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Bur n. 125 del 31 ottobre 2019


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 427 del 07 ottobre 2019

C.I.P.A. Servizi S.r.l. con sede legale in via Mezzaterra, 85 32100 Belluno. Discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in Località Longhere in Comune di Borgo Valbelluna (BL). Autorizzazione Integrata Ambientale definitiva - Punto 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. - rilasciata al Comune di Trichiana con DSR n. 1 del 3 gennaio 2012 e ss.mm.ii. Approvazione della chiusura della discarica e delle modalità della fase di gestione post-operativa.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento vengono approvate, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 36/2003, la chiusura della discarica di cui trattasi e le relative modalità da adottarsi nella fase di gestione post-operativa.

Il Direttore

RICHIAMATO il Decreto della Giunta Regionale n. 99 del 28.06.1990 con cui è stato approvato il progetto di realizzazione della discarica di cui trattasi, presentato dal Comune di Trichiana.

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 3999 del 16.12.2008 con cui è stato approvato il Piano di Adeguamento della medesima discarica secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 36/2003.

RICHIAMATO il Decreto del Segretario Regionale per l’Ambiente n. 1 del 03.01.2012 con il quale è stata rilasciata al Comune di Trichiana l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) relativamente alla discarica di cui trattasi per l’attività prevista al Punto 5.4 dell’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.

RICHIAMATI i successivi decreti regionali con i quali è stato modificato e integrato il provvedimento autorizzativo rilasciato: DSRA n. 7 del 02.02.2012, DSRA n. 93 del 16.11.2012 e DDR n. 22 del 13.03.2014.

PRESO ATTO che con il sopra richiamato Decreto del Direttore Regionale del Dipartimento Ambiente n. 22/2014 si è provveduto altresì a volturare, a favore della Ditta C.I.P.A. Servizi S.r.l., con sede legale in via Mezzaterra, 85 – 32100 Belluno, C.F./P.I. 01059480259, l’AIA rilasciata al Comune di Trichiana con DSRA n. 1/2012 e ss.mm.ii.

CONSIDERATO altresì che con il sopra richiamato DDR n. 22/2014, sulla base dell’allegato parere della CTRA n. 3901 del 19.12.2013, è stato confermato in 30 anni il periodo minimo per la fase di gestione post-operativa della discarica di cui trattasi ed è stato altresì approvato un Piano finanziario aggiornato con alcune prescrizioni che di seguito di riportano:

  1. entro la fine del 9° anno di post gestione della discarica, la società C.I.P.A. Servizi S.r.l. dovrà trasmettere a Regione, Provincia ed ARPAV competenti per territorio, nonché al Comune di Trichiana [oggi Borgo Valbelluna], un’apposita relazione descrittiva degli esiti dei controlli e monitoraggi ambientali previsti dal PMC vigente corredata da un’eventuale proposta di rimodulazione degli stessi controlli da effettuarsi nei successivi anni di post – gestione.
  2. entro lo stesso termine di cui sopra la società C.I.P.A. Servizi S.r.l. dovrà trasmettere a Regione e Provincia competente per territorio apposita integrazione del Piano finanziario di cui al capitolo 5 delle premesse, relativo agli ulteriori 20 anni di post gestione della discarica di cui trattasi, tenuto conto di quanto prodotto ai sensi del precedente punto 5; conseguentemente le garanzie finanziarie relative alla fase di post gestione dovranno essere integrate secondo le modalità e le tempistiche stabilite dai competenti Uffici regionali.

VISTA la Circolare regionale a firma del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 477961 del 15.11.2017, con la quale si è stabilito, tra l’altro, di:

  • porre in capo ai Gestori delle discariche in fase di gestione operativa, a partire dal 1 gennaio 2018, le verifiche in autocontrollo sulle sostanze perfluoalchiliche (PFAS) in tutti i piezometri della rete di controllo delle acque sotterranee ed in tutti i pozzi di raccolta del percolato, nonché il monitoraggio delle medesime sostanze anche su tutti i rifiuti in ingresso che potenzialmente potrebbero contenerle sulla base del loro ciclo produttivo;
  • demandare il monitoraggio delle sostanze perfluoroalchiliche nei percolati e nelle acque sotterranee delle discariche in gestione post-operativa ai piani di ispezione adottati annualmente da ARPAV e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale della stessa Agenzia.

