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Bur n. 75 del 12 luglio 2019


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 82 del 04 luglio 2019

Sospensione temporanea iscrizione vigneti della varietà Glera allo schedario viticolo ai fini dell'idoneità alla rivendicazione della DOCG "Asolo Prosecco", per le campagne di commercializzazione 2019/20 - 2020/21 - 2021/22. Legge 12 dicembre 2016 n. 238 - art. 39 comma 3.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, si dà attuazione alla richiesta del Consorzio vini Asolo Montello per quanto riguarda la sospensione temporanea all’iscrizione allo schedario viticolo delle superfici vitate a Glera ai fini della produzione dei vini DOCG “Asolo Prosecco”, per tre campagne di commercializzazione dalla 2019/20 alla 2021/22.      

Il Direttore

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e Consiglio del 17 dicembre 2013, recante l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare la sezione 2 “Denominazione di origine, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo”;

VISTA la legge 12 dicembre 2016 n. 238 recante “disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino” ed in particolare l’articolo 39 comma 3 che consente alle regioni, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, di disciplinare l’iscrizione dei vigneti nello schedario ai fini dell’idoneità alla rivendicazione delle relative DO o IG per conseguire l’equilibrio di mercato;

VISTO il decreto ministeriale 17 luglio 2009 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita per i vini “Colli Asolani – Prosecco” o “Asolo Prosecco”;

VISTO il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica – PQAI IV - prot. n. 64948, del 02 settembre 2016, che ha confermato l’incaricato al Consorzio vini Asolo Montello a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all’articolo 41 commi 1 e 4 della Legge 12 dicembre 2016 n. 238 per la DOCG “Asolo Prosecco”;

VISTA la nota prot. n. 137542 del 05/04/2019 con la quale il Consorzio di tutela della DOCG “Asolo Prosecco” ha chiesto, ai sensi dell’articolo 39 comma 3 della legge 238/2016, la sospensione temporanea all’iscrizione delle superfici vitate di varietà Glera allo schedario viticolo ai fini della produzione dei vini DOCG “Asolo Prosecco”, per tre campagne di commercializzazione dalla 2019/20 alla 2021/22;

PRESO ATTO che la succitata richiesta, ai sensi dell’articolo 39 comma 3 della legge 238/2016, propone che la limitazione temporanea di iscrizione, dei vigneti della varietà Glera, nello schedario vitivinicolo, ai fini dell’idoneità alla rivendicazione della DOCG “Asolo Prosecco”, per una concreta utilità, soddisfi precise prescrizioni, ovvero, debba riferirsi alle superfici vitate a varietà Glera piantate e/o innestate successivamente al 31 luglio 2019;

VISTA la documentazione allegata alla richiesta ed in particolare i pareri delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del sistema DOCG “Asolo Prosecco” che, ad esclusione della Federazione Provinciale Coldiretti di Treviso, hanno formalmente manifestato parere pienamente favorevole alla richiesta del Consorzio  di tutela alla proposta di sospensione avanzata;

CONSIDERATO che la Federazione Provinciale Coldiretti di Treviso, nel formulare il parere di cui sopra, manifestando  “piena condivisione degli intenti” ha richiesto la procrastinazione al 31 luglio 2020 della limitazione richiesta, ai sensi dell’articolo 39 comma 3 della legge 238/2016, al fine di non ostacolare gli eventuali programmi aziendali pluriennali di piantumazione in atto;

VALUTATA la relazione tecnico economica inerente la situazione attuale e potenziale della denominazione a supporto della richiesta di sospensione delle iscrizioni predisposta dal Centro interdipartimentale per la ricerca in viticoltura ed enologia (CIRVE) dell’Università di Padova  che ha messo in evidenza, come dalla campagna di commercializzazione 2014/15, il contributo maggiore all’incremento costante dell’offerta, sia da imputare agli impianti di varietà Glera, realizzati successivamente al riconoscimento della DOCG “Asolo Prosecco”  e che il perdurare di tale trend rischi di generare un’offerta largamente superiore rispetto al target di domanda stimata fino al 2021, con conseguente squilibrio di mercato;

VALUTATO che dall’analisi delle risultanze dettagliate dal CIRVE nella relazione a supporto della richiesta del Consorzio emerge il carattere di necessità ed urgenza e che un’eventuale rinvio applicativo della misura al 31 luglio 2020 potrebbe rendere vani gli sforzi profusi con conseguente squilibrio del mercato e ricadute negative su tutto il comparto afferente alla DOCG “Asolo Prosecco”;

