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Bur n. 150 del 27 dicembre 2019


Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 78 del 25 novembre 2019

Ditta Cava Casetta s.r.l. Autorizzazione a coltivare in ampliamento la cava di sabbia e ghiaia denominata "CASETTA" e sita in Comune di Sommacampagna (VR). L.R. n. 44/82 D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. L.R. n. 4/2016 - D.G.R. n. 652/2007 D.G.R. n. 761/2010 D.G.R. n. 568/2018 - D.Lgs. 117/2008 L.R. 13/2018.

Note per la trasparenza

Trattasi di provvedimento con il quale si autorizza la ditta Cava Casetta s.r.l. a coltivare in ampliamento la cava di sabbia e ghiaia, denominata “CASETTA” e sita in Comune di Sommacampagna (VR).

Il Direttore

VISTA l’istanza in data 23.12.2016, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 508071 del 23.12.2016, con la quale la ditta Cava Casetta s.r.l. (C.F. e P.IVA. 04345530234), con sede in Bussolengo (VR) via Faval n. 1, ha presentato, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e dell’art. 11 della L.R. n. 4/2016, domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A.) e contestuale autorizzazione per la coltivazione in ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata “CASETTA” e sita in Comune di Sommacampagna (VR);

CONSIDERATO che l’art. 30 della L.R. n. 13/2018 stabilisce che “Ai procedimenti amministrativi in materia di coltivazione di cava, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data in cui i procedimenti hanno avuto inizio.”, e che nel caso di specie le disposizioni vigenti in materia di attività estrattiva alla data di inizio del procedimento in argomento erano quelle di cui alla L.R. n. 44/82;

DATO ATTO dell’avvenuto espletamento di tutti gli adempimenti istruttori da parte della struttura di V.I.A., la quale ha sottoposto l’istanza e relativo progetto alla valutazione del Comitato Tecnico Regionale V.I.A.;

PRESO ATTO che con parere n. 28 del 06.06.2018, il Comitato Tecnico Regionale V.I.A si è espresso favorevolmente, con prescrizioni, al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale (Allegato A);

VISTO il decreto n. 54 del 12.07.2018 con il quale la Direzione Commissioni Valutazioni ha preso atto, facendolo proprio, del parere n. 28 del 06.06.2018 espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A. rilasciando provvedimento favorevole di compatibilità ambientale al progetto di ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata “CASETTA” e sita in Comune di Sommacampagna (VR), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni/condizioni ambientali e prescrizioni minerarie contenute nel parere medesimo;

CONSIDERATO che il decreto n. 54 del 12.07.2018 contiene le seguenti determinazioni:

  • ai sensi di quanto stabilito dall’art. 25, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, l’intervento dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento autorizzativo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa su istanza del proponente, dall’autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione di impatto ambientale dovrà essere reiterata;
  • il provvedimento di V.I.A. deve essere trasmesso alla Direzione Difesa del Suolo ai fini del rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27 bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e alla D.G.R. n. 568/2018;

DATO ATTO che l’area di cava oggetto di ampliamento dista circa 6 Km dalle aree S.I.C. e Z.P.S. individuate con il codice IT 3210008 e denominate “Fontanili di Povegliano” e che al riguardo la ditta ha presentato dichiarazione di non necessità di Valutazione Incidenza Ambientale e correlata relazione tecnica analitica;

VISTO il parere contenuto nella relazione istruttoria tecnica n. 125/2017 in data 28.06.2017, con il quale la struttura competente in materia ha verificato l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza e, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43Cee e 2009/147/CEE, ha impartito le seguenti prescrizioni:

- di mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: Himantoglossum adriaticum, Hyla intermedia, Rana latastei, Hierophis viridiflavus, Zamenis longissimus, Natrix tessellata, Ardea purpurea Circus aeruginosus, Bufo viridis, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Falco columbarius, Caprimulgus europaeus, Lanius collurio, Lanius minor, Emberiza hortulana, Pipistrellus kuhlii, Hystrix cristata;

- di provvedere alla ricomposizione ambientale secondo la proposta del progetto di ampliamento in approfondimento (elaborato “P. 04 – relazione agronomica di ricomposizione ambientale”), nel rispetto degli obblighi e dei divieti della vigente disciplina, effettuando preferibilmente l’impianto arboreo-arbustivo in più parti del fondo di cava e orientandolo secondo la serie dell’alta Pianura Padana orientale neutrobasifila della farnia e del carpino bianco (Erythronio-Carpinion betuli).