VISTA la nota del 26.01.2017, acquisita al prot. reg. n. 38029 del 31.01.2017, con la quale il C.I.P.A. ha presentato il progetto per la realizzazione di una nuova discarica per rifiuti inerti, in adiacenza e parziale sopraelevazione all’esistente discarica per rifiuti non pericolosi.

PRESO ATTO che le opere di allestimento della nuova discarica per rifiuti inerti costituiscono un sistema di copertura permanente della sottostante discarica per rifiuti non pericolosi, in variante rispetto a quanto previsto dall’originario progetto di realizzazione di quest’ultima.

CONSIDERATO che, per quanto sopra, il succitato progetto è stato sottoposto – in data 23.02.2017 – all’esame della C.T.R.A. esclusivamente per la valutazione delle modifiche relative alla discarica per rifiuti non pericolosi.

VISTA la Determinazione Costitutiva della Provincia di Belluno n. 820 del 11.06.2018, di approvazione del progetto per la realizzazione della nuova discarica per rifiuti inerti, di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio provvisorio, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006, D. Lgs. n. 36/2003 e L.R. n. 3/2000.

PRESO ATTO che il succitato progetto relativo alla nuova discarica per rifiuti inerti prevede un periodo di gestione post-operativa di 30 anni che, pertanto, comprende il periodo di gestione post-operativa dell’esistente discarica per rifiuti non pericolosi.

VISTO il Decreto del Direttore Regionale dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 105 del 26.11.2018 con il quale è stata approvata, sulla base del parere della CTRA n. 4024 del 23.02.2017 e della succitata Determinazione provinciale n. 820/2018, la variante al progetto autorizzato della discarica per rifiuti non pericolosi di cui trattasi, presentata dal Consorzio Industriali Protezione Ambiente della Provincia di Belluno (C.I.P.A.) con la sopra richiamata nota del 26.01.2017 e, conseguentemente, si è modificata la relativa Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al DSRA n. 1 del 03.01.2012 e ss.mm.ii.

RAMMENTATO che il succitato DDR n. 105/2018 stabilisce, sulla base del medesimo parere della CTRA, che la procedura di chiusura della discarica per rifiuti non pericolosi esistente può essere attuata solo dopo la realizzazione ed il collaudo del pacchetto di separazione in argilla tra le due discariche e le opere di allestimento della nuova vasca in sopraelevazione del settore A, ivi compresa la realizzazione del sistema di captazione e raccolta del percolato prodotto dai rifiuti collocati nella porzione in ampliamento della discarica.

RAMMENTATO altresì che il DDR n. 105/2018 demanda all’atto di chiusura della discarica per rifiuti non pericolosi l’individuazione delle modalità di gestione post-operativa residuali della discarica stessa, nonché il raccordo tra il relativo Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) con il Piano di Sorveglianza e Controllo (PSC) approvato per la nuova discarica per rifiuti inerti.

VISTE le note n. 985 del 20.05.2019, n. 1175 del 20.06.2019 e n. 1445 del 08.08.2019 (acquisite agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 202563 del 24.05.2019, n. 202533 del 24.05.2019, n. 273283 del 24.06.2019 e n. 360213 del 13.08.2019), con cui il Consorzio Industriali Protezione Ambiente della Provincia di Belluno (C.I.P.A.) ha trasmesso la documentazione di fine lavori ed il collaudo funzionale delle opere di allestimento, relativamente alle fasi 1A-A1 e 1A-A2, della nuova discarica per rifiuti inerti.

VISTO il verbale del sopralluogo finalizzato a verificare l’esecuzione dei lavori di costruzione del lotto 1A della nuova discarica in previsione dell’avvio dell’impianto in esercizio provvisorio, effettuato in data 07.06.2019 da personale tecnico della Provincia di Belluno e dell’ARPAV, alla presenza dei rappresentanti del Comune di Borgo Valbelluna, oltre che della Ditta, trasmesso dalla Provincia di Belluno con nota prot. n. 18708/eco del 19.06.2019.

VISTO il successivo nulla osta all’avvio dell’esercizio provvisorio ed al conferimento di rifiuti nel sub-lotto 1A-A1 della nuova discarica, comunicato dalla Provincia di Belluno con nota prot. n. 19513/eco del 26.06.2019.

