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Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari
Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 78 del 25 novembre 2019
Ditta Cava Casetta s.r.l. Autorizzazione a coltivare in ampliamento la cava di sabbia e ghiaia denominata "CASETTA" e sita in Comune di Sommacampagna (VR). L.R. n. 44/82 D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. L.R. n. 4/2016 - D.G.R. n. 652/2007 D.G.R. n. 761/2010 D.G.R. n. 568/2018 - D.Lgs. 117/2008 L.R. 13/2018.
Trattasi di provvedimento con il quale si autorizza la ditta Cava Casetta s.r.l. a coltivare in ampliamento la cava di sabbia e ghiaia, denominata “CASETTA” e sita in Comune di Sommacampagna (VR).
Il Direttore
VISTA l’istanza in data 23.12.2016, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 508071 del 23.12.2016, con la quale la ditta Cava Casetta s.r.l. (C.F. e P.IVA. 04345530234), con sede in Bussolengo (VR) via Faval n. 1, ha presentato, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e dell’art. 11 della L.R. n. 4/2016, domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A.) e contestuale autorizzazione per la coltivazione in ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata “CASETTA” e sita in Comune di Sommacampagna (VR);
CONSIDERATO che l’art. 30 della L.R. n. 13/2018 stabilisce che “Ai procedimenti amministrativi in materia di coltivazione di cava, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data in cui i procedimenti hanno avuto inizio.”, e che nel caso di specie le disposizioni vigenti in materia di attività estrattiva alla data di inizio del procedimento in argomento erano quelle di cui alla L.R. n. 44/82;
DATO ATTO dell’avvenuto espletamento di tutti gli adempimenti istruttori da parte della struttura di V.I.A., la quale ha sottoposto l’istanza e relativo progetto alla valutazione del Comitato Tecnico Regionale V.I.A.;
PRESO ATTO che con parere n. 28 del 06.06.2018, il Comitato Tecnico Regionale V.I.A si è espresso favorevolmente, con prescrizioni, al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale (Allegato A);
VISTO il decreto n. 54 del 12.07.2018 con il quale la Direzione Commissioni Valutazioni ha preso atto, facendolo proprio, del parere n. 28 del 06.06.2018 espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A. rilasciando provvedimento favorevole di compatibilità ambientale al progetto di ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata “CASETTA” e sita in Comune di Sommacampagna (VR), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni/condizioni ambientali e prescrizioni minerarie contenute nel parere medesimo;
CONSIDERATO che il decreto n. 54 del 12.07.2018 contiene le seguenti determinazioni:
DATO ATTO che l’area di cava oggetto di ampliamento dista circa 6 Km dalle aree S.I.C. e Z.P.S. individuate con il codice IT 3210008 e denominate “Fontanili di Povegliano” e che al riguardo la ditta ha presentato dichiarazione di non necessità di Valutazione Incidenza Ambientale e correlata relazione tecnica analitica;
VISTO il parere contenuto nella relazione istruttoria tecnica n. 125/2017 in data 28.06.2017, con il quale la struttura competente in materia ha verificato l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza e, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43Cee e 2009/147/CEE, ha impartito le seguenti prescrizioni:
- di mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: Himantoglossum adriaticum, Hyla intermedia, Rana latastei, Hierophis viridiflavus, Zamenis longissimus, Natrix tessellata, Ardea purpurea Circus aeruginosus, Bufo viridis, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Falco columbarius, Caprimulgus europaeus, Lanius collurio, Lanius minor, Emberiza hortulana, Pipistrellus kuhlii, Hystrix cristata;
- di provvedere alla ricomposizione ambientale secondo la proposta del progetto di ampliamento in approfondimento (elaborato “P. 04 – relazione agronomica di ricomposizione ambientale”), nel rispetto degli obblighi e dei divieti della vigente disciplina, effettuando preferibilmente l’impianto arboreo-arbustivo in più parti del fondo di cava e orientandolo secondo la serie dell’alta Pianura Padana orientale neutrobasifila della farnia e del carpino bianco (Erythronio-Carpinion betuli).
- di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza;
PRESO ATTO che il Comune di Sommacampagna non ha espresso alcun parere;
VISTO il parere favorevole con prescrizione espresso dalla C.T.P.A.C. di Verona nella seduta del 11.04.2018;
VISTO il parere favorevole con prescrizioni espresso dalla C.T.R.A.E. nella seduta del 21.05.2019, atteso che l'area interessata dall’intervento ricade in zona definita E agricola dallo strumento urbanistico vigente, che non è soggetta a vincolo paesaggistico ambientale e non è soggetta a vincolo idrogeologico nonché che il P.T.R.C. non vieta l'intervento richiesto, con documento allegato e parte integrante del presente atto (allegato B);
VISTA la nota prot. n. 345846 del 02.08.2019, con la quale la Direzione Difesa del Suolo, nel comunicare alla ditta Cava Casetta s.r.l. il parere favorevole espresso dalla C.T.R.A.E. nella seduta del 21.05.2019, ha chiesto alla medesima ditta di dar corso alle prescrizioni contenute nel parere e propedeutiche al rilascio del provvedimento finale. In particolare veniva richiesta la presentazione di idonea relazione tecnica che giustifichi e quantifichi nel dettaglio le volumetrie di materiale proveniente dall’esterno all’area di cava e ritenute necessarie alla realizzazione della ricomposizione ambientale nonché elaborati grafici di progetto che rappresentino, a differenza di quanto riportato nel piano di coltivazione allegato all’istanza di ampliamento, un raccordo degli angoli delle scarpate perimetrali di ricomposizione di forma tondeggiante anziché a spigolo vivo.
