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Bur n. 75 del 12 luglio 2019


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 81 del 04 luglio 2019

Sospensione temporanea iscrizione vigneti allo schedario viticolo veneto ai fini dell'idoneità alla rivendicazione a DOC "delle Venezie" - Pinot grigio per le campagne di commercializzazione 2019/20 - 2020/21 - 2021/22. Legge 12 dicembre 2016 n. 238 - art. 39 comma 3.

Note per la trasparenza

con il presente provvedimento, si dà attuazione alla richiesta delle Organizzazioni di categoria che rappresentano gli operatori della filiera produttiva della DOC “Delle Venezie” per quanto riguarda la sospensione temporanea all’iscrizione delle superfici vitate allo schedario viticolo ai fini della produzione dei vini DOC “delle Venezie” – Pinot grigio, per tre campagne di commercializzazione dalla 2019/20 alla 2021/22.

Il Direttore

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e Consiglio del 17 dicembre 2013, recante l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare la sezione 2 “Denominazione di origine, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo”;

VISTA la legge 12 dicembre 2016 n. 238 recante “disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino” ed in particolare l’articolo 39 comma 3 che consente alle regioni, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, di disciplinare l’iscrizione dei vigneti nello schedario ai fini dell’idoneità alla rivendicazione delle relative DO o IG per conseguire l’equilibrio di mercato;

VISTO il provvedimento ministeriale prot. n. 26208/2017 relativo alla pubblicazione della proposta di disciplinare di produzione della denominazione DOC “delle Venezie”, del Documento unico riepilogativo e la trasmissione alla Commissione UE della relativa domanda di protezione a conclusione della procedura nazionale preliminare di riconoscimento;

VISTO il decreto dirigenziale del Ministero prot. 29396/2017 relativo all’autorizzazione al Consorzio tutela vini DOC “delle Venezie”, per consentire l’etichettatura transitoria dei prodotti ottenuti in conformità alla relativa proposta di disciplinare di produzione di cui al provvedimento ministeriale 26208/2017;

VISTO in particolare l’articolo 4 comma 3 della predetta proposta di disciplinare che consente alle Regioni e Province autonome di attivare, come sopra descritto, disposizioni volte a contenere l’iscrizione delle superfici vitate allo schedario viticolo ai fini dell’idoneità alla rivendicazione delle uve designate con la relativa denominazione;

VISTA la nota prot. n. 134991 del 4 aprile 2019 con la quale le Organizzazioni di categoria che rappresentano gli operatori della filiera produttiva della medesima denominazione hanno chiesto, ai sensi dell’articolo 39 comma 3 della legge 238/2016, la sospensione temporanea all’iscrizione delle superfici vitate allo schedario viticolo ai fini della produzione dei vini DOC “delle Venezie” – Pinot grigio, per tre campagne di commercializzazione dalla 2019/20 alla 2021/22;

VISTO il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante le disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

VISTO l’articolo 41 comma 4 della legge 238/2016, che assegna l’attuazione delle politiche di gestione delle produzioni previste all’articolo 39 della medesima legge ai Consorzi di tutela riconosciuti che dimostrino la rappresentatività nella loro compagine sociale di almeno il 40% dei viticoltori e di almeno il 66% della produzione della denominazione interessata;

CONSIDERATO che, nelle more della conclusione dell’iter di riconoscimento del Consorzio tutela vini DOC “delle Venezie”, la suddetta richiesta soddisfa le condizioni di rappresentatività previste dall’art 41 comma 4 della legge 238/2016 in quanto le compagini sociali delle Organizzazioni di categoria della filiera firmatarie la richiesta hanno indici di rappresentatività superiori rispetto a quelli minimi richiesti dalla normativa di riferimento;

VISTA la documentazione allegata alla domanda, ed in particolare la relazione tecnico economica inerente la situazione attuale e potenziale della denominazione a supporto della richiesta di blocco delle rivendicazioni a DOC “delle Venezie” – Pinot grigio predisposta dal Centro interdipartimentale per la ricerca in viticoltura ed enologia (CIRVE) dell’Università di Padova;

VALUTATO che la sopracitata relazione ha messo in evidenza come la base produttiva investita a varietà Pinot grigio ed oggetto di designazione a DOC “delle Venezie” non sia supportata da una altrettanto efficace aumento della domanda da parte dei mercati e che questo potrebbe compromettere l’affermazione della denominazione in ambito internazionale;

PRESO ATTO che la succitata richiesta propone che la limitazione temporanea di iscrizione dei vigneti di Pinot grigio nello schedario ai fini dell’idoneità alla rivendicazione della DOC “delle Venezie” - Pinot grigio, per una concreta utilità, soddisfi precise prescrizioni ovvero:

  • sia applicata per tre campagne viticole dalla 2019/2020 alla 2021/2022, sulle le superfici vitate a varietà Pinot grigio piantate e/o innestate successivamente al 31 luglio 2019 e che comunque siano ammesse le operazioni di reimpianto che permettono il mantenimento del potenziale di produzione presente a questa data;
  • non sia ammessa la designazione a DOC “delle Venezie” – Pinot grigio derivante dall’eventuale esubero di produzione, come pure dalla riclassificazione di prodotto, da superfici impiantate e/o innestate successivamente al 31/07/2019, idonee alla produzione di altre denominazioni d’origine;