- di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

PRESO ATTO che il Comune di Sommacampagna non ha espresso alcun parere;

VISTO il parere favorevole con prescrizione espresso dalla C.T.P.A.C. di Verona nella seduta del 11.04.2018;

VISTO il parere favorevole con prescrizioni espresso dalla C.T.R.A.E. nella seduta del 21.05.2019, atteso che l'area interessata dall’intervento ricade in zona definita E agricola dallo strumento urbanistico vigente, che non è soggetta a vincolo paesaggistico ambientale e non è soggetta a vincolo idrogeologico nonché che il P.T.R.C. non vieta l'intervento richiesto, con documento allegato e parte integrante del presente atto (allegato B);

VISTA la nota prot. n. 345846 del 02.08.2019, con la quale la Direzione Difesa del Suolo, nel comunicare alla ditta Cava Casetta s.r.l. il parere favorevole espresso dalla C.T.R.A.E. nella seduta del 21.05.2019, ha chiesto alla medesima ditta di dar corso alle prescrizioni contenute nel parere e propedeutiche al rilascio del provvedimento finale. In particolare veniva richiesta la presentazione di idonea relazione tecnica che giustifichi e quantifichi nel dettaglio le volumetrie di materiale proveniente dall’esterno all’area di cava e ritenute necessarie alla realizzazione della ricomposizione ambientale nonché elaborati grafici di progetto che rappresentino, a differenza di quanto riportato nel piano di coltivazione allegato all’istanza di ampliamento, un raccordo degli angoli delle scarpate perimetrali di ricomposizione di forma tondeggiante anziché a spigolo vivo.

VISTA la nota pervenuta in Regione e acquisita al prot. n. 442333 del 15.10.2019 con la quale la ditta Cava Casetta s.r.l. ha trasmesso quanto richiesto con nota prot. n. 345846/2019, relativamente alle volumetrie di materiale proveniente dall’esterno all’area di cava e ritenute necessarie alla realizzazione della ricomposizione ambientale degli angoli delle scarpate perimetrali di ricomposizione;

RITENUTA la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta ed acquisita al prot. n. 442333/2019 congrua rispetto alla richiesta effettuata;

CONSIDERATO che dal Piano di gestione dei rifiuti di estrazione, e successive integrazioni pervenute in Regione ed acquisite al prot. n. 401201 del 03.10.2018 ed al prot. n. 439803 del 30.10.2018, emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione dall’attività in progetto e che i materiali residuali sono costituiti da:

  • terreno superficiale accantonato e da utilizzare completamente nelle opere di ricomposizione ambientale per la parte superficiale. Tale materiale è stato caratterizzato e dalle analisi i campioni hanno evidenziato il rispetto dei limiti di cui alla colonna A, Tab 1, All. 5, Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006;

PRESO ATTO che per l’esecuzione dei lavori di ricomposizone ambientale della cava, come progettati, la ditta necessita di apportare dall’esterno un quantitativo complessivo di materiale pari a 250.558 mc, costituito da 80.000 mc di limi di lavaggio derivante dalla lavorazione della ghiaia estratta nel sito di cava in impianti posti in siti esterni e da 170.558 mc di terre e rocce da scavo e che detti materiali rispetteranno i limiti di cui alla colonna A della Tabella 1 Allegato 5 alla Parte VI del D.lgs. n° 152/2006 o non supereranno i valori naturali di fondo espressi dal contesto di riferimento della cava;

CONSIDERATO che, in applicazione del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia) in data 29.07.2019 è stata effettuata la richiesta di informazione ai sensi dell’art. 91 alla banca dati nazionale antimafia;

PRESO ATTO che sono trascorsi i termini di cui al comma 2 dell’art. 92 del D.lgs. 159/2011 senza comunicazioni da parte della Prefettura e che pertanto, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, è possibile procedere purché nell’autorizzazione sia inserita la clausola che preveda la revoca del provvedimento in caso di sopravvenuta comunicazione interdittiva;

DATO ATTO che il progetto di coltivazione in ampliamento della cava denominata “CASETTA” non interessa una ulteriore superficie di scavo ma si sviluppa esclusivamente in approfondimento, per un volume estraibile utile aggiuntivo di sabbia e ghiaia pari a circa 406.837 mc.;

