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Bur n. 108 del 27 settembre 2019


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 343 del 10 settembre 2019

Ditta VIDORI Servizi Ambientali S.p.A. Installazione ubicata in Via Tittoni, 14. Comune di VIDOR (TV). Autorizzazione Integrata Ambientale n. 46 del 28.07.2010 e s.m.i., attività di cui al punto 5.1 e 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II^ del d.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. Integrazione e modalità di adeguamento alle prescrizioni dell'AIA.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si fissano i termini per la presentazione di un progetto di riorganizzazione dell'impianto della Ditta VIDORI Servizi Ambientali S.p.A., e si autorizza la realizzazione delle migliorie del sistema raccolta e di trattamento delle acque di prima pioggia.

Il Direttore

VISTO il Decreto del Segretario Regionale per l’Ambiente n. 46 del 28.07.2010, e sue successive integrazioni, con il quale è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’attività di cui ai punti 5.1 e 5.3 dell’Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. 152/2006, alla Ditta Vidori Servizi Ambientali S.p.A. (in seguito Vidori) per la gestione dell’installazione ubicata in Via Tittoni, 14, in Comune di Vidor (TV);

VISTO il Decreto n. 14 del 26.07.2016 con il quale è stato approvato il PMC RT5158 rev01, con prescrizioni;

VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento Ambiente n. 28 del 31.03.2016 con il quale sono state sospese, per le motivazioni ivi indicate, le prescrizioni n. 9.9, 9.10 e 9.11 del DSRAT n. 46/2010, nelle more della conclusione del procedimento di VIA proposto dalla Ditta e relativo alla realizzazione di un nuovo impianto con relativa dismissione di quello in esercizio in Via Tittoni 14, fissando, in caso di esito con giudizio negativo della procedura di VIA, in 90 giorni il termine entro il quale dare applicazione alle suddette prescrizioni, e contestualmente eliminando la prescrizione 8.3.4;

VISTA la nota in data 06.05.2019, con la quale la Ditta Vidori comunica il ritiro del progetto presentato per la realizzazione di un nuovo impianto di gestione rifiuti, rinunciando conseguentemente all’istanza di approvazione del medesimo progetto e di valutazione di impatto ambientale;

CONSIDERATO che con successiva nota n. 236941 del 10.06.2019, la Direzione Commissioni Valutazioni ha comunicato l’archiviazione dell’istruttoria relativa alla procedura di VIA per il trasferimento dell’impianto polifunzionale, a seguito della rinuncia all’istanza pervenuta dalla Ditta in data 06.05.2019;

CONSIDERATO altresì che per effetto della chiusura del procedimento di VIA, conclusosi senza l’espressione di alcun giudizio di compatibilità ambientale (né negativo né positivo), a far data dal 10.06.2019 sono iniziati a decorre i termini soprarichiamati fissati dal DDDA n. 28/2016, per dare applicazione alle prescrizioni n. 9.9, 9.10 e 9.11 del DSRAT n. 46/2010;

VISTA la nota del 01.07.2019, prot. reg. n. 294571 del 04.07.2019, con la quale la Ditta, a seguito del ritiro del progetto depositato e della conseguente comunicazione di archiviazione della pratica, comunica l’intenzione di presentare un nuovo progetto di revamping complessivo dell’installazione nel medesimo sito in cui attualmente insiste, formulando contestuale istanza finalizzata ad ottenere:

  1. il Ripristino delle capacità produttive previste nell’AIA rilasciata con DSRAT n. 46/2010 considerata la completa ristrutturazione dell’edificio lesionato dall’incendio occorso in data 18.08.2017, a seguito del quale con DDATST n. 21.09.04.2018, veniva ridotta la capacità di stoccaggio in relazione ai quantitativi massimi di rifiuti ammissibili presso l’installazione;
  2. La presa d’atto della comunicazione di Miglioria effettuata nella gestione raccolta acque;
  3. La Richiesta di proroga dell’adempimento delle prescrizioni nr. 9.9, 9.10, 9.11 del DSRAT n. 46/2010, per u periodo di anni uno.

