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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 427 del 07 ottobre 2019
C.I.P.A. Servizi S.r.l. con sede legale in via Mezzaterra, 85 32100 Belluno. Discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in Località Longhere in Comune di Borgo Valbelluna (BL). Autorizzazione Integrata Ambientale definitiva - Punto 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. - rilasciata al Comune di Trichiana con DSR n. 1 del 3 gennaio 2012 e ss.mm.ii. Approvazione della chiusura della discarica e delle modalità della fase di gestione post-operativa.
Con il presente provvedimento vengono approvate, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 36/2003, la chiusura della discarica di cui trattasi e le relative modalità da adottarsi nella fase di gestione post-operativa.
Il Direttore
RICHIAMATO il Decreto della Giunta Regionale n. 99 del 28.06.1990 con cui è stato approvato il progetto di realizzazione della discarica di cui trattasi, presentato dal Comune di Trichiana.
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 3999 del 16.12.2008 con cui è stato approvato il Piano di Adeguamento della medesima discarica secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 36/2003.
RICHIAMATO il Decreto del Segretario Regionale per l’Ambiente n. 1 del 03.01.2012 con il quale è stata rilasciata al Comune di Trichiana l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) relativamente alla discarica di cui trattasi per l’attività prevista al Punto 5.4 dell’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.
RICHIAMATI i successivi decreti regionali con i quali è stato modificato e integrato il provvedimento autorizzativo rilasciato: DSRA n. 7 del 02.02.2012, DSRA n. 93 del 16.11.2012 e DDR n. 22 del 13.03.2014.
PRESO ATTO che con il sopra richiamato Decreto del Direttore Regionale del Dipartimento Ambiente n. 22/2014 si è provveduto altresì a volturare, a favore della Ditta C.I.P.A. Servizi S.r.l., con sede legale in via Mezzaterra, 85 – 32100 Belluno, C.F./P.I. 01059480259, l’AIA rilasciata al Comune di Trichiana con DSRA n. 1/2012 e ss.mm.ii.
CONSIDERATO altresì che con il sopra richiamato DDR n. 22/2014, sulla base dell’allegato parere della CTRA n. 3901 del 19.12.2013, è stato confermato in 30 anni il periodo minimo per la fase di gestione post-operativa della discarica di cui trattasi ed è stato altresì approvato un Piano finanziario aggiornato con alcune prescrizioni che di seguito di riportano:
VISTA la Circolare regionale a firma del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 477961 del 15.11.2017, con la quale si è stabilito, tra l’altro, di:
VISTA la nota del 26.01.2017, acquisita al prot. reg. n. 38029 del 31.01.2017, con la quale il C.I.P.A. ha presentato il progetto per la realizzazione di una nuova discarica per rifiuti inerti, in adiacenza e parziale sopraelevazione all’esistente discarica per rifiuti non pericolosi.
PRESO ATTO che le opere di allestimento della nuova discarica per rifiuti inerti costituiscono un sistema di copertura permanente della sottostante discarica per rifiuti non pericolosi, in variante rispetto a quanto previsto dall’originario progetto di realizzazione di quest’ultima.
CONSIDERATO che, per quanto sopra, il succitato progetto è stato sottoposto – in data 23.02.2017 – all’esame della C.T.R.A. esclusivamente per la valutazione delle modifiche relative alla discarica per rifiuti non pericolosi.
VISTA la Determinazione Costitutiva della Provincia di Belluno n. 820 del 11.06.2018, di approvazione del progetto per la realizzazione della nuova discarica per rifiuti inerti, di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio provvisorio, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006, D. Lgs. n. 36/2003 e L.R. n. 3/2000.
PRESO ATTO che il succitato progetto relativo alla nuova discarica per rifiuti inerti prevede un periodo di gestione post-operativa di 30 anni che, pertanto, comprende il periodo di gestione post-operativa dell’esistente discarica per rifiuti non pericolosi.
VISTO il Decreto del Direttore Regionale dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 105 del 26.11.2018 con il quale è stata approvata, sulla base del parere della CTRA n. 4024 del 23.02.2017 e della succitata Determinazione provinciale n. 820/2018, la variante al progetto autorizzato della discarica per rifiuti non pericolosi di cui trattasi, presentata dal Consorzio Industriali Protezione Ambiente della Provincia di Belluno (C.I.P.A.) con la sopra richiamata nota del 26.01.2017 e, conseguentemente, si è modificata la relativa Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al DSRA n. 1 del 03.01.2012 e ss.mm.ii.