VISTA la D.G.R. n. 568 del 30.04.2018, ed in particolare l’Allegato A alla medesima deliberazione il quale, alla lettera c) punto n. 8 stabilisce che Il provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06, fermo restando che il responsabile dell’endoprocedimento finalizzato al rilascio del provvedimento regionale unico è il Direttore della struttura competente per materia, è adottato dal Direttore di Area a cui afferisce la struttura regionale competente per l’autorizzazione dell’intervento (o suo delegato) o nel caso di interventi soggetti ad approvazione non di competenza regionale, dal Direttore di Area Tutela e Sviluppo del Territorio (o suo delegato)”;

VISTO il D.lgs. 42/2004 ed il DPCM 12.12.2005;

VISTI la Dir.92/43/CEE, il D.P.R. n. 357/1997 e la D.G.R.1400/2017;

VISTA la L.R. 07.settembre 1982, n. 44

VISTA la L.R. 26 marzo 2018, n. 13;

VISTO l'art. 28, comma 2, della L.R. 10 gennaio 1997, n. 1;

VISTI gli atti d’ufficio;

VISTO il Decreto legislativo 03.04.2006, n. 152;

VISTA la D.G.R. n. 652 del 20.03.2007;

VISTO il D.P.R. 09.04.1959, n. 128;

VISTI gli atti d'ufficio;

decreta

  1. di prendere atto e fare proprio il parere n. 28 del 06.06.2018 con il quale il Comitato Tecnico Regionale V.I.A si è espresso favorevolmente, con prescrizioni, al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale (Allegato A), relativamente al progetto coltivazione in ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata “CASETTA” e sita in Comune di Sommacampagna (VR), di cui alla domanda in data 23.12.2016;
     
  2. di prendere atto del decreto n. 54 del 12.07.2018, con il quale il Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni ha rilasciato il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale al progetto di ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata “CASETTA” e sita in Comune di Sommacampagna (VR), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni/condizioni ambientali e prescrizioni minerarie contenute nel parere n. 28/2018 del Comitato Tecnico Regionale V.I.A.;
     
  3. di prendere atto che il decreto n. 54/2018 ha stabilito che l’intervento deve essere realizzato entro cinque anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e che trascorso detto periodo senza che l’intervento sia stato completato e salvo proroga concessa su istanza del proponente, dall’autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione di impatto ambientale dovrà essere reiterata;
     
  4. di prendere atto e fare proprio il parere favorevole della C.T.R.A.E. con le relative prescrizioni (allegato B);
     
  5. di autorizzare, per i motivi di cui in premessa, alla ditta Cava Casetta s.r.l. –P.IVA 04345530234 - con sede in Bussolengo (VR) via Faval n. 1, la coltivazione in ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata “CASETTA” e sita in Comune di Sommacampagna (VR), di cui alla domanda in data 23.12.2016, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 508071 del 23.12.2016, all’interno dell’area individuata con linea rossa continua nell’elaborato n. P08 ”Estratto di mappa catastale” a scala 1:2000, facente parte della documentazione allegata alla domanda medesima, secondo gli elaborati prodotti e acquisiti agli atti d’ufficio, modificati e integrati dalle condizioni e prescrizioni di cui al presente atto, come di seguito precisati:
  • RELAZIONE GEOLOGICA IDROGEOLOGICA E GEOTECNICA (elaborato n. P.01);
  • RELAZIONE TECNICA (elaborato n. P.02);
  • RELAZIONE IDRAULICA (elaborato n. P.03);
  • RELAZIONE AGRONOMICA DI RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE (elaborato n. P.04);
  • PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE (elaborato n. P.05);
  • VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO (elaborato n. P.06);
  • INQUADRAMENTO TERRITORIALE (scale varie) (tavola n. P.07);
  • ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE (scala1:2000) (tavola n. P.08);
  • RILIEVO DELLO STATO ATTUALE CON INDIVIDUAZIONE DEI CAPISALDI (scala 1:1.000)) (tavola n. P.09);
  • PLANIMETRIA DELLO STATO AUTORIZZATO (scala1:1000) (tavola n. P.10);
  • PLANIMETRIA DI PROGETTO (scala1:1000) (tavola n. P.11);
  • PLANIMETRIA DI RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE (scala 1:1.000) (tavola n. P.12);
  • SEZIONI COMPARATIVE (scala 1:500) (tavola n. P.13);
  • RELAZIONE IDROGEOLOGICA INTEGRATIVA (elaborato n. P.14);
  • APPROFONDIMENTO STUDIO IDROGEOLOGICO (elaborato n. P.15);
  • PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (elaborato n. P.16);
  • QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO E PROGETTUALE (elaborato n. SIA.01);
  • QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE (elaborato n. SIA.02);
  • VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI E DELLE MITIGAZIONI (elaborato n. SIA.03);
  • SINTESI NON TECNICA (elaborato n. SIA.04);
  • ATTESTAZIONE DI NON INCIDENZA AMBIENTALE (elaborato n. SIA.05);
  • INTEGRAZIONI in risposta alla nota prot. n. 345846 del 02.08.2019 (elaborato n. P. 17);
  1. di stabilire che, essendo decorso il termine di cui al comma 2 dell’art. 92 del D.lgs. 159/2011, il presente provvedimento è sottoposto a condizione di revoca nel caso in cui dovesse intervenire a carico della ditta comunicazione antimafia interdittiva da parte del Prefetto di Verona;
     
