’art. 5 del Decreto ministeriale n. 471 del 14 novembre 2001 il diritto di automatica iscrizione si attua attraverso certificazione del Presidente nazionale che ne attesta l’appartenenza all’associazione nazionale medesima nonché la conformità dei loro statuti ai requisiti di legge e allega l’elenco dei soggetti interessati dalla procedura;
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dato atto che l’iscrizione al Registro regionale dei soggetti che hanno beneficiato dell’automatica iscrizione avviene per presa d’atto dell’iscrizione al Registro nazionale, con o senza garanzia del possesso dei requisiti, sulla base della documentazione dagli stessi prodotta;
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vista la nota regionale Prot. n. 348671 del 05.08.2019 con la quale l’ufficio competente sollecita nuovamente le Associazioni NOI provinciali del Veneto a presentare istanza di rinnovo dell’iscrizione, anche per i Circoli ad esse affiliati, al fine di evitare l’attivazione della procedura di cancellazione;
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vista la nota acquisita agli atti in data 21.11.2019 con la quale l’Associazione Noi di Padova, C.F. 92056490284, iscritta al Registro regionale con il codice PS/PD0022, in scadenza 16.05.2020, ha trasmesso l’elenco dei propri circoli affiliati con l’attestazione dell’iscrizione degli stessi al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale;
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verificato l’elenco e riscontrata una duplice iscrizione in capo sia al Circolo “Noi S. Giuseppe”, codice fiscale 80021500287, con sede in Villa del Conte (PD), che al Circolo “Noi Centro Parrocchiale di Vigonovo”, codice fiscale 82017250273, con sede a Vigonovo (VE);
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appurato che in sede di rinnovo dell’iscrizione, avvenuto nell’anno 2015, i Circoli in argomento, anziché presentare istanza di conferma, hanno presentato istanza di iscrizione;
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ritenuto pertanto di rettificare i decreti direttoriali nn. 28 del 28/02/17 e 115 del 30/11/16 nella parte in cui hanno disposto l’iscrizione dei Circoli sopra richiamati con un nuovo codice di iscrizione anziché la conferma degli stessi con il codice di iscrizione già assegnato;
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ritenuto, per gli effetti derivanti dall’applicazione del D.M. 471 del 14.11.2001, di aggiornare il Registro regionale delle associazioni di promozione sociale mediante:
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viste le note e le Circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali Prot. n. 12604 del 29.12.2017, n. 20 del 27.12.2018, n. 4995 del 28.05.2019, n. 5093 del 30.05.2019, n. 13 del 31.05.2019;
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richiamato l’art. 21 bis della L. 241/1990 che testualmente dispone “Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima”;
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ritenuto quindi, dato il numero elevato di destinatari del presente provvedimento che rende gravosa la comunicazione personale, di assolvere l’obbligo di comunicazione mediante la forma di pubblicità istituzionale dell’ente e, quindi, tramite pubblicazione del presente provvedimento e degli allegati al medesimo, oltre che nel BUR, nel sito della Regione Veneto (www.regione.veneto.it, percorsi “sociale” , “Dipendenze, Terzo settore, Nuove marginalità e Inclusione sociale”, “Promozione sociale”) dando atto che il presente provvedimento è dotato di efficacia immediata;
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ricordato che :
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l’iscrizione o la reiscrizione al Registro regionale di n. 29 circoli affiliati all’Associazione Noi di Padova, indicati nell’Allegato A, per presa d’atto dell’iscrizione al Registro nazionale, senza garanzia del possesso dei requisiti;
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la conferma dell’iscrizione al Registro regionale di n. 122 circoli affiliati all’Associazione Noi di Padova, indicati nell’Allegato B, per presa d’atto dell’iscrizione al Registro nazionale, la quale consente, per alcuni circoli, meglio evidenziati nel citato allegato, di regolarizzare anche il triennio precedente al rinnovo dell’iscrizione oggetto del presente atto;
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la cancellazione dal Registro regionale di n. 8 Circoli affiliati all’Associazione Noi di Padova, individuati nell’Allegato C, per non aver presentato istanza di rinnovo in sede di scadenza triennale;
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la rettifica dei decreti direttoriali nn. 28 del 28/02/17 e 115 del 30/11/16 nella parte in cui hanno disposto, per la motivazione meglio esplicitata in premessa, l’iscrizione dei Circoli “Noi S. Giuseppe”, codice fiscale 80021500287 e “Noi Centro Parrocchiale di Vigonovo”, codice fiscale 82017250273 assegnando agli stessi, rispettivamente, i nuovi codici PS/PD0022/0177 e PS/PD0022/0179, anziché la conferma dell’iscrizione degli stessi con i codici di iscrizione già assegnati;
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avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del medesimo;
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il presente decreto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e nel sito istituzionale della Regione Veneto con le modalità indicate in premessa.