Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 82 del 26 luglio 2019


Materia: Sanità e igiene pubblica

Decreto DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 71 del 09 luglio 2019

DGR n.629/2019: approvazione schema di Accordo unico regionale - DPC/Farmacup.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, in attuazione della DGR n. 629 del 14.5.2019, sentite le Rappresentanze sindacali delle farmacie convenzionate, si approva lo schema di “Accordo regionale per la distribuzione tramite le farmacie pubbliche e private convenzionate dei farmaci per conto delle Aziende ULSS e per il miglioramento dei servizi all’utenza mediante partecipazione delle medesime farmacie all’erogazione del servizio CUP-Web delle Aziende ULSS (Farmacup)” e si incarica il Direttore della Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici della relativa sottoscrizione.

Il Direttore generale

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371”Regolamento recante norme concernenti l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private”;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” come modificato dal decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 di “individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché' disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69”;

VISTO il decreto legge 19 settembre 2001, n. 347 “Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria” convertito con modificazioni nella legge 16 novembre 2001, n. 405;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e sm.i.;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini;

VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 “Istituzione dell’ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto – Azienda Zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS” e s.m.i.;

VISTA legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 “Piano socio sanitario regionale 2019-2023”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1,comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;

VISTA le delibera della Giunta regionale 14 maggio 2019, n. 629 “Distribuzione dei farmaci per conto delle Aziende ULSS (DPC) e fornitura del servizio di prenotazione/ritiro referti (Farmacup) presso le farmacie pubbliche e private convenzionate: indirizzi per la definizione di un nuovo Accordo regionale”, che tra l’altro incarica il Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale della formalizzazione dello schema di Accordo unico regionale DPC e Farmacup, alla luce dei contenuti specificamente riportati nel testo stesso di detto provvedimento e stabilisce la sottoscrizione dello stesso, oltre che da parte di Regione e Rappresentanze sindacali, anche da parte delle Aziende ULSS del Veneto;

VISTE le osservazioni formulate dalle Associazioni di Categoria, rappresentative delle farmacie pubbliche e private;

DATO ATTO che per effetto dell’intervenuta LR n. 19/2016 sopra richiamata e delle relative determinazioni attuative assunte dall’Amministrazione regionale, la Struttura di riferimento per i Sistemi Informativi è collocata presso Azienda Zero e compete alla UOC HTA della medesima Azienda fornire il proprio supporto nell’analisi delle prescrizioni e del consumo di farmaci e dispositivi medici, anche attraverso il controllo della qualità dei dati di consumo presenti nei flussi regionali e di riferimento per il sistema NSIS nazionale, tenuto conto dei vincoli imposti a livello regionale e nazionale;

RITENUTO di approvare lo schema di “Accordo regionale per la distribuzione tramite le farmacie pubbliche e private convenzionate dei farmaci per conto delle Aziende ULSS e per il miglioramento dei servizi all’utenza mediante partecipazione delle medesime farmacie all’erogazione del servizio CUP-Web delle Aziende ULSS (Farmacup)”, nei termini di cui all’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 1 dell’Accordo, la distribuzione diretta dei farmaci per i quali è prevista la distribuzione per conto, deve essere limitata al primo ciclo di terapia, comunque non superiore a 30 giorni, in seguito a dimissione da ricovero ospedaliero o visita specialistica e che per l’effetto ogni diversa disposizione presente in altri provvedimenti deve intendersi sostituita dalla presente;

RITENUTO di incaricare, stante le competenze proprie della Direzione, il Direttore delle Direzione Farmaceutico - Protesica - Dispositivi medici delle sottoscrizione del presente accordo;

RITENUTO, altresì, di incaricare Azienda Zero, in considerazione di quanto sopra rappresentato, dell’applicazione del presente Accordo per quanto di competenza;

decreta

  1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  1. di approvare, per la successiva sottoscrizione, lo schema di Accordo unico regionale –DPC/Farmacup- tra la Parte Pubblica, unitariamente rappresentata da Regione del Veneto e Aziende ULSS del Veneto, e le Associazioni di Categoria rappresentanti le farmacie pubbliche e private convenzionate (Federfarma Veneto-Farmacieunite-Assofarm Veneto) di cui all’Allegato A parte integrante del presente atto;
  1. di incaricare il Direttore della Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici della sottoscrizione dell’Accordo di cui al punto 1;
  1. di dare atto che ai sensi della DGR n. 629/2019, l’Accordo sarà sottoscritto anche dalle Aziende ULSS del Veneto; 
  1. di incaricare Azienda Zero dell’applicazione dell’Accordo di cui al punto 1, per quanto di competenza;
  1. di dare atto che in virtù dell’art. 1 dell’Accordo di cui al punto 1., laddove si prevede che la distribuzione diretta dei farmaci per i quali è prevista la distribuzione per conto, debba essere limitata al primo ciclo di terapia, comunque non superiore a 30 giorni, in seguito a dimissione da ricovero ospedaliero o visita specialistica, ogni diversa disposizione presente in altri provvedimenti deve intendersi sostituita dalla presente;
  1. di dare atto che il presente atto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  1. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Domenico Mantoan

(L’Allegato qui di seguito riportato è stato inserito come indicato nell'Errata corrige pubblicata nel BUR n. 85 del 2 agosto 2019, ndr).

(seguono allegati)

Allegato_A_al_DDR_71_del_9-7-2019_398936.pdf

Torna indietro