  2. di stabilire, per le motivazioni di cui in premessa e ai fini dello snellimento e della semplificazione dell’azione amministrativa, che il presente atto, fintanto efficace, sostituisce la precedente D.G.R. n. 648 del 07.05.2013 di autorizzazione alla coltivazione della cava;
     
  3. di prendere atto della non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale come da relazione istruttoria tecnica n. 125/2017 in data 28.06.2017, redatta dalla struttura regionale competente in materia;
     
  4. di fare obbligo alla ditta di concludere i lavori di coltivazione (estrazione sistemazione ambientale) entro 15 anni dalla data del presente provvedimento, attivandosi congruamente ai fini del completamento dei lavori di coltivazione nella temporalità assegnata, fermo restando che, trascorsi cinque (5) anni dalla data di pubblicazione del decreto n. 54 del 12.07.2018 di rilascio del provvedimento favorevole di compatibilità ambientale e fatta salva eventuale proroga concessa su istanza del proponente dall’autorità che ha emanato il provvedimento medesimo, la procedura di V.I.A. dovrà essere reiterata;
     
  5. di approvare il piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cava e le successive integrazioni pervenute in Regione ed acquisite al prot. n. 442333 del 15.10.2019, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2008 e della D.G.R. n. 761/2010, facente parte del progetto di coltivazione autorizzato, dando atto che dal piano medesimo emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione. Tale Piano, ai sensi dell’art. 5 comma 4 del D.lgs. 117/2008, sarà riapprovato qualora sullo stesso intervengano modifiche sostanziali e sarà aggiornato dalla ditta almeno ogni 5 anni e trasmesso all’autorità competente, ai sensi della D.G.R. n. 761/2010. Il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione ha efficacia sull’intera area della cava, compresi gli impianti di prima lavorazione e pertinenze;
     
