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Bur n. 66 del 21 giugno 2019


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 56 del 11 giugno 2019

I.C.S.I.T. S.R.L. Progetto per l'ampliamento per la cava di sabbia e ghiaia denominata "Molinara". Comune di localizzazione: Valeggio sul Mincio (VR). Procedura di Verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e della D.G.R. n. 568/2018).Esclusione dalla procedura di V.I.A. con condizioni ambientali / prescrizioni.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A., .con prescrizioni, il progetto, presentato dalla Ditta I.C.S.I.T. S.r.l., che prevede l'ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata "Molinara" in Comune di Valeggio sul Mincio (VR).

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)” e in particolare l’art. 19 “Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità”;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, ha provveduto, tra l’altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;

VISTA la L.R. n. 13/2018 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e il Piano Regionale delle Attività di Cava (PRAC), approvato con D.C.R. n. 32 del 20/03/2018;

TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 8 lettera i) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata da I.C.S.I.T. S.r.l. (P.IVA./C.F 00282940240), con sede legale in Borgo Mantovano (MN) in Strada Ronchi, 1/A – CAP 46036, acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni – U.O. VIA con prot. n. 523586 del 24/12/2018;

VISTA la nota prot. n. 18425 del 16/01/2019 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 21/02/2019 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso.

CONSIDERATO che il progetto prevede l’ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata “Molinara” autorizzata con D.G.R. n. 3806/1978 e prorogata con Decreto del Dirigente della Direzione Geologia e Georisorse n. 257 del 18/12/2014 fino al 31/12/2018;

CONSIDERATO l’estensione della cava esistente è di circa 17 ha e il progetto di ampliamento non prevede modifiche di superficie in quanto interno all’area già autorizzata;

CONSIDERATO che il progetto prevede l’escavazione della scarpata ad ovest dell’attuale cava che corre parallela alla SP27 avvicinando il ciglio di cava dagli attuali 22 m a circa 7 m dalla stessa;

CONSIDERATO che l’ampliamento comporterà un prelievo di circa 75.000 mc, senza approfondimenti delle quote attuali di fondo scavo che si attesta a 2,4 m dalla falda;

CONSIDERATO che la durata prevista per la realizzazione della fase estrattiva, tenuto conto del volume residuo (5.000 mc) e del volume di ampliamento (75.000 mc) è stimato in 2 anni e un ulteriore anno per il completamento della ricomposizione;

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 non risultano pervenute osservazioni;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 67182 del 18/02/2019 ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 44 del 12/02/2019, nella quale si dichiara che per la realizzazione dell’intervento è stata verificata l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza e sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce propone prescrizioni;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 08/05/2019, preso atto e condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione, di seguito riportate:

“(…)

CONSIDERATI i possibili impatti in fase di coltivazione e ripristino sulle seguenti componenti ambientali:

- Aria;

- Sottosuolo;

- Falda - Ambiente idrico sotterraneo;

- Rumore;

- Traffico e viabilità

CONSIDERATO che il progetto è esterno ai siti della Rete Natura 2000;

VERIFICATI i presupposti per la non necessità della procedura di valutazione di incidenza di cui alla Relazione istruttoria tecnica n. 44/2019 dell’U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV acquisito con nota prot. n. 67182 del 18/02/2019;

TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che:

- il progetto di ampliamento non modifica l’area già autorizzata in quanto interno alla stessa;

- il progetto di ampliamento interessa una superficie di 5.600 mq di incremento areale di coltivazione, in un contesto che lo stesso Comune indica quale area vocata all’attività estrattiva, e pertanto di dimensioni ridotte rispetto all’estensione della cava esistente che è pari a 169.000 mq;

- il progetto non incrementa significativamente il traffico veicolare rispetto a quello che già circola attualmente da e per la cava e che si traduce in 8 camion al giorno che numericamente impatta del 2% sul traffico attualmente circolante sulla medesima viabilità e per un tempo limitato (2 anni);