VISTA la nota in data 16.07.2019, n. 318445, con la quale, a riscontro della citata del 01.07.2019, veniva comunicato alla Ditta il non accoglimento dell’istanza per la parte concernente la sospensione delle prescrizioni sopra richiamate ritenendo non esaustive le motivazioni elencate dalla Ditta a sostegno dell’istanza di proroga delle prescrizioni citate;

VISTA la nota in data 18.07.2019, acquisita al prot. reg.le 330690, in data 24.07.2019, con la quale la Ditta Vidori, a riscontro della nota del 24.07.2019, ha fornito ulteriori precisazioni e motivazioni in merito alla richiesta di proroga dell’ottemperanza delle prescrizioni, con particolare riferimento alla trattativa in corso tra la Ditta e il Comune di Vidor, per la proposta di accordo pubblico privato per l’ampliamento dell’immobile della Vidori Servizi Ambientali S.p.A., e che l’accordo permetterà un revamping dell’impianto;

VISTA la nota in data 31.07.2019, n. 342375, con la quale, a riscontro delle ulteriori precisazioni fornite dalla Ditta Vidori con la nota in data 18.07.2019, si richiede agli Enti interessati (Provincia, ARPAV, Comune di Vidor), ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, di fornire eventuali osservazioni in merito a quanto argomentato dalla Ditta;

VISTA la nota in data 05.08.2019, con la quale la Ditta Vidori, nelle more dell’acquisizione dei pareri richiesti ai soggetti interessati con la citata del 31.07.2019, formula istanza affinché vengano ripristinati, da subito, i quantitativi di rifiuti originariamente autorizzati e l’utilizzo della parte dell’installazione ricostruita e collaudata, fermo restando quanto in itinere in merito ai pareri degli Enti relativi in merito agli aspetti connessi con l’istanza di proroga dell’ottemperanza delle prescrizioni di cui ai punti 9.9, 9.10 e 9.11, dell’AIA n. 46/2010;

VISTO il proprio decreto n. 294 del 06.08.2019, con il quale, accogliendo la richiamata istanza della Ditta in data 05.08.2019, sono ripristinati i quantitativi di rifiuti stoccabili già autorizzati con DSRAT n. 46/2010 e le superfici dell’installazione già interessate dall’incendio e restituite al loro uso;

RILEVATO che alla richiesta di pareri formulata agli Enti in data 31.07.2019, la Provincia di Treviso con nota in data 20.08.2019, acquisita al prot. reg.le al n. 365948, comunica che ritiene che quanto scritto dalla ditta (il riferimento è alla nota della Ditta in data 18.07.2019 prot. n. 330690 del 24.07.2019) non aggiunga nulla rispetto a quanto riferito nella richiesta di proroga del 01.07.2019, atteso che l’accordo con il Comune non è ancora stato raggiunto, né è dato sapere se sarà mai sottoscritto;

VISTA la nota del Comune di Vidor (indirizzata per conoscenza alla Provincia di Treviso, ARPAV Treviso, ad ATS e alla Ditta interessata) datata 28.08.2019, n. 8847, acquisita al prot. reg.le al n. 380089 in data 03.09.2019, con la quale, a riscontro della nota in data 31.07.2019, comunica che la Ditta Vidori Servizi Ambientali S.p.A. ha presentato una proposta di accordo pubblico-privato per l’alienazione di un tratto di Via Tittoni (al fine della predisposizione di un progetto di revamping dell’installazione), l’Amministrazione comunale sarebbe disponibile all’alienazione di parte di Via Tittoni solo a condizione che il revamping dell’impianto sia conforme alle indicazioni impartite da tutti gli enti proprietari/gestori dei sottoservizi sottostanti la suddetta Via; allegando il verbale di una Conferenza di Servizi a tal fine tenutasi il giorno 26.06.2019, dalla quale emergono le esigenze e le prescrizioni degli Enti interessati che concernono, in particolare, l’eventuale interessamento della sede stradale nella realizzazione delle opere;

CONSIDERATO che la Ditta Vidori, con nota in data 06.09.2019, trasmessa per conoscenza alla Provincia di Treviso, all’ARPAV DAP Treviso e al Comune di Vidor, a riscontro della nota del Comune di Vidor in data 28.08.2019 e con riferimento al verbale della conferenza di Servizi sopra richiamata, comunica che non intende realizzare alcuna opera sul tratto di strada adiacente allo stabilimento di Via Tittoni, e che la disponibilità della stessa è stata richiesta solo al fine di poter realizzare le opere edili di ampliamento al confine ma situate nel lotto di proprietà della Vidori Servizi Ambientali S.p.A;

ATTESO che per effetto di quanto comunicato dal Comune di Vidor in data 28.08.2019, le osservazioni formulate la Provincia di Treviso con la citata comunicazione del 20.08.2019 (quindi antecedentemente alla comunicazione del Comune), sono da ritenersi superate;

VISTA la nota di Alto Trevigiano Servizi in data 21.08.2019, acquisita al prot. reg.le in data 22.08.2019, n. 368134, che richiama la propria precedente in data 02.08.2019, n. 27989/19, con la quale, a riscontro della nota regionale in data 16.07.2019, comunica parere favorevole alle modifiche della rete di raccolta delle acque meteoriche di prima pioggia e del loro trattamento depurativo, per quanto di competenza di ATS, subordinatamente all’osservanza di alcune prescrizioni che si confermano col presente provvedimento;

