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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 296 del 08 agosto 2019
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con Decreto del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio (DSR) n. 105 del 18 dicembre 2008, rinnovata con DSR n. 98 del 18 dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni. Proroga dei termini di cui ai punti nn. 4 e 5 del Decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio (DDR) n. 25 del 2 marzo 2017. Impianto di stoccaggio rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in Via Righi, 10 30175 Porto Marghera (Venezia). Gestore: AIM Vicenza S.p.A., con sede legale in Contrà Pedemuro San Biagio, 72 Vicenza.
Con il presente provvedimento si proroga, su istanza di parte, il termine per la presentazione del progetto di riattivazione dell'impianto di stoccaggio rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, attualmente sospeso, gestito dalla società AIM Vicenza S.p.A., ovvero il termine per la presentazione del crono programma degli interventi di dismissione del medesimo impianto.
Il Direttore
PREMESSO che con Decreto del Segretario Regionale Ambiente e Territorio (DSR) n. 105 del 18 dicembre 2008 è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) relativa all’impianto di stoccaggio rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato a Porto Marghera (VE), alla Ditta AIM Bonifiche S.r.l., con sede legale in Contrà Pedemuro San Biagio, 72 – 36100 Vicenza, C.F. n. 03114260247.
RICHIAMATO il successivo DSR n. 98 del 18 dicembre 2013 con cui l’AIA di cui trattasi è stata rinnovata e con il quale è stato integralmente sostituito il precedente provvedimento di cui al DSR n. 105/2008.
VISTO il DDR n. 37 del 20 maggio 2016, di volturazione, a favore della Ditta Aziende Industriali Municipali Vicenza S.p.A., C.F. 95007660244 e P.IVA 00927840249, con sede legale in Contrà Pedemuro San Biagio, 72 Vicenza, l’Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito della fusione deliberata tra le due società e della relativa comunicazione di variazione della titolarità dell’impianto di cui trattasi.
VISTO il DDR n. 25 del 2 marzo 2017, di sospensione parziale, limitatamente all’attività di stoccaggio rifiuti, dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al DSR n. 98 del 18 dicembre 2013 e successivamente volturata con DDR n. 37 del 20 maggio 2016, rimanendo fermi e impregiudicati gli obblighi afferenti lo scarico in fognatura di acque reflue industriali disciplinato dai punti 10 e 11 del DSR 98/2013.
CONSIDERATO che il punto n. 4 di cui al dispositivo del summenzionato DDR n. 25 del 2 marzo 2017, prescrive “… la presentazione, a conclusione delle procedure di bonifica avviate e comunque non oltre 2 (due) anni dalla data di notifica del presente provvedimento, di un apposito progetto di riattivazione dell’attività di stoccaggio rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi …”;
CONSIDERATO che il punto n. 5 di cui al dispositivo del summenzionato DDR n. 25 del 2 marzo 2017, prescrive la presentazione, trascorsi 2 (due) anni dalla data di notifica del medesimo provvedimento “in assenza del progetto di riattivazione di cui sopra, di un dettagliato crono programma degli interventi di dismissione dell’impianto e di riqualificazione delle aree liberate, ...”;
VISTA la nota del 27/02/2019, assunta al prot. reg. n. 86774 in data 01/03/2019, con cui la ditta ha chiesto una proroga del termine per la presentazione del progetto di riattivazione di cui al punto 4 del DDR n. 25/2017;
VISTA la nota n. 124665 del 28/03/2019, con cui questa Amministrazione ha denegato la proroga di cui alla richiesta del 27/03/2019 per mancanza di motivazione, invitando la ditta a trasmettere “in tempi ragionevoli” il progetto di cui sopra, ovvero il dettagliato crono programma degli interventi di dismissione dell’impianto e di riqualificazione delle aree liberate;
VISTA la nota datata 10/06/2019, acquisita al prot. reg. al n. 251034 in data 18/06/2019, con cui la ditta ha trasmesso una nuova domanda di proroga, adducendo sia motivazioni di carattere di organizzazione aziendale legata alla natura pubblica dell’azienda, che motivazioni di carattere tecnico legate alla destinazione urbanistica dell’area in questione;
VISTI gli esiti della Conferenza dei Servizi del 1/07/2019, convocata ai sensi dell’art. 14-bis , comma 7, della L. 241/1990, il cui verbale è stato trasmesso con nota n. 308879 del 11/07/2019;
CONSIDERATO in particolare che, nell’ambito della Conferenza di cui sopra, il rappresentante di ARPAV ha dichiarato di non ravvisare alcun elemento ostativo al rilascio della proroga richiesta, rinviando comunque agli Enti competenti la decisione relativamente agli aspetti amministrativi;
PRESO ATTO che, pertanto, al termine della Conferenza è stata ravvisata la necessità di richiedere espressamente agli Enti locali assenti (Comune di Venezia e Città Metropolitana di Venezia), di esprimersi in termini di assenso o dissenso secondo le modalità previste dagli artt. 14-bis e 14-ter della L. n. 241/1990;
VISTA la nota datata 1/07/2019, acquisita al prot. reg. al n. 292522 in data 03/07/2019, con la quale la Città Metropolitana di Venezia ha rappresentato l’impossibilità a partecipare alla riunione della Conferenza dei Servizi del 1/07/2019, comunicando che “… per le valutazioni relative al riavvio dell’attività richiesto dalla ditta AIM - Vicenza SpA con nota del 10.06.2019, ..., che la polizza fideiussoria prestata a garanzia dell’attività di gestione rifiuti dalla ditta AIM - Vicenza SpA risulta scaduta il 17.12.2018.”;
VISTA la nota n. PG/2019/0399216 del 7/08/2019, con la quale il Comune di Venezia ha espresso parere favorevole alla permanenza dell’attuale attività dalla ditta AIM - Vicenza SpA, comunicando inoltre che “nel caso in cui la ditta presenti un progetto che preveda ampliamenti o modifiche sostanziali all’attività si rende necessaria una specifica variante al Piano delgli Interventi”;
CONSIDERATO che, entro i termini previsti dal comma 2 dell’art. 14 – ter della L. 241/90, e comunque fino ad oggi, non sono pervenute ulteriori comunicazioni riguardo il procedimento in parola da parte della Città Metropolitana;
CONSIDERATO che l’art. 14-ter, comma 7 della L. 241/1990 prevede che “… Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ...”;
RITENUTO pertanto acquisto l’assenso alle condizioni della succitata nota del 01/07/2019, della Città Metropolitana di Venezia;
RITENUTO di ribadire, sulla base di quanto comunicato nella medesima nota di cui sopra, che il riavvio dell’attività di gestione dei rifiuti è condizionata alla presentazione delle garanzie finanziarie previste dalla normativa vigente ed all’accettazione delle stesse da parte dell’Ente garantito;
RITENUTO pertanto di adottare la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi in parola, concedendo la proroga del termine di cui al punto 4 del DDR n. 25/2017 e prorogando, conseguentemente, il termine prescritto al punto 5 del medesimo decreto;
VISTE le Leggi regionali n. 33/1985 e 3/2000 e ss.mm.ii.;
VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii;
decreta
Luigi Fortunato
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