- l’intervento, sia per quanto concerne l’estrazione che per la ricomposizione ambientale del sito, riprende la morfologia della cava già autorizzata la cui coltivazione non ha generato alcuna problematica sul contesto ambientale di zona;

- l’intervento non genera rifiuti di estrazione in quanto il materiale verrà o commercializzato o reimpiegato nella ricomposizione ambientale. I rifiuti relativi all’impiego di macchinari e mezzi di trasporto sono quelli normalmente prodotti da attività equivalenti e verranno smaltiti secondo le norme vigenti in materia;

VALUTATO che l’analisi degli impatti dell’intervento proposto sulle componenti analizzate ha evidenziato sostanzialmente una ricaduta nulla o non significativa e che gli impatti negativi rilevati, riconducibili alla fase di estrazione, vengono di fatto pressoché annullati al termine della coltivazione mediante la sistemazione finale del sito di cava, che prevede la restituzione di suolo ad uso agricolo;”

atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ritenuto che l’intervento non comporta impatti significativi negativi sulle componenti ambientali tenuto conto dei criteri di cui all’allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ha ritenuto all’unanimità dei presenti di escludere il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali/prescrizioni di seguito indicate:

CONDIZIONI AMBIENTALI / PRESCRIZIONI

  1. Di mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (Bufo viridis, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hyerophis viridiflavus, circus pygargus, Lanius collurio) ovvero di garantire, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell’ambito di influenza del presente progetto;
  2. Di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza;
  3. Al fine di limitare le emissioni in atmosfera durante le attività di coltivazione della cava, dovrà essere previsto l’utilizzo di automezzi, per il trasporto dei materiali estratti, con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4 e STAGE IIIB. Tali livelli qualitativi dovranno essere adeguati con l’evolversi degli standard d’omologazione europei, qualora si rendesse necessaria la sostituzione dei mezzi;
  4. Durante i lavori di coltivazione dovranno essere opportunamente umidificati i percorsi dei mezzi d’opera, i contesti circostanti e i punti potenzialmente generatori di polveri. I macchinari dovranno essere mantenuti in efficienza e operare con modalità tali da contenere i livelli di polverosità entro i limiti consentiti;
  5. La manutenzione dei macchinari utilizzati per la coltivazione della cava dovrà essere effettuata regolarmente, a garanzia e tutela dei lavoratori e dell’ambiente, nonché tesa a evitare inquinamenti da parte di olii, carburanti e altre sostanze inquinanti. Per l’assorbimento di eventuali sversamenti accidentali dovrà essere conservato in cava materiale assorbente idoneo e il suolo eventualmente contaminato dovrà essere adeguatamente raccolto e trattato o smaltito presso centri autorizzati;
  6. Entro sei mesi dall'entrata in esercizio delle attività dell'impianto inerenti l’ampliamento, venga prodotta una verifica di impatto acustico ai sensi della DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it), anche presso i ricettori potenzialmente più esposti ed in condizioni di massima gravosità dell’impianto. Il documento dovrà essere trasmesso al Comune e all’Autorità Competente. Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune e all’Autorità Competente un piano di interventi per il rientro nei limiti.

CONSIDERATO che, nella seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 28/05/2019, è stato approvato il verbale della seduta del 08/05/2019;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  1. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 08/05/2019 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. con le condizioni ambientali / prescrizioni di cui in premessa;
  1. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.
  1. Di trasmettere il presente provvedimento alla ditta I.C.S.I.T. S.r.l. (P.IVA./C.F 00282940240), con sede legale in Borgo Mantovano (MN) in Strada Ronchi, 1/A – CAP 46036 –
    PEC: icsitsrl@cert.confindustriamantova.it, e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona, al Comune di Valeggio sul Mincio (VR), alla Direzione Generale ARPAV, alla Direzione Difesa del Suolo – U.O. Geologia, alla U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV;
  1. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

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