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Bur n. 107 del 24 settembre 2019


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 116 del 19 settembre 2019

Stoccaggio prodotto atto ad essere designato con la DOC ''Prosecco'' proveniente dalla vendemmia 2019. Legge 12 dicembre 2016 n. 238 - art. 39 comma 4.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, si dà attuazione alla richiesta del Consorzio di Tutela della DOC “Prosecco” per quanto riguarda lo stoccaggio dei prodotti atti ad essere designati con tale denominazione, provenienti dalla vendemmia 2019, in conformità a quanto stabilito all’art. 39 comma 4 della legge 238/2016.

Il Direttore

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e Consiglio del 17 dicembre 2013, recante l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare la sezione 2 “Denominazione di origine, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo”;

VISTA la legge 12 dicembre 2016 n. 238 recante “disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino” ed in particolare l’articolo 39 comma 4 che consente alle regioni, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, di prevedere lo stoccaggio dei vini ottenuti in modo da permettere la gestione dei volumi di prodotto disponibili al fine di migliorare o stabilizzare il funzionamento del mercato;

VISTO il decreto ministeriale 17 luglio 2009 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata per i vini “Prosecco” da ultimo modificato con DM 8 agosto 2019;

VISTO il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica – PQAI IV - prot. n. 46634, del 22 giugno 2018,, che ha confermato l’incarico al Consorzio di tutela della DOC “Prosecco” a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all’articolo 41 commi 1 e 4 della Legge 12 dicembre 2016 n. 238 per la DOC “Prosecco”;

VISTA la nota prot. n. 353893 del 08 agosto 2019 con la quale il Consorzio di tutela della D.O.C. Prosecco ha chiesto, ai sensi dell’articolo 39 comma 4 della legge 238/2016, l’attivazione della misura dello stoccaggio di quota parte dei prodotti (uve, mosto e vino) provenienti dalle superfici atte a DOC “Prosecco” ed oggetto di rivendicazione con la predetta denominazione per le produzioni 2019;

VISTA la documentazione allegata alla richiesta ed in particolare i pareri delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del sistema della DOC “Prosecco” che hanno manifestato parere favorevole rispetto alla richiesta stessa;

VALUTATA la relazione tecnico economica inerente la situazione attuale e potenziale della denominazione a supporto della richiesta di stoccaggio, la quale ha messo in evidenza uno squilibrio fra le quantità di vino prodotte dal sistema DOC “Prosecco” rispetto ai volumi assorbibili dai mercati con conseguente presenza di giacenze e che tale situazione dovrà confrontarsi con le favorevoli aspettative sulla produzione della vendemmia 2019;

CONSTATATO che il perdurare di tale squilibrio potrebbe determinare una dinamica dei prezzi dei vini poco favorevole con conseguente rischio di svilimento della denominazione;

CONSTATATO infine che dall’analisi delle risultanze dettagliate nella relazione a supporto della richiesta emerge il carattere di necessità ed urgenza del provvedimento richiesto;

RITENUTO di determinare un quantitativo di prodotto oggetto di stoccaggio obbligatorio proporzionale rispetto a quelle che sono le rese produttive dei vigneti nei primi anni dall'impianto o dal sovrainnesto di viti;

TENUTO CONTO che l’avviso di ricezione della richiesta del Consorzio è stato pubblicato nel BUR n. 92 del 16 agosto 2019;

CONSIDERATO che nei tempi previsti di pubblicazione dell’avviso non sono giunte osservazioni alla richiesta di attivazione dello stoccaggio;

PRESO ATTO che le richieste altresì formulate dal Consorzio, relativamente alla possibilità di procedere in fase di richiesta di sblocco parziale e riclassificazione parziale, ad una gestione dei prodotti stoccati rispetto

  • al contributo di ciascuna azienda allo stoccaggio complessivo in relazione alla resa ettaro registrata in dichiarazione di vendemmia;
  • al metodo di coltivazione biologico,

coinvolgono le Amministrazioni nella ricerca di modalità tecniche che permettano tale gestione differenziata;

TENUTO CONTO che l’iniziativa nelle intenzioni dei proponenti, pur essendo un intervento equilibratore limitato temporalmente, consente di accompagnare il sistema vitivinicolo della denominazione DOC “Prosecco” con l’obiettivo di raggiungere un’evoluzione dell’offerta certificata compatibile con le dinamiche della domanda;

CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003 spetta al Direttore della Direzione agroalimentare emanare, in forma di decreto, l’atto riguardante nello specifico la misura dello stoccaggio per i prodotti ottenuti dalla vendemmia 2019;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 297 del 19 marzo 2019 con cui è stato prorogato l’incarico al 31 dicembre 2020 al direttore della Direzione Agroalimentare, assegnato con DGR n. 1070 del 29 giugno;

decreta

1.  di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa, d’intesa con la Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi della legge 12 dicembre 2016 n. 238 – art. 39 comma 4, l’attivazione della misura dello stoccaggio obbligatorio per il prodotto (uve, mosto e vini) proveniente dai vigneti di cui al comma 1 dell'articolo 2 del disciplinare di produzione atte a DOC “Prosecco” eccedente:

  • 15 tonnellate/ettaro fino alla produzione massima consentita di 18 tonnellate/ettaro per i vigneti in piena produzione;
  • 9 tonnellate/ettaro fino alla produzione massima di 10,8 tonnellate/ettaro per i vigneti al secondo ciclo vegetativo;

2.  di stabilire, in attuazione di quanto previsto al punto 1 che;

  1. la misura riguarda anche le uve i vini e i mosti provenienti dai superi di produzione delle altre denominazioni, coesistenti nel medesimo territorio, che vengono destinati alla designazione DOC “Prosecco”;
  1. la misura dello stoccaggio dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2020, salvo proroghe;
  1. prima della conclusione del periodo di validità della misura attivata, prevista alla precedente lettera b), il Consorzio di tutela può presentare alle competenti Amministrazioni richiesta di:
  • svincolo parziale o totale del prodotto sottoposto a stoccaggio obbligatorio ai fini di una sua designazione a DOC “Prosecco”;
  • riclassificazione parziale o totale del prodotto oggetto di stoccaggio obbligatorio;
  1. l’eventuale richiesta, corredata da adeguata relazione tecnico economica che evidenzi la necessità di adottare la predetta decisione di cui alla precedente lettera c), potrà essere formalizzata alle Amministrazioni competenti non prima del 01 marzo 2020 salvo situazioni eccezionali;
  1. i quantitativi di prodotto oggetto di stoccaggio obbligatorio atto a DOC “Prosecco” possono essere in qualsiasi momento svincolati dalla misura dello stoccaggio a seguito di riclassificazione, a vino bianco o vino bianco con Indicazione geografica tipica escludendo dall'etichettatura e presentazione il riferimento al nome del vitigno Glera, effettuata dal detentore del prodotto;

3.  che qualora, si configurassero situazioni congiunturali tali da compromettere il funzionamento del mercato dei vini DOC “Prosecco”, il Consorzio di tutela, potrà richiedere alle competenti Amministrazioni l’adozione di ulteriori disposizioni atte a superare lo squilibrio congiunturale stesso;

4.  di trasmettere il presente provvedimento all’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) – Ufficio di Susegana (TV), alla Società Valoritalia srl e al Consorzio di tutela della DOC “Prosecco”;

5.  di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6.  di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Per il Direttore Il Vicario Alberto Andriolo

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