Riclassificazione del prodotto oggetto di riserva vendemmiale della Denominazione di origine controllata ''Prosecco'' proveniente dalla vendemmia 2018 di cui al decreto direttoriale n. 93/2018 - Legge 12 dicembre 2016 n. 238 art. 38 commi 1 e 2.
| Note per la trasparenza |
Con il presente provvedimento, si dà attuazione alla richiesta del Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata “Prosecco” per quanto riguarda la riclassificazione a vino bianco con o senza indicazione geografica dei prodotti ottenuti dalla vendemmia 2018 ed attualmente oggetto di riserva vendemmiale ai sensi del decreto direttoriale n. 93 del 29 agosto 2018.
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Il Direttore
VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e Consiglio del 17 dicembre 2013, recante l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare la sezione 2 “Denominazione di origine, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo”;
VISTO il decreto direttoriale n. 93 del 29 agosto 2018 con cui, ai sensi dell’art. 39 comma 1 della legge 238/2016, è stata attivata (d’intesa con la Regione Friuli Venezia Giulia) la misura della riserva vendemmiale per il prodotto ottenuto dalla vendemmia 2018;
ACQUISITA la nota protocollo n. 288160 del 01/07/2019 con cui il Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata “Prosecco” ha chiesto che i volumi di prodotto attualmente soggetti alla misura di cui sopra siano totalmente resi disponibili unicamente come prodotto riclassificato a vino bianco con o senza indicazione geografica ad esclusione dei volumi attualmente immobilizzati e derivanti da produzioni biologiche;
VISTO l’estratto del Verbale dell’Assemblea dei soci del Consorzio del 14 giugno 2019 dal quale è emersa a maggioranza la volontà di procedere secondo le richieste consorziali di cui sopra;
RILEVATO dalla documentazione prodotta dal Consorzio che, nonostante le prolungate piogge primaverili e la delicata gestione fitosanitaria resasi necessaria, i principali parametri previsionali danno sostanzialmente per la vendemmia 2019 una produzione di uve atte alla DOC “Prosecco” sufficiente a garantire le rese massime rivendicabili previste dal disciplinare ed adeguate a soddisfare le esigenze di mercato;
RILEVATO altresì che le uniche eccezioni in merito al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra potrebbero riguardare le produzioni biologiche in quanto la delicata situazione climatica verificatasi potrebbe, solo per queste produzioni, manifestare i propri effetti negativi più avanti nel tempo e con esiti attualmente difficilmente preventivabili;
TENUTO CONTO dell’attuale situazione congiunturale del mercato che registra per la denominazione in oggetto una repentina e prolungata contrazione del valore con quotazioni sensibilmente inferiori rispetto alle precedenti annate;
TENUTO CONTO altresì che, qualora trovasse conferma la stima produttiva prevista per la vendemmia 2019, questa potrebbe innescare gestioni aziendali volte a smaltire velocemente le produzioni 2018 attualmente giacenti nelle cantine generando fenomeni speculativi con conseguente ulteriore svilimento del valore delle produzioni;
VALUTATO quindi che, dall’analisi delle documentazione prodotta dal Consorzio, emerge il carattere di necessità del provvedimento e che un suo eventuale rinvio potrebbe rendere vani gli sforzi profusi con conseguente squilibrio del mercato e ricadute negative su tutto il comparto afferente alla DOC “Prosecco”;
CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003 spetta al Direttore della Direzione politiche agroalimentari (Direzione agroalimentare) emanare, in forma di decreto, il presente atto;
VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”;
VISTA la DGR n. 297 del 19/03/2019 con cui è stato prorogato l’incarico al 31/12/2020 al direttore della Direzione agroalimentare, assegnato con DGR n. 1070 del 29 giugno 2016;
decreta
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di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa, che il prodotto oggetto di riserva vendemmiale istituita ai sensi del decreto direttoriale n. 93/2018 è reso totalmente disponibile a far data dall’adozione del presente provvedimento ed immesso conseguentemente nel sistema di certificazione unicamente come vino bianco con o senza indicazione geografica;
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di stabilire che, in deroga al precedente punto, non rientrano nell’obbligo di riclassificazione a vino bianco con o senza indicazione geografica, le produzioni oggetto di riserva vendemmiale provenienti da vigneti biologici che continuano ad essere immobilizzate e per il cui destino si rimanda a successivo provvedimento;
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di stabilire che la Struttura di controllo Valoritalia srl, incaricata ai sensi del decreto, del Direttore Generale del Dipartimento dell’ ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore, n. 0011804 del 31/07/2018, è tenuta a dar seguito a quanto stabilito al punto 1 e 2 del presente provvedimento;
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di trasmettere il presente provvedimento all’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) – Ufficio di Susegana (TV), alla Società Valoritalia srl e al Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata “Prosecco”;
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di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
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di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Alberto Zannol