VISTA la “Relazione finale” relativa all’ispezione integrata ambientale eseguita da ARPAV DAP Treviso in data 29.05.2019 e 30.05.2019, trasmessa con nota in data 04.09.2019, n. 0086967, la quale si conclude: dalle verifiche effettuate a campione dal gruppo ispettivo presso l’impianto della Ditta Vidori Servizi Ambientali S.p.A., dall’esito dei campionamenti di rifiuti effettuati, nonché dalle dichiarazioni del gestore e dai risultati delle azioni di monitoraggio e controllo indicati nei report, non sono emerse difformità o inottemperanze a quanto stabilito dal provvedimento di autorizzazione e dalla vigente legislazione ambientale;

CONSIDERATO che dagli esiti di tutti i controlli sulle emissioni in atmosfera eseguiti sia in autocontrollo che nel corso delle ispezioni ARPAV, non sono mai emerse o segnalate difformità del rispetto dei limiti in ordine alle concentrazioni delle sostanze fissate al punto 9.1 dell’AIA n. 46/2010;

PRESO ATTO che la Ditta nelle varie comunicazioni, ed in particolare in quella del 01.07.2019 prot. reg. n. 294571 del 04.07.2019, manifesta la volontà di presentare un progetto che riguarda la completa riorganizzazione dell’installazione che dovrà comprendere tutti i sistemi di controllo e abbattimento delle emissioni in atmosfera ivi compreso quanto previsto dalle prescrizioni di cui ai punti 9.9, 9.10, 9.11 del DSRAT n. 46/2010;

RITENUTO più utile fissare un termine per la presentazione, alla Direzione Ambiente della Regione del Veneto, del progetto di revamping dell’installazione in luogo della concessione di una mera proroga dell’ottemperanza delle prescrizioni richiamate;

RITENUTO per tutto quanto sopra argomentato, di fissare in mesi sei dalla data di comunicazione del presente provvedimento, il termine entro il quale la Ditta dovrà presentare il progetto di revamping dell’installazione, comprensivo della progettazione di un nuovo sistema di captazione e abbattimento delle emissioni in atmosfera, anche in ordine alle previsioni di cui alle più volte richiamate prescrizioni n. 9.9, 9.10 e 9.11 del DSRAT n. 46/2010 stabilendo, entro lo stesso termine che, in caso di mancata presentazione del progetto, la Ditta dovrà aver ottemperato alle prescrizioni medesime;

RITENUTO infine, per le motivazioni sopra riportate, di autorizzare la modifica del sistema di raccolta e trattamento delle acque dell’installazione della Ditta Vidori, come da planimetria di cui all’Allegato A al presente provvedimento;

decreta

  1. di stabilire che entro il termine di mesi sei, dalla data di comunicazione del presente provvedimento, la Ditta Vidori Servizi Ambientali S.p.A. dovrà presentare il progetto di revamping dell’installazione ubicata in Via Tittoni, 14, Vidor (TV), comprensivo della progettazione di un nuovo sistema di captazione e abbattimento delle emissioni in atmosfera, anche in ordine al rispetto delle prescrizioni n. 9.9, 9.10 e 9.11 del DSRAT n. 46/2010 dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al DSRAT n. 46 del 28.07.2010;
  2. di stabilire che entro il termine di cui al punto 1, qualora non venga presentato il progetto di revamping, la Ditta dovrà aver ottemperato alle prescrizioni n. 9.9, 9.10. 9.11 di cui al DSRAT n. 46/2010;
  3. di autorizzare le modifiche al sistema di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia dell’installazione, come da progetto allegato alla comunicazione della Ditta in data 01.07.2019, prot. reg.le n. 294571, come da planimetria di cui all’Allegato A al presente provvedimento Planimetria generale impianto – Reti fognarie, che ne costituisce parte integrante, subordinatamente all’osservanza delle prescrizioni impartite dal Gestore della Rete - Servizi idrico integrato (ATS) con la nota in data 02.08.2019, n. 27899/19;
  4. di confermare tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nel DSRAT n. 46/2010 e s.m.i. laddove non in contrasto col presente provvedimento;
  5. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta VIDORI Servizi Ambientali S.p.A., alla Provincia di Treviso, al Comune di VIDOR, ad ARPAV DAP-TV e Direzione Generale e ad Alto Trevigiano Servizi S.r.l.;
  6. di far salvi gli eventuali diritti di terzi;
  7. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
  8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

 

Luigi Fortunato

(seguono allegati)

343_Allegato_DDR_343_10-09-2019_403403.pdf

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