VISTA la nota regionale n. 377560 del 30.08.2019 con cui questa Amministrazione ha comunicato l’avvio della procedura di chiusura della discarica per rifiuti non pericolosi di cui trattasi, fissando la data dell’ispezione finale in discarica ai sensi dell’art. 12, co. 3 del D. Lgs. n. 36/2003 ed invitando il Gestore a trasmettere:

  • la descrizione delle modalità di gestione post-operativa residuali della discarica per rifiuti non pericolosi, comprensive di tutte le attività e le manutenzioni delle opere e dei presidi finalizzate a garantire i requisiti di sicurezza ambientale del sito;
  • una nuova versione del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), relativo alla sola fase di gestione post-operativa, opportunamente coordinato con i contenuti del Piano di Sorveglianza e Controllo (PSC) già approvato per la discarica per rifiuti inerti.

VISTA la nota datata 10.09.2019, acquisita al prot. reg. n. 390981 del 10.09.2019, con cui il Consorzio C.I.P.A. ha trasmesso la documentazione richiesta con la succitata nota regionale del 30.08.2019.

VISTI gli esiti dell’ispezione finale ai sensi dell’art. 12, co. 3 del D. Lgs. n. 36/2003, effettuata in data 13.09.2019 da personale tecnico dell’Amministrazione regionale, alla presenza dei rappresentanti della Provincia di Belluno, dell’ARPAV, del Comune di Borgo Valbelluna e della Ditta, come riportati nel relativo verbale redatto e sottoscritto nella medesima data:

  • si ritiene che i lavori di sistemazione della discarica per rifiuti non pericolosi sono conformi al progetto approvato, tenuto conto in particolare della variante recepita con DDR n. 105/2018, ed effettuati in conformità alla normativa tecnica di settore vigente;
  • si evidenzia la necessità che il Gestore proceda:
  • il prima possibile, all’asfaltatura della strada utilizzata dai mezzi per il conferimento dei rifiuti nel sub-lotto 1A-A1, come previsto dal progetto;
  • prima dell’entrata in esercizio provvisorio del sub-lotto 1A-A2, al completamento dell’argine di delimitazione (sul lato Ovest adiacente al settore della nuova discarica ancora da allestire), che dovrà arrivare a congiungersi con l’argine perimetrale come previsto dal progetto, nonché al relativo collaudo;
  • si prende atto che le modalità di gestione post-operativa della discarica per rifiuti non pericolosi sono di fatto assorbite dalle modalità di gestione operativa/post-operativa della nuova discarica per rifiuti inerti, fatta eccezione per le modalità residuali descritte nel piano presentato dal Consorzio C.I.P.A. con nota del 10.09.2019;
  • relativamente al sub-lotto 1A-A2, fino all’inizio dell’esercizio provvisorio dello stesso, si prescrive quanto segue:
  • dovrà essere periodicamente verificato e mantenuto in perfetta efficienza il sistema di allontanamento delle acque meteoriche collegato al pozzetto perdente esterno;
  • dovrà inoltre essere verificata l’integrità dei teli impermeabili posti a copertura dell’argilla e degli argini perimetrali;
  • per quanto riguarda il Piano di Monitoraggio e Controllo, si evidenzia che lo stesso non prevede i controlli relativi alle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), che verranno pertanto richiesti in autorizzazione, ai sensi della circolare regionale del 15 novembre 2017, al fine di completare il triennio di monitoraggio previsto dalla medesima. Ciò detto, ARPAV e Provincia si riservano di comunicare quanto prima il proprio parere sul documento inviato dalla Ditta con nota del 10.09.2019.

VISTA la nota della Provincia di Belluno prot. n. 29127/eco del 20.09.2019, con cui è stato espresso il parere favorevole sui contenuti del PMC relativo alla fase di gestione post-operativa della discarica, trasmesso con la succitata nota del 10.09.2019, con le seguenti osservazioni:

  • […] si propone che nel caso di superamento delle soglie di attenzione e di legge relativamente al controllo delle acque sotterranee per i parametri ferro, manganese e solventi clorurati – che presentano valori storicamente registrati prossimi o superiori alle CSC previste dalla normativa, sia a monte che a valle del sito –, C.I.P.A. non sia tenuto ad adottare le procedure correttive previste nel PMC proposto, ma dovrà limitarsi a darne comunicazione agli Enti competenti;
  • devono essere previsti, sempre relativamente al monitoraggio qualitativo delle acque sotterranee, i controlli sulle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS).