  6. di fare obbligo alla ditta di osservare le seguenti condizioni e prescrizioni:
  1. recintare, laddove non già presente, entro tre mesi dalla data di consegna o notifica del presente provvedimento, con almeno tre ordini di filo metallico per una altezza non inferiore a 1,5 metri, l’area della cava come individuata con linea rossa continua nella planimetria contenuta nell’elaborato n. P08 ”Estratto di mappa catastale” a scala 1:2000, facente parte della documentazione allegata alla domanda;
  2. apporre, fin dall’inizio dei lavori di coltivazione, lungo il perimetro dell’area di cava un numero sufficiente di cartelli di divieto di accesso, ammonitori e di pericolo;
  3. porre in opera e in modo ben visibile, in corrispondenza dell’accesso alla cava, un cartello identificativo delle dimensioni minime di 1 metro per 1 metro che riporti i seguenti dati:
  • denominazione ed indirizzo completo della cava;
  • ditta titolare dell’autorizzazione alla coltivazione di cava;
  • estremi del provvedimento di autorizzazione alla coltivazione di cava;
  • tipologia del materiale estratto;
  • nominativo del Direttore Responsabile (D.P.R. n. 128/1959 e D.Lgs. 624/1996;
  • nominativo del Direttore dei lavori;
  1. mantenere una fascia di rispetto non inferiore a di 5 metri tra la recinzione ed il ciglio superiore di scavo;
  2. porre in opera, qualora non già presenti ed entro tre mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, almeno tre punti di riferimento fissi con quota assegnata e riferibili alle quote del progetto di coltivazione, costituiti da piastre in ferro o cemento al fine di consentire un agevole e preciso controllo dello stato di avanzamento dei lavori di coltivazione;
  3. effettuare le operazioni di accumulo dei materiali di scarto ed associati all’interno dell’area di cava ed utilizzarli solo per la sistemazione ambientale;
  4. accantonare il terreno vegetale di scopertura del giacimento solo all’interno dell’area autorizzata e riutilizzarlo solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale;
  5. mettere a dimora, laddove non già presente ed entro la prima stagione invernale successiva alla data di consegna o notifica del presente provvedimento, lungo il perimetro della cava, una quinta arborea composta da piante autoctone inserite nell’elenco regionale delle piante autoctone tipiche delle zone venete, costituita da due filari di piante alte almeno 2,0 metri al momento dell’impianto al fine di delimitare l’ambito,
  6. costituire una barriera atta a contribuire a mitigare rumori ed effetti dell’ attività nonché contenere e creare un elemento di incentivazione alla biodiversità nel contesto di zona;
  7. provvedere alla pulizia ed alla manutenzione della recinzione e della quinta arboreo-arbustiva perimetrale con cadenza semestrale;
  8. provvedere alla manutenzione della vegetazione messa a dimora nell’area della cava fino ad avvenuta dichiarazione di estinzione dell’attività estrattiva;
  9. realizzare, entro tre mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, lungo la recinzione, un arginello in terra alto almeno 50 centimetri in modo da impedire ruscellamenti sulle scarpate di cava;
  10. mantenere un’inclinazione delle scarpate perimetrali non superiore a 40° rispetto all’orizzontale, fatte salve modeste variazioni, puntuali e momentanee connesse esclusivamente alla modalità di esecuzione dei lavori di scavo;
  11. utilizzare prioritariamente, per i eseguire i lavori di recupero, sistemazione ambientale e rimodellamento delle scarpate, materiale di cava associato. Inoltre potranno essere utilizzati, nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 761 del 15.03.2010 e dal D.lgs. n. 117/08:
  • sottoprodotti derivanti da prima lavorazione dei materiali di cava, anche se prodotti in altri ambiti di cava per un quantitativo non superiore a 80.000 mc;
  • terre e rocce da scavo provenienti dall’esterno della cava per un quantitativo non superiore a 170.558 mc;
  • sottoprodotti provenienti dall’esterno della cava e derivanti da prima lavorazione di materiali della medesima tipologia dei materiali di cava (sabbia e ghiaia)

a condizione che detti materiali presentino concentrazioni inferiori ai limiti di cui alla colonna A Tabella 1 Allegato 5 parte IV del D.lgs.152/2006. Non è consentito l’uso di materiali diversi da quelli espressamente consentiti, che complessivamente ammontano a circa 250.558 mc. Tutto ciò nel rispetto di quanto statuito dal decreto legislativo n. 152/06 e comunque delle norme in vigore al momento dell’utilizzo;