VERIFICATO che nei termini stabiliti dall’avviso di ricezione della richiesta delle Organizzazioni di categoria che rappresentano gli operatori della filiera produttiva della predetta denominazione, pubblicato nel BUR n. 47 del 10 maggio 2019, non è pervenuta alcuna osservazione;

TENUTO CONTO che l’iniziativa nelle intenzioni dei proponenti, consente di accompagnare il sistema vitivinicolo della denominazione DOC “delle Venezie” - Pinot grigio con l’obiettivo di raggiungere un’evoluzione dell’offerta certificata compatibile con le dinamiche della domanda;

CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003 spetta al Direttore della Direzione politiche agroalimentari - ora Direzione agroalimentare - emanare, in forma di decreto, l’atto riguardante nello specifico la misura della sospensione temporanea dell’iscrizione dei vigneti di Pinot grigio nello schedario ai fini dell’idoneità alla rivendicazione della DOC “delle Venezie”;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. DGR n. 297 del 19/03/2019 con cui è stato prorogato l’incarico al 31 dicembre 2020 al direttore della Direzione agroalimentare, assegnato con DGR n. 1070 del 29 giugno 2016;

decreta

  1. di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa, d’intesa con la Provincia autonoma di Trento e con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la sospensione temporanea all’iscrizione delle superfici vitate allo schedario viticolo ai fini della produzione dei vini DOC “delle Venezie” – Pinot grigio, per tre campagne viticole dalla 2019/2020 alla 2021/2022, per le superfici vitate a varietà Pinot grigio piantate e/o innestate successivamente al 31 luglio 2019;
     
  2. di stabilire che non rientrano nelle limitazioni di cui al punto 1, le operazioni atte a mantenere l’attuale capacità produttiva della denominazione ovvero:
  • il reimpianto e il reimpianto anticipato, anche successivi al 31 luglio 2019, di superfici vitate già idonee alla produzione della denominazione DOC “delle Venezie” -  Pinot grigio;
  • le superfici vitate realizzate successivamente al 31 luglio 2019 avvalendosi di autorizzazioni al reimpianto rilasciate entro la medesima data a seguito di estirpazione di una pari superficie già idonea alla produzione della denominazione DOC “delle Venezie” -  Pinot grigio;
  • l’impianto del vigneto, con la varietà di Pinot grigio, non ancora ultimato alla data del 31 luglio 2019, riferito alle domande di ristrutturazione e riconversione dei vigneti presentate ai sensi dei bandi regionali di cui alle DGR n. 737/2017, n. 765/2018 e n. 277/2019, per le quali l’istruttoria riconosce una potenziale idoneità alla produzione DOC “delle Venezie” - Pinot grigio; non rientrano in tale deroga le varianti presentate successivamente l’adozione del presente provvedimento volte ad ottenere il riconoscimento della potenziale  idoneità alla produzione a DOC “Delle Venezie” - Pinot grigio;
  1. di stabilire che, per le superfici vitate realizzate e/o sovrainnestate con varietà Pinot grigio entro il 31 luglio 2019, i conduttori sono tenuti ad aggiornare lo schedario viticolo entro il 30 settembre 2019 pena la perdita del diritto di rivendicare la DOC “delle Venezie” – Pinot grigio per le medesime superfici;
     
  2. di stabilire che, in caso di attivazione della procedura di reimpianto anticipato, non è ammessa, ai fini della rivendicazione a DOC “delle Venezie” -  Pinot grigio, la raccolta contemporanea delle uve prodotte dal vigneto non ancora estirpato e dal vigneto anticipatamente reimpiantato;
     
  3. di stabilire che non è ammessa la designazione a DOC “delle Venezie” – Pinot grigio dell’eventuale esubero di produzione, ottenuto da superfici impiantate e/o innestate successivamente al 31/07/2019, fatte salve le deroghe di cui al punto 2), idonee alla produzione di altre denominazioni d’origine;
     
  4. di stabilire che, non sono ammesse riclassificazioni a DOC “delle Venezie” – Pinot grigio  di produzioni di Pinot grigio provenienti da superfici vitate impiantate e/o innestate successivamente al 31 luglio 2019, fatte salve le deroghe di cui al punto 2), ed inizialmente designate con altre denominazioni di origine;
     
  5. di stabilire che il soggetto richiedente o, il Consorzio di tutela, qualora acquisisca in tempo utile il riconoscimento di cui alla Legge 238/2016, deve presentare entro il 31 luglio 2020 e 2021 dettagliati resoconti sullo stato di evoluzione della denominazione e sugli effetti generati dal presente provvedimento di sospensione;
     
  6. di stabilire che è competenza dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) dare applicazione alle disposizioni di cui al presente provvedimento secondo le indicazioni della Direzione agroalimentare definite d’intesa con la medesima Agenzia;
     
  7. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Politiche agricole alimentari forestali e del turismo, all’Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari - ICQRF Nord Est sede di Susegna (TV) -, all’AVEPA, alla Società Triveneta certificazioni;
     
  8. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
     
  9. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Alberto Zannol

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