VISTA la nota di ARPAV – Dipartimento Provinciale di Belluno prot. n. 95169 del 27.09.2019, con cui è stato espresso il parere favorevole sui contenuti del medesimo PMC, con le seguenti osservazioni:

  • relativamente alla tabella “3.5 – Acque di falda” i parametri in essa riportati devono essere quelli della tabella 1 del D. Lgs. n. 36/2003;
  • al punto “3.5.3 Modalità di campionamento delle acque di falda” è opportuno vengano definite con precisione le condizioni per cui i parametri monitorati si considerano stabilizzati; è opportuno vengano anche stabilite e indicate le quote ottimali di prelievo in funzione delle caratteristiche geometriche ed idrochimiche dei singoli pozzi.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art.12, co. 3 del D. Lgs. n. 36/2003, la discarica, o una parte di essa, può essere considerata definitivamente chiusa solo dopo che l’Autorità competente ha eseguito un’ispezione finale sul sito, ha valutato tutte le relazioni presentate dal Gestore e comunicato a quest’ultimo l’approvazione della chiusura.

RITENUTO di approvare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, la chiusura della discarica di cui trattasi, prevedendo in particolare che l’avvio della fase di gestione post-operativa della stessa decorra a partire dalla data di emanazione del presente provvedimento.

VISTE le L.R. n. 33/1985 e ss.mm.ii. e n. 3/2000 e ss.mm.ii.

VISTI il D. Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii. e il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

VISTE la DGR n. 242/2010 e la DGR n. 863/2012.

VISTA la DGR n. 2721/2014.

decreta

  1. E’ approvata ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. n. 36/2003 la chiusura della discarica per rifiuti non pericolosi gestita dalla Ditta C.I.P.A. Servizi S.r.l. e ubicata in Località Longhere in Comune di Borgo Valbelluna (BL), di cui al progetto approvato con Decreto della Giunta Regionale n. 99 del 28.06.1990, come modificato dal Piano di Adeguamento approvato con DGR n. 3999 del 16.12.2008 e dalla variante presentata dal Consorzio Industriali Protezione Ambiente della Provincia di Belluno (C.I.P.A.) approvata con DDR n. 105 del 26.11.2018.
     
  2. L’avvio della fase di gestione post-operativa della discarica di cui trattasi decorre a partire dalla data di emanazione del presente provvedimento.
     
  3. La fideiussione prestata in favore della Provincia di Belluno a garanzia della fase di gestione operativa potrà essere svincolata, su richiesta del Gestore, fermo restando che una quota non inferiore al 10% del costo totale da garantire, ai sensi di quanto disposto con DGRV n. 2721/2014, dovrà essere comunque trattenuta per almeno due anni a partire dalla data di notifica del presente provvedimento.
     
  4. Le modalità di gestione post-operativa della discarica per rifiuti non pericolosi sono di fatto assorbite dalle modalità di gestione operativa/post-operativa della nuova discarica per rifiuti inerti (realizzata in adiacenza e parziale sopraelevazione a quella esistente ed approvata dalla Provincia di Belluno con Determinazione Costitutiva n. 820 del 11.06.2018), fatta eccezione per le modalità residuali descritte nel piano di gestione post-operativa presentato dal Consorzio C.I.P.A. con nota del 10.09.2019 (acquisita al prot. reg. n. 390981 del 10.09.2019); pertanto la gestione delle attività di discarica in fase post-operativa dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dal piano di gestione operativa/post-operativa della nuova discarica per rifiuti inerti, come integrato dal piano di gestione post-operativa della discarica per rifiuti non pericolosi trasmesso dal Consorzio C.I.P.A. con la succitata nota.
     
  5. Fino all’inizio dell’esercizio provvisorio sub-lotto 1A-A2 della nuova discarica per rifiuti inerti:
  • dovrà essere periodicamente verificato e mantenuto in perfetta efficienza il sistema di allontanamento delle acque meteoriche collegato al pozzetto perdente esterno;
  • dovrà inoltre essere verificata l’integrità dei teli impermeabili posti a copertura dell’argilla e degli argini perimetrali.
  1. La gestione post-operativa della discarica dovrà avvenire per un periodo di almeno 30 anni ai sensi di quanto previsto dall’art. 14 del D. Lgs. n. 36/2003, fermi restando gli obblighi previsti dal comma 2 dell’art. 13 del D. Lgs. n. 36/2003 e ferma restando la necessità di prolungare le attività previste dal Piano trasmesso con la succitata nota del 10.09.2019 fino al termine della fase di gestione post-operativa della discarica per rifiuti inerti.
     