RAMMENTATO che il succitato DDR n. 105/2018 stabilisce, sulla base del medesimo parere della CTRA, che la procedura di chiusura della discarica per rifiuti non pericolosi esistente può essere attuata solo dopo la realizzazione ed il collaudo del pacchetto di separazione in argilla tra le due discariche e le opere di allestimento della nuova vasca in sopraelevazione del settore A, ivi compresa la realizzazione del sistema di captazione e raccolta del percolato prodotto dai rifiuti collocati nella porzione in ampliamento della discarica.
RAMMENTATO altresì che il DDR n. 105/2018 demanda all’atto di chiusura della discarica per rifiuti non pericolosi l’individuazione delle modalità di gestione post-operativa residuali della discarica stessa, nonché il raccordo tra il relativo Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) con il Piano di Sorveglianza e Controllo (PSC) approvato per la nuova discarica per rifiuti inerti.
VISTE le note n. 985 del 20.05.2019, n. 1175 del 20.06.2019 e n. 1445 del 08.08.2019 (acquisite agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 202563 del 24.05.2019, n. 202533 del 24.05.2019, n. 273283 del 24.06.2019 e n. 360213 del 13.08.2019), con cui il Consorzio Industriali Protezione Ambiente della Provincia di Belluno (C.I.P.A.) ha trasmesso la documentazione di fine lavori ed il collaudo funzionale delle opere di allestimento, relativamente alle fasi 1A-A1 e 1A-A2, della nuova discarica per rifiuti inerti.
VISTO il verbale del sopralluogo finalizzato a verificare l’esecuzione dei lavori di costruzione del lotto 1A della nuova discarica in previsione dell’avvio dell’impianto in esercizio provvisorio, effettuato in data 07.06.2019 da personale tecnico della Provincia di Belluno e dell’ARPAV, alla presenza dei rappresentanti del Comune di Borgo Valbelluna, oltre che della Ditta, trasmesso dalla Provincia di Belluno con nota prot. n. 18708/eco del 19.06.2019.
VISTO il successivo nulla osta all’avvio dell’esercizio provvisorio ed al conferimento di rifiuti nel sub-lotto 1A-A1 della nuova discarica, comunicato dalla Provincia di Belluno con nota prot. n. 19513/eco del 26.06.2019.
VISTA la nota regionale n. 377560 del 30.08.2019 con cui questa Amministrazione ha comunicato l’avvio della procedura di chiusura della discarica per rifiuti non pericolosi di cui trattasi, fissando la data dell’ispezione finale in discarica ai sensi dell’art. 12, co. 3 del D. Lgs. n. 36/2003 ed invitando il Gestore a trasmettere:
VISTA la nota datata 10.09.2019, acquisita al prot. reg. n. 390981 del 10.09.2019, con cui il Consorzio C.I.P.A. ha trasmesso la documentazione richiesta con la succitata nota regionale del 30.08.2019.
VISTI gli esiti dell’ispezione finale ai sensi dell’art. 12, co. 3 del D. Lgs. n. 36/2003, effettuata in data 13.09.2019 da personale tecnico dell’Amministrazione regionale, alla presenza dei rappresentanti della Provincia di Belluno, dell’ARPAV, del Comune di Borgo Valbelluna e della Ditta, come riportati nel relativo verbale redatto e sottoscritto nella medesima data:
VISTA la nota della Provincia di Belluno prot. n. 29127/eco del 20.09.2019, con cui è stato espresso il parere favorevole sui contenuti del PMC relativo alla fase di gestione post-operativa della discarica, trasmesso con la succitata nota del 10.09.2019, con le seguenti osservazioni:
VISTA la nota di ARPAV – Dipartimento Provinciale di Belluno prot. n. 95169 del 27.09.2019, con cui è stato espresso il parere favorevole sui contenuti del medesimo PMC, con le seguenti osservazioni:
CONSIDERATO che ai sensi dell’art.12, co. 3 del D. Lgs. n. 36/2003, la discarica, o una parte di essa, può essere considerata definitivamente chiusa solo dopo che l’Autorità competente ha eseguito un’ispezione finale sul sito, ha valutato tutte le relazioni presentate dal Gestore e comunicato a quest’ultimo l’approvazione della chiusura.
RITENUTO di approvare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, la chiusura della discarica di cui trattasi, prevedendo in particolare che l’avvio della fase di gestione post-operativa della stessa decorra a partire dalla data di emanazione del presente provvedimento.
VISTE le L.R. n. 33/1985 e ss.mm.ii. e n. 3/2000 e ss.mm.ii.
VISTI il D. Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii. e il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
VISTE la DGR n. 242/2010 e la DGR n. 863/2012.
VISTA la DGR n. 2721/2014.
decreta
Loris Tomiato
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