VISTA la nota pervenuta in Regione e acquisita al prot. n. 442333 del 15.10.2019 con la quale la ditta Cava Casetta s.r.l. ha trasmesso quanto richiesto con nota prot. n. 345846/2019, relativamente alle volumetrie di materiale proveniente dall’esterno all’area di cava e ritenute necessarie alla realizzazione della ricomposizione ambientale degli angoli delle scarpate perimetrali di ricomposizione;
RITENUTA la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta ed acquisita al prot. n. 442333/2019 congrua rispetto alla richiesta effettuata;
CONSIDERATO che dal Piano di gestione dei rifiuti di estrazione, e successive integrazioni pervenute in Regione ed acquisite al prot. n. 401201 del 03.10.2018 ed al prot. n. 439803 del 30.10.2018, emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione dall’attività in progetto e che i materiali residuali sono costituiti da:
PRESO ATTO che per l’esecuzione dei lavori di ricomposizone ambientale della cava, come progettati, la ditta necessita di apportare dall’esterno un quantitativo complessivo di materiale pari a 250.558 mc, costituito da 80.000 mc di limi di lavaggio derivante dalla lavorazione della ghiaia estratta nel sito di cava in impianti posti in siti esterni e da 170.558 mc di terre e rocce da scavo e che detti materiali rispetteranno i limiti di cui alla colonna A della Tabella 1 Allegato 5 alla Parte VI del D.lgs. n° 152/2006 o non supereranno i valori naturali di fondo espressi dal contesto di riferimento della cava;
CONSIDERATO che, in applicazione del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia) in data 29.07.2019 è stata effettuata la richiesta di informazione ai sensi dell’art. 91 alla banca dati nazionale antimafia;
PRESO ATTO che sono trascorsi i termini di cui al comma 2 dell’art. 92 del D.lgs. 159/2011 senza comunicazioni da parte della Prefettura e che pertanto, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, è possibile procedere purché nell’autorizzazione sia inserita la clausola che preveda la revoca del provvedimento in caso di sopravvenuta comunicazione interdittiva;
DATO ATTO che il progetto di coltivazione in ampliamento della cava denominata “CASETTA” non interessa una ulteriore superficie di scavo ma si sviluppa esclusivamente in approfondimento, per un volume estraibile utile aggiuntivo di sabbia e ghiaia pari a circa 406.837 mc.;
VISTA la D.G.R. n. 568 del 30.04.2018, ed in particolare l’Allegato A alla medesima deliberazione il quale, alla lettera c) punto n. 8 stabilisce che “Il provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06, fermo restando che il responsabile dell’endoprocedimento finalizzato al rilascio del provvedimento regionale unico è il Direttore della struttura competente per materia, è adottato dal Direttore di Area a cui afferisce la struttura regionale competente per l’autorizzazione dell’intervento (o suo delegato) o nel caso di interventi soggetti ad approvazione non di competenza regionale, dal Direttore di Area Tutela e Sviluppo del Territorio (o suo delegato)”;
VISTO il D.lgs. 42/2004 ed il DPCM 12.12.2005;
VISTI la Dir.92/43/CEE, il D.P.R. n. 357/1997 e la D.G.R.1400/2017;
VISTA la L.R. 07.settembre 1982, n. 44
VISTA la L.R. 26 marzo 2018, n. 13;
VISTO l'art. 28, comma 2, della L.R. 10 gennaio 1997, n. 1;
VISTI gli atti d’ufficio;
VISTO il Decreto legislativo 03.04.2006, n. 152;
VISTA la D.G.R. n. 652 del 20.03.2007;
VISTO il D.P.R. 09.04.1959, n. 128;
VISTI gli atti d'ufficio;
decreta
a condizione che detti materiali presentino concentrazioni inferiori ai limiti di cui alla colonna A Tabella 1 Allegato 5 parte IV del D.lgs.152/2006. Non è consentito l’uso di materiali diversi da quelli espressamente consentiti, che complessivamente ammontano a circa 250.558 mc. Tutto ciò nel rispetto di quanto statuito dal decreto legislativo n. 152/06 e comunque delle norme in vigore al momento dell’utilizzo;
Nicola Dell'Acqua
(seguono allegati)
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