RITENUTO pertanto che quanto proposto dalla Federazione Provinciale Coldiretti di Treviso, relativamente la procrastinazione della tempistica di applicazione del blocco idoneità alla rivendica al 31/07/2020, avrebbe  ricadute negative sulla denominazione DOCG “Asolo Prosecco”;

VERIFICATO che nei termini stabiliti dall’avviso di ricezione della richiesta del Consorzio di tutela, pubblicato nel BUR n. 41 del 11 maggio 2019, non è pervenuta alcuna osservazione;

TENUTO CONTO che l’iniziativa nelle intenzioni del proponente, consente di accompagnare il sistema vitivinicolo della DOCG “Asolo Prosecco” con l’obiettivo di raggiungere un’evoluzione dell’offerta di prodotto certificato compatibile con le dinamiche della domanda;

CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003 spetta al Direttore della Direzione Agroalimentari emanare, in forma di decreto, l’atto previsto dal comma 3 dell’art. 39 della Legge 238/2016;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. DGR n. 297 del 19/03/2019 con cui è stato prorogato l’incarico al 31/12/2020 al direttore della Direzione agroalimentare, assegnato con DGR  n. 1070 del 29 giugno 2016;

decreta

  1. di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa, la sospensione  dell’iscrizione dei vigneti della varietà Glera allo schedario viticolo ai fini dell’idoneità alla rivendicazione della DOCG “Asolo Prosecco” per tre campagne di commercializzazione dalla 2019/20 alla 2021/22, per le superfici vitate a varietà Glera piantate e/o innestate successivamente al 31 luglio 2019;
     
  2. di stabilire che non rientrano nelle limitazioni di cui al punto 1, le operazioni atte a mantenere l’attuale capacità produttiva della denominazione ovvero:
  • il reimpianto e il reimpianto anticipato, anche successivi al 31 luglio 2019, di superfici vitate già idonee alla produzione della denominazione della DOCG “Asolo Prosecco”;
  • le superfici vitate realizzate successivamente al 31 luglio 2019 avvalendosi di autorizzazioni al reimpianto rilasciate entro la medesima data a seguito di estirpazione di una pari superficie già idonea alla produzione della denominazione DOCG “Asolo Prosecco”;
  • l’impianto del vigneto, con la varietà di Glera, non ancora ultimato alla data del 31 luglio 2019, riferito alle domande di ristrutturazione e riconversione dei vigneti presentate ai sensi dei bandi regionali di cui alle DGR n. 737/2017, n. 765/2018 e n. 277/2019, per le quali l’istruttoria riconosce una potenziale idoneità alla produzione DOCG “Asolo Prosecco”; non rientrano in tale deroga le varianti presentate successivamente l’adozione del presente provvedimento volte ad ottenere il riconoscimento della potenziale  idoneità alla produzione a DOCG “Asolo Prosecco”;
  1. di stabilire che l’estirpo, il reimpianto anticipato e il sovrainnesto di una superficie vitata investita a  varietà complementari o a varietà impiegata per la pratica tradizionale (comma 8 articolo 5 del disciplinare di produzione), di cui, rispettivamente, al comma 1 e al comma 2 dell’articolo 2 del disciplinare di produzione, riconvertita nella varietà principale Glera, determina l’esclusione, di questa superficie, dalla rivendicazione delle produzioni DOCG “Asolo Prosecco”;
     
  2. di stabilire che gli impianti realizzati entro il 31 luglio 2019 devono essere obbligatoriamente comunicati entro il 30/09/2019, pena la perdita del diritto di rivendicare le produzioni DOCG “Asolo Prosecco” per le medesime superfici;
     
  3. di stabilire che, in caso di attivazione della procedura di reimpianto anticipato, non è ammessa, ai fini della rivendicazione a DOCG “Asolo Prosecco”, la raccolta contemporanea delle uve prodotte dal vigneto non ancora estirpato e dal vigneto anticipatamente reimpiantato;
     
  4. di stabilire che è competenza di Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) dare applicazione alle disposizioni di cui al presente provvedimento secondo le indicazioni della Direzione agroalimentare definite d’intesa con la medesima Agenzia;
     
  5. di stabilire che il Consorzio vini Asolo Montello, è tenuto a produrre entro il 30 settembre 2020 e  2021 dettagliati resoconti sullo stato di evoluzione della denominazione in oggetto e sugli effetti generati dal presente provvedimento di sospensione con riferimento alle campagne viticole 2019/20 e 2020/21;
     
  6. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Politiche agricole alimentari forestali e del turismo, all’Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) – Ufficio di Susegana (TV) -, all’AVEPA, alla Società Valoritalia e al Consorzio vini Asolo Montello;
     
  7. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
     
  8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23, comma 1 lett. a) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
     
  9. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Alberto Zannol

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