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Bur n. 102 del 10 settembre 2019


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 112 del 04 settembre 2019

Stoccaggio prodotto atto ad essere designato con la DOCG ''delle Venezie'' - Pinot grigio proveniente dalla vendemmia 2019. Legge 12 dicembre 2016 n. 238 - art. 39 comma 4.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, si dà attuazione alla richiesta delle Organizzazioni di categoria che rappresentano gli operatori della filiera produttiva della DOC “delle Venezie” - Pinot grigio e del Consorzio tutela vini della medesima denominazione per quanto riguarda lo stoccaggio dei prodotti atti ad essere designati con tale denominazione, provenienti dalla vendemmia 2019, in conformità a quanto stabilito all’art. 39 comma 4 della legge 238/2016 e dall’art. 4 della proposta di disciplinare di produzione approvata.

Il Direttore

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e Consiglio del 17 dicembre 2013, recante l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare la sezione 2 “Denominazione di origine, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo”;

VISTA la legge 12 dicembre 2016 n. 238 recante “disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino” ed in particolare l’articolo 39 comma 4 che consente alle regioni, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, di prevedere lo stoccaggio dei vini ottenuti in modo da permettere la gestione dei volumi di prodotto disponibili al fine di migliorare o stabilizzare il funzionamento del mercato;

VISTO il provvedimento ministeriale prot. n. 26208/2017 relativo alla pubblicazione della proposta di disciplinare di produzione della denominazione DOC “delle Venezie”, del documento unico riepilogativo e la trasmissione alla Commissione UE della relativa domanda di protezione a conclusione della procedura nazionale preliminare di riconoscimento;

VISTO il decreto dirigenziale del Ministero prot. 29396/2017 relativo all’autorizzazione al Consorzio tutela vini DOC “delle Venezie”, per consentire l’etichettatura transitoria dei prodotti ottenuti in conformità alla relativa proposta di disciplinare di produzione di cui al provvedimento ministeriale 26208/2017;

VISTO in particolare l’articolo 4 comma 6 della predetta proposta di disciplinare che consente alle Regioni e Province autonome di attivare, come sopra descritto, disposizioni per migliorare o stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini e dei mosti, comprese le uve da cui sono ottenuti, o per superare squilibri congiunturali;

VISTA la nota congiunta prot. n. 344800 del 01 agosto 2019 (integrata con nota n. 348880 del 05 agosto 2019) con la quale il Consorzio tutela vini Doc “delle Venezie” e le Organizzazioni di categoria che rappresentano gli operatori della filiera produttiva della medesima denominazione hanno chiesto, ai sensi dell’articolo 39 comma 4 della legge 238/2016, l’attivazione della misura dello stoccaggio di quota parte dei prodotti (uve, mosti e vino) provenienti dalle superfici atte a DOC “delle Venezie” - Pinot grigio ed oggetto di rivendicazione con la predetta denominazione per le produzioni 2019;

VISTO, l’articolo 41 comma 4 della legge 238/2016, che assegna l’attuazione delle politiche di gestione delle produzioni previste all’articolo 39 della medesima legge ai Consorzi di tutela riconosciuti che dimostrino la rappresentatività nella loro compagine sociale di almeno il 40% dei viticoltori e di almeno il 66% della produzione della denominazione interessata;

CONSIDERATO che, nelle more della conclusione dell’iter di riconoscimento del Consorzio tutela vini DOC “delle Venezie”, la suddetta richiesta soddisfa le condizioni di rappresentatività previste dall’art 41 comma 4 della legge 238/2016 in quanto le compagini sociali del Consorzio e delle Organizzazioni di categoria della filiera firmatarie la richiesta hanno indici di rappresentatività superiori rispetto a quelli minimi richiesti dalla normativa di riferimento;

VALUTATA la relazione tecnico economica inerente la situazione attuale e potenziale della denominazione a supporto della richiesta di stoccaggio (predisposta dal Centro interdipartimentale per la ricerca in viticoltura ed enologia dell’Università di Padova) la quale ha messo in evidenza uno squilibrio fra le quantità di vino prodotto dal sistema “delle Venezie”- Pinot grigio rispetto ai volumi assorbibili dai mercati, con conseguente presenza di giacenze e che tale situazione dovrà confrontarsi con le favorevoli aspettative sulla produzione della vendemmia 2019;

CONSTATATO che la completa immissione sul mercato del prodotto potenzialmente ottenibile dalla vendemmia 2019 come prodotto atto a DOC “delle Venezie” – Pinot grigio (incrementato dalle eventuali riclassificazioni di altre denominazioni coesistenti nel medesimo territorio, dai tagli consentiti dall’art. 5 del disciplinare di produzione e dalle giacenze pregresse), potrebbe determinare una dinamica dei prezzi dei vini poco favorevole con conseguente rischio di svilimento della denominazione e ripercussioni sul livello qualitativo del prodotto commercializzato a danno dei consumatori;

CONSTATATO infine che dall’analisi delle risultanze dettagliate dall’Università di Padova nella relazione a supporto della richiesta emerge il carattere di necessità ed urgenza del provvedimento richiesto;

RITENUTO inoltre di escludere dalla misura dello stoccaggio obbligatorio le produzioni biologiche la cui estensioni sono comunque limitate e solitamente penalizzate in termini di resa oltre ad avere un mercato di riferimento autonomo dei prodotti all’origine;

VERIFICATO che nei termini stabiliti dall’avviso di ricezione della richiesta del Consorzio, pubblicato nel BURV n. 92 del 16 agosto 2019, non è pervenuta nessuna osservazione;