  2. Per quanto riguarda i controlli ed i monitoraggi ambientali, il Gestore dovrà attenersi a quanto contenuto nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) relativo alla fase di gestione post-operativa della discarica trasmesso con nota del 10.09.2019, acquisita al prot. reg. n. 390981 del 10.09.2019, così come modificato e integrato dalle seguenti prescrizioni:
  • i parametri da determinare nelle acque sotterranee devono coincidere con quelli riportati nella tabella 1, Allegato 2 del D. Lgs. n. 36/2003; pertanto, ai parametri riportati nella tabella “3.5 – Acque di falda”, dovranno essere aggiunti i seguenti: azoto nitrico e azoto nitroso (con frequenza trimestrale) e composti organoalogenati – compreso cloruro di vinile (con frequenza annuale); inoltre i parametri “insetticidi clorurati totali” e “insetticidi fosforati totali” devono intendersi sostituiti con “pesticidi fosforiti e totali”;
  • dovranno essere eseguite altresì in tutti i piezometri di controllo le verifiche sulla presenza delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) con le frequenze previste dalla circolare regionale a firma del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 477961 del 15.11.2017 (trimestrale), al fine di completare il triennio di monitoraggio previsto dalla medesima circolare e, pertanto, fino a tutto il 2021;
  • in caso di superamento delle soglie di attenzione e di legge relativamente al controllo delle acque sotterranee per i parametri ferro, manganese e solventi clorurati – che presentano valori storicamente registrati prossimi o superiori alle CSC previste dalla normativa, sia a monte che a valle del sito –, il Gestore non è tenuto ad adottare le procedure correttive previste nel PMC proposto con nota del 10.09.2019, ma dovrà limitarsi a darne comunicazione agli Enti competenti.
  1. Il Gestore dovrà trasmettere alla Regione Veneto, alla Provincia di Belluno e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Belluno, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, un’integrazione al Piano di Monitoraggio e Controllo di cui al punto precedente, relativamente al punto “3.5.3 Modalità di campionamento delle acque di falda”, che definisca:
  • le condizioni per cui i parametri monitorati si considerano stabilizzati;
  • le quote ottimali di prelievo in funzione delle caratteristiche geometriche ed idrochimiche dei singoli pozzi.
  1. Il Gestore dovrà comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia di Belluno e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Belluno ogni eventuale richiesta di variazione del PMC; pertanto, ogni variazione al PMC, dovrà essere assentita da parte di questa Amministrazione, sentito il parere della Provincia di Belluno e di ARPAV - DAP di Belluno.
     
  2. Entro la fine del 9° anno di post-gestione della discarica, sulla base di quanto prescritto dalla CTRA nel parere n. 3901 del 19.12.2013, la società C.I.P.A. Servizi S.r.l. dovrà trasmettere a Regione, Provincia ed ARPAV competenti per territorio, nonché al Comune di Borgo Valbelluna, un’apposita relazione descrittiva degli esiti dei controlli e monitoraggi ambientali previsti dal PMC vigente corredata da un’eventuale proposta di rimodulazione degli stessi controlli da effettuarsi nei successivi anni di post-gestione.
     
  3. Entro lo stesso termine di cui sopra, sempre sulla base di quanto prescritto dalla CTRA nel succitato parere n. 3901/2013, la società C.I.P.A. Servizi S.r.l. dovrà trasmettere a Regione e Provincia competente per territorio apposita integrazione del Piano finanziario trasmesso con nota del 30.11.2013 (acquisito al prot. reg. n. 528999 del 04.12.2013), relativa agli ulteriori 20 anni di post-gestione della discarica di cui trattasi, tenuto conto di quanto prodotto ai sensi del precedente punto 9; conseguentemente le garanzie finanziarie relative alla fase di post-gestione dovranno essere integrate secondo le modalità e le tempistiche stabilite dai competenti Uffici regionali. Resta ferma la facoltà del Gestore di presentare, anche prima del termine in questione, un Piano finanziario aggiornato relativo alle sole operazioni di gestione, sorveglianza e controllo imputabili alla discarica per rifiuti non pericolosi e non già ricomprese nelle voci del Piano finanziario approvato unitamente al progetto di realizzazione della discarica per rifiuti inerti.
     
