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Materia: Sanità e igiene pubblica
Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA CURE PRIMARIE E STRUTTURE SOCIO SANITARIE TERRITORIALI n. 1 del 08 gennaio 2020
Pubblicazione degli ambiti territoriali carenti relativi all'anno 2019 in mera ottemperanza all'Ordinanza n. 567/2019 del TAR Veneto. ACN per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, reso esecutivo con Intesa Stato-Regioni in data 15/12/2005 e smi, e Accordo Regionale per la pediatria di libera scelta, recepito con DGR n. 2667 del 7/08/2006.
Con il presente provvedimento si provvede, al solo fine di ottemperare all’ordinanza n. 567/2019 del TAR Veneto ed impregiudicati i giudizi pendenti, alla pubblicazione degli ambiti territoriali carenti di pediatria di libera scelta relativi all’anno 2019, individuate dalle Aziende UU.LL.SS.SS., sulla base dei criteri dell’art. 32 dell’ACN PLS 2005 e smi, come integrato dall’Accordo regionale 2006.
Il Direttore
PREMESSO che:
VISTA la DGR n. 1403 del 1/10/2019 con cui la Regione ha proceduto al rinnovo della composizione del Comitato regionale previsto dall’art. 24 dell’ACN per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, esecutivo con Intesa Stato-Regioni del 15/12/2005 e smi, a seguito della presa d’atto della posizione di quiescenza di alcuni componenti sia di parte pubblica che di parte medica e di cambio mansioni per alcuni componenti di parte pubblica.
VISTA la nota prot. n. 515327 del 29/11/2019 con cui la Regione ha convocato in data 9/12/2019 il rinnovato Comitato regionale della pediatria di libera scelta al fine di aprire un dialogo con la parte sindacale, in particolare riguardo le indicazioni contenute nella DGR n. 1050/2019.
FERMO RESTANDO che risulta pendente l’Istanza di regolamento preventivo di giurisdizione avanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione presentata dalla Regione Veneto, con contestuale istanza di sospensione del giudizio avanti al TAR Veneto e che ai sensi dell’art. 11, comma 7 del Codice del Processo Amministrativo “Le misure cautelari perdono la loro efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di giurisdizione del giudice che le ha emanate. Le parti possono riproporre le domande cautelari al giudice munito di giurisdizione”.
PRESO ATTO dell’Ordinanza n. 567/2019 del TAR Veneto, la Regione Veneto in mera ottemperanza all’ordinanza cautelare e senza che ciò costituisca acquiescenza non essendo, peraltro, i contenziosi ancora definiti nel merito, con nota prot. n. 549051 del 19/12/2019 - fermo restando quanto già comunicato dalle Aziende UU.LL.SS.SS. relativamente alle richieste di pubblicazione degli ambi territoriali carenti “straordinari” pervenute nel corso dell’anno 2019, agli atti della competente Struttura - ha avviato la rilevazione degli ambi territoriali carenti di pediatria di libera scelta individuate dalle Aziende UU.LL.SS.SS. ai sensi dell’art. 33, comma 1 dell’ACN per la Pediatria di libera scelta del 15/12/2005, come introdotto dall’ACN del 21/06/2018 (Rep. Atti n. 113/CSR) sulla base dei criteri di cui al precedente art. 32 e dell'Accordo Regionale per la pediatria di libera scelta, ex DGR n. 2667 del 7/08/2006, che prevede la possibilità da parte delle Aziende UU.LL.SS.SS. di richiedere la pubblicazione di zone carenti straordinarie.
DATO ATTO che la graduatoria unica regionale definitiva per la pediatria di libera scelta, valevole per le pubblicazioni relative alle carenze 2019, è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 2 del 4/01/2019.
PRESO ATTO che le Aziende UU.LL.SS.SS. hanno comunicato che non sussiste per l’anno 2019 alcun ambito territoriale carente “ordinario” sulla base dei criteri di cui al richiamato art. 32, mentre hanno confermato le richieste di pubblicazione degli ambiti territoriali carenti “straordinari” già inviate nel corso dell’anno 2019 e individuate ai sensi dell’Accordo Regionale per la pediatria di libera scelta, ex DGR n. 2667 del 7/08/2006 - note agli atti della Struttura competente - e riportati nel prospetto riepilogativo Allegato A), parte integrante del presente atto.
RILEVATO che, in applicazione dei criteri di assegnazione previsti dall’ACN 15/12/2005, come introdotto dall’ACN 21/06/2018, in particolare dell’art. 15 comma 3 “I pediatri già titolari di incarico a tempo indeterminato non possono fare domanda di inserimento nella graduatoria e, pertanto, possono concorrere alla assegnazione degli incarichi vacanti solo per trasferimento”.
RICORDATO che in attuazione della L.R. n. 19/2016 e della DGR n. 2175 del 29/12/2017 “Trasferimento all’Azienda Zero delle attività connesse alle funzioni di cui alla DGR n. 733/2017 (…)”, la procedura di assegnazione delle zone carenti di assistenza primaria è stata affidata all’U.O.C. Gestione Risorse Umane di Azienda Zero - quale ente di governance della sanità regionale veneta – la quale, pertanto, provvederà all’individuazione degli aventi diritto secondo i criteri di cui all’art. 33 dell’ACN per la Pediatria di libera scelta del 15/12/2005, come introdotto dall’ACN del 21/06/2018, per conto di tutte le altre Aziende UU.LL.SS.SS. del Veneto (che rimangono competenti per l’adozione del provvedimento di conferimento dell’incarico).
SENTITA in data 20/12/2019 la F.I.M.P. (Federazione Italiana Medici Pediatri) su proposta della quale si è concordato di procedere alla pubblicazione degli ambiti territoriali carenti individuati dalle Aziende UU.LL.SS.SS. e comunicati entro il 31/03/2019.
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 33, comma 4 dall’ACN 15/12/2005, come introdotto dall’ACN 21/06/2018, i pediatri aspiranti al trasferimento, quelli iscritti nella graduatoria regionale aspiranti al conferimento dell’incarico nonché i pediatri che hanno acquisito il diploma di specializzazione in pediatria o discipline equipollenti ai sensi della tabella B del DM 30/01/1998 e smi successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in graduatoria regionale valida per l’anno 2019 e che ne autocertifichino il possesso all’atto della presentazione della domanda di conferimento incarico, dovranno presentare Domanda all’Azienda Zero secondo lo schema di Modulo di cui all’Allegato B), parte integrante del presente provvedimento, secondo le “Avvertenze Generali” ivi indicate, entro 20 giorni dalla data di pubblicazione nel BUR del presente atto.
RICHIAMATO il decreto del Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria - LEA n. 36 del 17/12/2019, con cui, in ottemperanza all’art. 5 del Regolamento regionale 31/05/2016, n. 1, sono individuati gli atti ed i provvedimenti amministrativi del Direttore dell’Unità Organizzativa Cure Primarie e Strutture socio-sanitarie territoriali, afferente alla Direzione Programmazione Sanitaria - LEA
decreta
Maria Cristina Ghiotto
(seguono allegati)
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