  1. assicurare il corretto smaltimento delle acque superficiali, sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, anche con la ricalibratura o creazione di elementi di scolo circostanti l’area di cava;
  2. presentare, prima della consegna del provvedimento autorizzativo, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall’autorizzazione, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di euro 1.420.000,00 (unmilionequattrocentoventimila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente primario autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell’osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall’autorizzazione, mentre, in caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l’importo corrispondente alle garanzie presentate. La documentazione costituente il deposito cauzionale dovrà contenere una clausola che espliciti che la garanzia si estende a tutti gli inadempimenti e irregolarità accaduti durante tutta l’attività di coltivazione, a partire dalla data di avvio dei lavori dell’autorizzazione originaria;
  3. regolamentare gli aspetti viabilistici e la circolazione dei mezzi pesanti da e per la cava, all’interno del territorio comunale, tramite disciplinare da concordare con l’Amministrazione Comunale. La ditta dovrà trasmettere tale disciplinare alla Direzione Regionale Difesa del Suolo entro sei mesi dalla consegna o notifica del presente provvedimento;
  4. definire, entro sei mesi dalla data di consegna o notifica del presente provvedimento, in accordo con Arpav, un piano di monitoraggio delle falde acquifere, con particolare attenzione alla prima falda freatica, che abbia cadenza trimestrale, utilizzando i piezometri posti all’interno dell’area di cava, in modo da individuare eventuali oscillazioni anomale rispetto all’assetto dell’acquifero descritto nello studio idrogeologico presentato;
  5. effettuare e trasmettere a Comune, Provincia e ARPAV, entro sei mesi dall’avvio delle attività inerenti l’ampliamento in approfondimento della cava, un monitoraggio acustico, al fine di verificare la rispondenza delle misure effettuate durante il normale svolgimento dell’attività con quelle contenute nella relazione acustica previsionale;
  6. eseguire, al fine di limitare la produzione di polveri dovute al transito dei mezzi d’opera e di trasporto sulla strada d’accesso alla cava, costanti bagnature della superficie e proseguire l’attività esistente di lavaggio ruote all’uscita della predetta strada, presentando altresì alla competente Direzione Regionale Difesa del Suolo, entro sei mesi dalla consegna o notifica del presente provvedimento, un piano di monitoraggio concordato con A.R.P.A.V.;
  7. prevedere, al fine di limitare le emissioni in atmosfera durante le attività di coltivazione della cava, l’utilizzo di automezzi, per il trasporto dei materiali estratti, con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4 e STAGE IIIB;
  8. mantenere invariata la superficie di ricomposizione ambientale mediante rimboschimento precedentemente approvata, effettuando preferibilmente l’impianto arboreo-arbustivo in più parti del fondo di cava e orientandolo secondo la serie dell’alta Pianura Padana orientale neutrobasifila della farnia e del carpino bianco (Erythronio-Carpinion betuli);
  9. effettuare il collegamento con la viabilità pubblica mettendo in atto tutti gli accorgimenti necessari in modo da evitare l’imbrattamento delle strade da parte dei mezzi di trasporto del materiale estratto (lavaggio delle ruote degli automezzi, etc.);
  10. mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: Himantoglossum adriaticum, Hyla intermedia, Rana latastei, Hierophis viridiflavus, Zamenis longissimus, Natrix tessellata, Ardea purpurea Circus aeruginosus, Bufo viridis, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Falco columbarius, Caprimulgus europaeus, Lanius collurio, Lanius minor, Emberiza hortulana, Pipistrellus kuhlii, Hystrix cristata;
  11. verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza;
  12. trasmettere annualmente, alla competente Direzione regionale Difesa del Suolo, entro il 28 febbraio, la seguente documentazione:
  • rilievo dello stato di fatto della cava;
  • volumi di materiale estratto, di materiale lavorato, commercializzato e destinazione ed utilizzo dello stesso;
  • volumi di materiale equiparabile a quello di cava proveniente dall’esterno, accumulato e lavorato in cava;
  1. di restituire alla ditta Cava Casetta s.r.l., subordinatamente all’accettazione del deposito cauzionale di cui al punto n. 10) lettera o), il deposito cauzionale costituito da atto di fidejussione per l’importo complessivo di Euro 1.402.009,37 (unmilionequattrocentoduemilanove/37) - polizza n. 2016/50/2385531 del 22.03.2016 della Società Reale Mutua Assicurazioni di cui all’ordine di costituzione definitivo n. 2016/0244 del 23.11.2016;
  2. di fare obbligo alla ditta di rispettare la normativa sulla sicurezza di cui al D.lgs. 25.11.1996 n. 624 e del D.P.R. 09.04.1959 n. 128;
  3. di stabilire espressamente che, fino all’avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la Direzione Regionale Difesa del Suolo potrà prescrivere l’esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all’intrapresa coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l’adeguamento all’evolversi della situazioni o esigenze ambientali e di sicurezza;
  4. di fare obbligo alla ditta titolare dell’autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall’attività di coltivazione;
  5. di dare atto e precisare che il “materiale utile” espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale è costituito dalla sabbia e ghiaia per una volumetria non superiore a 406.837 mc., ulteriori rispetto a quanto già autorizzato con precedente provvedimento. E’ espressamente vietato l’asporto e la commercializzazione di materiale diverso ancorché utilizzabile ai fini produttivi;
  6. di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi;
  7. di disporre l'invio del presente provvedimento al Comune di Sommacampagna e alla Provincia di Verona;
  1. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo all’esecuzione del presente atto;
  2. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
  3. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo;

Nicola Dell'Acqua

(seguono allegati)

78_Allegato_A_410259.pdf
78_Allegato_B_410259.pdf

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