  4. La fideiussione prestata in favore della Provincia di Belluno a garanzia della fase di gestione post-operativa della discarica dovrà essere estesa al presente provvedimento entro 60 giorni dalla notifica dello stesso. La polizza relativa alla fideiussione in questione deve essere rinnovata almeno 6 mesi prima della scadenza della stessa, dandone apposita comunicazione alla Provincia di Belluno. In occasione del rinnovo e, comunque, in occasione dell’eventuale modifica/integrazione del Piano finanziario presentata ai sensi del precedente punto 10, l’importo delle somme garantite potrà essere ricalcolato su istanza del soggetto interessato, corredata da idonea documentazione giustificativa delle spese effettuate, purché quest’ultime siano complessivamente congruenti - relativamente al periodo considerato - con quelle previste dal Piano finanziario vigente, fermo restando che una quota non inferiore al 10% del costo totale da garantire, ai sensi di quanto disposto con DGRV n. 2721/2014, dovrà essere trattenuta – successivamente alla scadenza del periodo di post-chiusura e salvo che non sia possibile dimostrare entro tale scadenza che non sussistono più rischi per la salute e per l’ambiente - fino alla conclusione di un periodo di monitoraggio atto a dimostrare, ai sensi dell’articolo 13 comma 2 del D.lgs. n. 36/2003, che non sussistono più rischi per la salute e per l’ambiente. La durata e le modalità di tale monitoraggio dovranno essere concordate con Provincia ed ARPAV. Gli esiti favorevoli di tale monitoraggio, qualora confermati dalla Provincia con l’avvalimento di ARPAV, permetteranno alla stessa di dichiarare cessata la gestione post-operativa e pertanto anche la restituzione di quanto ancora garantito.
     
  5. Fermo restando l’obbligo per il Responsabile del Piano di Monitoraggio e Controllo dell’invio delle relazioni periodiche previste dal medesimo Piano, il Gestore deve provvedere durante la fase di gestione post-operativa ad inviare a Regione, Provincia ed ARPAV, con periodicità almeno annuale, entro il 28 febbraio, una relazione riportante i principali dati caratterizzanti l’attività della discarica, completa di tutte le informazioni sui risultati del programma di monitoraggio e controllo, nonché dei dati e delle informazioni relativi ai controlli effettuati, come indicato nell’art. 13, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2003.
     
  6. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 29-decies, commi 3 e 11-bis, del D. Lgs. n. 152/2006, l’ARPAV effettuerà – con oneri a carico del Gestore – le ispezioni previste dalla pianificazione annuale dei controlli.
     
  7. Ai sensi dell’art. 29-decies, comma 5, del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. al fine di consentire le attività di cui ai commi 3 e 4, il Gestore deve fornire tutta l’assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all’impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del decreto medesimo.
     
  8. Dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall’art. 28 della L.R. n. 3/2000; tali quaderni dovranno essere costituiti da fogli fascicolati inamovibili.
     
  9. Il Gestore deve dare tempestiva comunicazione a Regione Veneto, Provincia di Belluno, ARPAV – Dipartimento Provinciale di Belluno e al Comune di Borgo Valbelluna (BL), di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall’art. 29-decies, comma 3, lett. c), del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
     
  10. Qualunque variazione in ordine ai nominativi del soggetto responsabile dell’esecuzione del PMC e del tecnico responsabile dell’impianto dovrà essere comunicata agli stessi soggetti di cui al precedente punto, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell’incarico e da un curriculum vitae aggiornato.
     
  11. Il presente provvedimento non è sottoposto agli oneri istruttori di cui all’art. 33 del D. Lgs. n. 152/2006 ed alla DGRV n. 1519 del 26.05.2009.
     
  12. Il presente provvedimento è comunicato alla Ditta C.I.P.A. Servizi S.r.l. con sede legale in via Mezzaterra, 85 – 32100 Belluno, al Comune di Borgo Valbelluna, alla Provincia di Belluno, ad A.R.P.A.V. Direzione Generale, ad A.R.P.A.V. Dipartimento Provinciale di Belluno e ad A.R.P.A.V. Osservatorio Regionale Rifiuti.
     
  13. Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
     
  14. Si informa che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Loris Tomiato

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