TENUTO CONTO che l’iniziativa nelle intenzioni dei proponenti, pur essendo un intervento equilibratore limitato temporalmente, consente di accompagnare il sistema vitivinicolo della denominazione DOC “delle Venezie” - Pinot grigio con l’obiettivo di raggiungere un’evoluzione dell’offerta certificata compatibile con le dinamiche della domanda;

TENUTO CONTO che si rende necessario altresì di stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini Pinot grigio destinati alla produzione sia della DOC “delle Venezie” sia della DOC “Prosecco”, ottenuti nel medesimo territorio, allo scopo di rendere disponibili i volumi necessari ad entrambe le denominazioni per soddisfare la campagna di commercializzazione 2019/2020, in coerenza con quanto stabilito dal predetto articolo 39, comma 4, della legge n. 238/2016;

CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003 spetta al Direttore della Direzione agroalimentare emanare, in forma di decreto, l’atto riguardante nello specifico la misura dello stoccaggio per i prodotti ottenuti dalla vendemmia 2019;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 ‘Statuto del Veneto’”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 297 del 19 marzo 2019 con cui è stato prorogato l’incarico al 31 dicembre 2020 al direttore della Direzione Agroalimentare, assegnato con DGR n. 1070 del 29 giugno;

decreta

  1. di stabilire per le motivazioni esposte in premessa, d’intesa con la Provincia autonoma di Trento e con la Regione Friuli Venezia Giulia, l’attivazione della misura dello stoccaggio per il prodotto (uve, mosto e vini) proveniente dalle superfici atte a DOC “delle Venezie” - Pinot grigio ottenuti dalla vendemmia 2019;
  2. di stabilire, in attuazione di quanto previsto al punto 1, che il quantitativo di prodotto da sottoporre a stoccaggio obbligatorio è quello proveniente dalle uve eccedenti i 15 t/ha fino alla produzione massima consentita di 18 t/ha;
  3. di stabilire, sempre in attuazione di quanto previsto al punto 1, che:
  1. la misura riguarda anche le produzioni provenienti dai superi di produzione, di Pinot Grigio delle altre denominazioni coesistenti nel medesimo territorio e di Pinot Grigio atto al taglio delle DOCG "Conegliano Valdobbiadene - Prosecco" e "Asolo - Prosecco", che vengono destinati alla designazione DOC “delle Venezie” - Pinot grigio;
  2. la misura riguarda anche le produzioni prese in carico con la denominazione DOC "Prosecco", per i volumi comunque eccedenti le 15 t/ha;
  3. fino a quando non sarà disposto lo sblocco, totale o parziale, non sono ammessi passaggi di eventuali volumi di Pinot grigio atto alla produzione della DOC "Prosecco", ottenuti da superfici con resa ettaro superiore alle 15 t/ha, a Pinot grigio atto a DOC "delle Venezie”;
  4. sono escluse dalla presente misura di stoccaggio le produzioni destinate alla designazione DOC “delle Venezie” - Pinot grigio oggetto di certificazione biologica;
  5. la misura dello stoccaggio dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2020, salvo proroghe;
  6. prima della conclusione del periodo di validità della misura attivata, prevista alla precedente lettera e), il Consorzio di tutela congiuntamente con le Organizzazioni di categoria che rappresentano gli operatori della filiera produttiva della medesima denominazione e firmatari della richiesta di attivazione dello stoccaggio, può presentare alle competenti Amministrazioni richiesta di
  • svincolo parziale o totale del prodotto sottoposto a stoccaggio obbligatorio ai fini di una sua designazione a Doc “Prosecco”;
  • riclassificazione parziale o totale del prodotto oggetto di stoccaggio obbligatorio;
    allegando alla stessa adeguata relazione tecnico economica che evidenzi la necessità di adottare la predetta decisione;
  1. l’eventuale richiesta di cui alla precedente lettera f) potrà essere formalizzata alle Amministrazioni competenti non prima del 01 marzo 2020 salvo situazioni eccezionali;
  2. che i quantitativi di prodotto oggetto di stoccaggio obbligatorio atto a DOC “delle Venezie” - Pinot grigio possono essere in qualsiasi momento svincolati dalla misura dello stoccaggio a seguito di riclassificazione a vino bianco o vino bianco con Indicazione geografica tipica, effettuata dal detentore del prodotto secondo quanto previsto dall’art. 38, commi 2 e 3 della legge 238/2016;
  1. che qualora si configurassero situazioni congiunturali tali da compromettere il funzionamento del mercato dei vini DOC “delle Venezie” – Pinot grigio, il Consorzio di tutela con le Organizzazioni di categoria che rappresentano gli operatori della filiera produttiva della medesima denominazione e firmatari della richiesta, potrà richiedere alle competenti Amministrazioni l’adozione di ulteriori disposizioni atte a superare lo squilibrio congiunturale stesso;
  2. di prendere atto che, nel caso il Consorzio tutela vini Doc “delle Venezie” non abbia ancora ottenuto il riconoscimento di cui all’articolo 41, comma 4, della legge n. 238/2016, lo stesso è autorizzato dalle Organizzazioni di categoria che rappresentano gli operatori della filiera produttiva della Doc e firmatari della richiesta di attivazione della misura dello stoccaggio, a presentare concordate richieste di sblocco o riclassificazione del prodotto di cui alla precedente lettera f);
  3. di trasmettere il presente provvedimento all’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) – Ufficio di Susegana (TV), alla Società Triveneta Certificazioni, al Consorzio tutela vini Doc “delle Venezie” ed alle Organizzazioni di categoria firmatarie la richiesta;
  4. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Alberto Zannol



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